Cass. civ. Sez. lavoro, 08-03-2010, n. 5546
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 536/2006 depositata il 16 maggio 2006 la Corte d'appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato la legittimità dei due licenziamenti intimati per giusta causa dalla s.p.a. Telecom Italia a C.F. in data, rispettivamente, (OMISSIS). Il Giudice dell'appello ha ritenuto giustificato il recesso della datrice di lavoro in relazione alle contestazioni disciplinari con cui era stato addebitato al lavoratore il prolungato e massiccio uso indebito del telefono cellulare di servizio.
Avverso tale sentenza C.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Telecom Italia ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente sostiene, con denuncia di violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., che il primo giudice ritenne non proporzionata la sanzione espulsiva, senza che Telecom appellasse sul punto. Di conseguenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno su tale questione, come peraltro era stato eccepito dall'appellato.
Il motivo è infondato. A prescindere dal fatto che dall'atto di appello di Telecom risulta che la società, nel censurare la decisione assolutoria di primo grado, insistette sull'assoluta gravità dell'illecito commesso dal dipendente, sostenendo che il licenziamento fosse misura legittima e proporzionata, si osserva che è la stessa sentenza impugnata a riferire (pag. 5) che Telecom con il ricorso in appello sottolineò come i fatti contestati integrassero estremi di reato (appropriazione indebita aggravata e truffa), assumendo connotati di estrema gravità, tali da minare irrimediabilmente ogni vincolo fiduciario e, quindi, da giustificare la sanzione espulsiva.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c., in ' relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, nonchè violazione degli artt. 112, 329, 342 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente premette che il primo giudice escluse la proporzionalità per due motivi: il CCNL in corso non prevedeva il licenziamento per i fatti contestati; quello successivo solo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Quindi sostiene che questo capo della sentenza non fu appellato, al pari della esclusione della volontarietà e della consapevolezza dell'illecito. Di conseguenza, la Corte d'appello si sarebbe occupata di questioni non sottoposte al suo giudizio.
Il motivo è infondato. Posto che l'unico contratto da prendere in considerazione è quello in vigore al momento dell'inadempimento, è del tutto irrilevante che esso non sanzionasse l'uso privato del cellulare di servizio, perchè la Corte d'appello ha fatto applicazione dell'art. 2119 c.c.. Sotto il secondo aspetto, è da notare che Telecom appellò in punto di proporzionalità della sanzione, investendo di conseguenza anche i profili della volontarietà e della consapevolezza dell'atto compiuto, che concorrono insieme con altri ad integrare il suddetto requisito.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, della L. n. 300 del 1970, degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, vizio di motivazione. Il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto tempestiva la contestazione. Sostiene che Telecom, pur avendone la possibilità, non sottopose a verifica per lungo tempo l'uso del cellulare e quindi si sottrasse alla possibilità di avere conoscenza dell'uso indebito dell'apparecchio prima che tale abuso assumesse proporzioni elevate, tali da rendere possibile il licenziamento. Con la sua inerzia Telecom ingenerò nel lavoratore il convincimento che l'uso privato del cellulare di servizio fosse consentito.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha accertato i seguenti fatti. Tim, ente gestore del servizio di telefonia mobile utilizzato da Telecom, non trasmetteva un dettaglio del traffico, ma si limitava a fatturare gli importi complessivamente dovuti per le centinaia di numeri di telefonia mobile che facevano capo alla stessa Telecom. Per tal motivo dalla fattura "cumulativa" non si evinceva il traffico telefonico di ciascun cellulare e l'importo da riferire ai singoli apparecchi.
Telecom avviò un'indagine solo a seguito di una nota Tim che segnalava il traffico anomalo di alcuni cellulari di servizio. Essa ebbe inizio nel mese di (OMISSIS) e fu divisa in due periodi. Il primo va dal (OMISSIS). La relativa contestazione venne fatta il (OMISSIS). Venne addebitato al C. un traffico privato di n. 10.477 SMS per un importo di L. 2.514.480, cui seguì un primo licenziamento in data (OMISSIS). Il secondo periodo va dal (OMISSIS)1 con contestazione del (OMISSIS). Venne addebitato un ulteriore traffico privato di n. 39.836 SMS per un importo di L. 9.959.000, cui seguì il secondo licenziamento in data (OMISSIS).
La Corte d'appello ha rilevato come l'accertamento degli abusi fu molto laborioso, per la necessità di individuare le situazioni anomale e poi distinguere dal traffico di servizio lecito - quello illecito. Si dovettero analizzare "migliaia e migliaia" di tabulati.
Il conteggio relativo al primo periodo reca centosettanta pagine di prospetti allegati.
Alla stregua di tali risultanze, il giudizio della Corte di merito circa la tempestività della contestazione è ineccepibile. Basti pensare che a fronte di verifiche iniziate nell'(OMISSIS) su di un periodo esteso dal (OMISSIS) dello stesso anno, una prima contestazione si ebbe il (OMISSIS) successivo.
Proseguendo le verifiche sul traffico successivo al (OMISSIS) e fino al (OMISSIS), la seconda contestazione fu del (OMISSIS).
Nè può ritenersi in colpa la Telecom per le mancate verifiche, pur possibili, prima che venisse allertata da Tim. Si deve innanzitutto considerare che il cellulare era stato consegnato al C. non anni prima, ma, come indica la sentenza, soltanto il (OMISSIS). In secondo luogo, ed è quanto la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato, non può ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento che egli riponga nella correttezza del dipendente che utilizzi uno strumento di lavoro. Non è consentito equiparare alla conoscenza effettiva la possibilità di conoscenza dell'illecito, nè supporre una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi.
Il quarto motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, della L. n. 300 del 1970, art. 7 degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, investe il giudizio di proporzionalità della sanzione.
Il ricorrente addebita alla Corte di merito di non aver considerato che: 1) era vietato il "traffico", ossia le conversazioni telefoniche, non gli SMS; 2) il lavoratore era quindi in buona fede nel ritenere consentiti i messaggi, tanto più che l'apparecchio non era disabilitato a tale impiego; 3) gli analoghi abusi commessi da numerosi altri lavoratori erano anch'essi dimostrativi della buona fede; 4) nessun danno era derivato a Telecom perchè non risultava essere stato utilizzato tutto il traffico "prepagato"; 5) in analoghe circostanze Telecom aveva punito l'illecito con sanzioni conservative.
Anche quest'ultimo motivo non è fondato. Va premesso che la valutazione relativa alla proporzionalità della sanzione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.
Nella specie, la Corte d'appello ha innanzitutto escluso la buona fede, posto che nella scheda consegnata al lavoratore era specificato che l'utilizzazione dell'apparecchio era consentita esclusivamente per motivi di servizio e che era vietato l'utilizzo della SIM CARD per l'effettuazione di traffico a titolo personale, onde è irrilevante che nel cellulare non fosse impedita la funzione SMS. Ha poi ritenuto "la rilevante gravità della condotta ... attestata da circa 50.000 SMS", con una media di oltre 100 messaggi al giorno, tenuto conto dell'arco temporale di rilevazione, che hanno "rappresentato un sicuro e non trascurabile costo per l'azienda (corrispondente a circa 12,5 milioni delle vecchie Lire)". Il fatto che in gran parte i messaggi fossero "inviati in ravvicinatissima sequenza a tutte le ore del giorno e, soprattutto, della notte" autorizza il sospetto che il mittente intendesse assicurare al destinatario i vantaggi del l'autori carica. La Corte ha quindi conclusivamente osservato che non si è trattato "di un occasionale utilizzo dell'apparecchio di servizio per motivi personali, ... ma di una reiterata, sistematica, programmata - tali i moltissimi messaggi inviati in modo sequenziale in orario notturno con evidente 'programmazionè del loro invio - attività volta, con tutta evidenza, al conseguimento di illegittimi benefici in termini di autoricarica ...".
In tali argomentazioni non si ravvisano contraddizioni o vizi logici.
Il fatto che l'abuso del cellulare di servizio avvenisse con l'invio di SMS e non con telefonate non esclude l'inadempimento, perchè con l'espressione "traffico" si intendono comprese tutte le possibili modalità di utilizzo dell'apparecchio (nello stesso controricorso, a pag. 42, tale termine viene adoperato in senso onnicomprensivo).
D'altra parte, un telefono di servizio è per definizione interdetto all'uso privato, proprio perchè costituisce uno strumento di lavoro e non un benefit; ciò che consente anche di escludere la buona fede del lavoratore, al quale era fatto divieto di usare, senza distinzioni, la SIM CARD. Anche la circostanza che Telecom corrispondesse un importo fisso per i cellulari, elemento trascurato dalla Corte di appello, è irrilevante. Innanzitutto, perchè l'esistenza di un danno non è requisito necessario per la configurabilità della giusta causa, ed in secondo luogo perchè l'utilizzo abnorme della SIM CARD avrebbe potuto indurre la TIM ad una revisione in aumento del canone fisso. La segnalazione fatta a Telecom non avrebbe giustificazione se per TIM fosse stato indifferente il volume di traffico in partenza dalle utenze a canone fisso. L'esistenza di un vasto contenzioso per fatti analoghi non costituisce una discriminante per coloro che hanno abusato del rapporto di fiducia, come logicamente rilevato dalla sentenza impugnata, la quale ha escluso, sulla base delle chiarissime prescrizioni contenute nella scheda consegnata al lavoratore, che potesse esservi un "equivoco interpretativo" sulle limitazioni all'uso dell'apparecchio.
Quanto all'esistenza di fatti analoghi puniti da Telecom con sanzioni conservative, la Corte d'appello ha osservato che "il criterio seguito dalla società - le allegazioni sul punto non sono state in alcun modo contestate è stato quello di tenere conto dell'"entità" del traffico indebitamente inviato: una cosa è, infatti, inviare qualche messaggio SMS, altra e diversa - anche "qualitativamente" - cosa è l'invio di parecchie migliaia di tali messaggi.". Ed infatti, ha notato la Corte d'appello, accanto a sanzioni conservative vi sono stati "numerosi licenziamenti per analoghi comportamenti".
Vi sono stati quindi in alcuni casi licenziamenti, in altri sanzioni meno gravi per comportamenti "analoghi", ma non identici. Il ricorrente richiama in proposito "documenti agli atti", ma non ne indica il contenuto, neppure per una verifica della sola analogia.
Comunque, una volta accertato che l'inadempimento nello specifico caso è di proporzioni tali da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, che è quanto occorre e basta per la giusta causa, resta irrilevante la diversità della sanzione adottata dal datore di lavoro in casi analoghi. Solo l'identità delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata a quelle assunte in fattispecie analoghe (Cass. 7 marzo 1987 n. 2433, 9 settembre 1995 n. 9534;
contra, Cass. 8 gennaio 2008 n. 144).
In conclusione, la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello, risultando congruamente motivata e logicamente articolata, non è censurabile in questa sede, così come ritenuto da questa Corte in fattispecie analoghe (Cass. n. 15334 e 22066 del 2007; n. 837, 29480 e 29669 del 2008).
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 27,00 per esborsi e in Euro 3000,00 (tremila) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010
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