N. 00514/2010 REG.DEC.
N. 10528/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2004, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18;
contro
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Lanzetta, Guglielmo Tita, domiciliata per legge in Roma, via della Frezza, 17;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 06189/2003, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Roberto Garofoli e udito per le parti l’avvocato Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza gravata è stato respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, dipendente dell’INPS in servizio presso la sede provinciale di Taranto, avverso la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della borsite olecranica post traumatica conseguente a scivolamento lungo le scale che lo stesso ricorrente (risultando fuori uso l’ascensore) ha utilizzato, in data 24 aprile 1995, per recarsi per ragioni di servizio nei locali dell’archivio tessere dell’ufficio: delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nonostante il competente collegio medico avesse ritenuto la “sussistenza del nesso causale tra il servizio e l’infermità denunciata”.
Propone gravame il ricorrente ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
All’udienza dell’11 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Giova considerare che, per indirizzo giurisprudenziale ricorrente, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro volto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, rimanendo irrilevante l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, dal momento che va ritenuto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.
Conseguentemente l'occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 4 agosto 2005, n. 16417).
E’ tuttavia pur sempre necessario che la caduta sia in collegamento con situazioni rinvenibili nell'ambiente di lavoro o nelle modalità della prestazione lavorativa, come è dato per esempio registrare quando l'infortunio si sia verificato a causa della pavimentazione insidiosa dei locali che il dipendente è costretto a percorrere a cagione e per l'espletamento della sua attività professionale (Cass. civ., Sez. lav., 7 aprile 2000, n. 4433).
E’ quanto non si è verificato nel caso di specie.
Come invero correttamente ritenuto dal primo giudice, il ricorrente non dimostra, nè allega, che le scale ove si verificò l’infortunio fossero in condizioni tali da rendere insicuro il transito delle persone, circostanza che d’altronde non può certamente essere desunta in modo automatico, come invece implicitamente sostenuto dal ricorrente, dall’assenza di dispositivi antisdrucciolo.
In assenza di particolari fonti di pericolo (gradini consunti, resi scivolosi dall’uso o dalla presenza di particolari sostanze, presenza eccezionale di ostacoli, ecc.), deve ritenersi sufficiente un livello assolutamente minimo di attenzione per evitare ogni tipo di lesione, sicché va esclusa la dipendenza dell’infortunio da un rischio specifico, pure inteso in senso esteso, come sopra illustrato.
Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto il gravame.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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