Translate

lunedì 30 novembre 2015

Consiglio di Stato: L'extracomunitario subaffitta il proprio alloggio ad alcuni clandestini: sì alla revoca del permesso di soggiorno La circostanza che lo straniero non abiti nella dimora indicata nella domanda assume una valenza determinante ai fini dell'annullamento della carta



 
N. 01487/2010 REG.DEC.

N. 04842/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 4842 del 2009, proposto da: 
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pagano, con domicilio eletto presso l’avv. -

contro

Ministero degli Interni, in persona del ministro in carica, 
Questura di Savona, in persona del questore in carica 
 

per la riforma

della sentenza del TAR LIGURIA - GENOVA SEZIONE II n. 00171/2009, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO..

 


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Consigliere -

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 
FATTO e DIRITTO

@@@@@@@ @@@@@@@ chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato avverso la revoca del permesso di soggiorno, pronunciata dal questore di Savona a causa dell’asserita mancanza di idoneo alloggio, attestata dalla comunicazione di notizia di reato con la quale i carabinieri di Villanova d’Albenga riferivano che il ricorrente aveva subaffittato la propria abitazione in @@@@@@@ ad alcuni clandestini, rendendosi irreperibile.

La sentenza impugnata merita conferma alla luce della documentazione versata in atti, dalla quale risulta che i carabineri, con atto facente fede fino a querela di falso in ordine ai contenuti di accertamento e di descrizione dei fatti, hanno attestato l’irreperibilità del ricorrente all’indirizzo di @@@@@@@, che era stato indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e la presenza di diversi soggetti nell’abitazione stessa.

Come questo Consiglio di Stato ha già osservato (sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3158), la circostanza, infatti, che il ricorrente non soggiorni nella dimora indicata nella domanda di permesso di soggiorno assume una valenza determinante ai fini della revoca, in costanza della dichiarazione di irreperibilità a motivo della impossibilità di rintracciarlo nella abitazione che in precedenza aveva segnalato.

In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio di secondo grado, non essendosi costituita l’amministrazione appellata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

 

 

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario


 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


Nessun commento: