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venerdì 8 gennaio 2016

Cassazione: condotta antisindacale




ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI
Cass. civ. Sez. lavoro, 04-03-2010, n. 5209
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Tirrenia di Navigazione s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di Napoli con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto emesso ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, (di seguito Stat. Lav.) su ricorso proposto dall'organizzazione sindacale S.IN.Cobas. Con il citato decreto ex art. 28 Stat. Lav. il Pretore di Napoli aveva, in particolare, dichiarato il carattere antisindacale della condotta posta in essere dalla Tirrenia s.p.a. e per l'effetto aveva ordinato alla società di effettuare i pagamenti mensili (concernenti i contributi sindacali) in favore del sindacato ricorrente in relazione alle cessioni di crediti che ad essa erano state notificate da parte dei lavoratori dipendenti.
Sotto un primo profilo la Corte territoriale rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 28 Stat. Lav., eccezione basata sull'assunto della carenza, in capo al sindacato ricorrente, del requisito di associazione sindacale nazionale; rigettava altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nell'ambito del procedimento di repressione della condotta antisindacale, eccezione basata sulla tesi che la società Tirrena, in quanto impresa di navigazione, non rientrava nell'ambito di applicazione del citato art. 28, mancando il presupposto previsto dall'art. 35 Stat. Lav. e cioè la previsione espressa, contenuta nella contrattazione collettiva di categoria, dell'applicabilità dei citato art. 28, a tale tipo di impresa; veniva rigettato anche un terzo motivo di impugnazione basato sulla circostanza che il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. non conteneva l'indicazione dei nominativi dei dipendenti coinvolti. Nel merito, premesso che la condotta ritenuta antisindacale era consistita nel rifiuto della società di effettuare i pagamenti dei contributi sindacali dei dipendenti al sindacato ricorrente, la Corte territoriale riteneva che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito della cessione del credito e non già, come sostenuto dalla società, in quello della delegazione di pagamento (che richiedeva la necessaria adesione del delegato). Riteneva pertanto ingiustificato il suddetto rifiuto del datore di lavoro e conseguentemente la sussistenza di una attività antisindacale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Tirrena di Navigazione s.p.a., affidato a quattro complessi motivi illustrati da memoria. Il S.I.N. Cobas - Sindacato Intercategoriale dei Comitati di Base resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 28 Stat. Lav., dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 3, 24 e 39 Cost., con particolare riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente la legittimazione attiva del S.IN.COBAS - Sindacato intercategoriale dei Comitati di base - Coordinamento provinciale di Napoli, ad agire ai sensi dell'art. 28 sopra citato; denuncia altresì vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In sostanza parte ricorrente deduce la carenza di legittimazione attiva del sindacato sopra indicato sia in generale nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., sia, in particolare, nei confronti della Tirrenia Navigazione s.p.a. anche in relazione all'appartenenza di quest'ultima ai settore - categoria produttiva del lavoro marittimo e/o delle imprese di navigazione in genere.
Col secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 28 e 35 Stat. Lav. e degli artt. 3, 24 e 39 Cost., nonchè vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la legittimazione passiva della società nel procedimento ex art. 28 Stat. Lav. senza valutare adeguatamente la sua natura di impresa di navigazione. Sottolinea che la contrattazione collettiva di categoria nulla aveva previsto in tema di estensione alla Tirrena di Navigazione s.p.a. della disciplina di cui all'art. 28 Stat. Lav..
Col terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 28 Stat. Lav. e degli artt. 163 e/o 414 c.p.c., nonchè vizio di motivazione deducendo l'erronea valutazione, da parte della Corte di merito, dell'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 28 Stat. Lav. in relazione alla sua genericità sia quanto al petitum, sia in relazione, in particolare, al fatto che non erano stati indicati i nominativi dei lavoratori che avevano inoltrato le delegazioni di pagamento di una quota - parte delle loro retribuzioni in favore del sindacato ricorrente.
Col quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 26 Stat. Lav., art. 75 Cost., artt. 1173, 1188, 1198, 1260, 1267, 1268 e 1271 c.c., D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata con la quale è stata affermata l'illegittimità della condotta della società riguardo alla mancata trattenuta delle quote sindacali a fronte delle deleghe prodotte dalla S.IN.Cobas.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 1307 del 2006) ha ripetutamente evidenziato che l'art. 28 Stat. Lav., nel riconoscere la legittimazione ad agire non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, detta una disciplina differenziata che opera una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale) ed altre associazioni sindacali che hanno l'accesso (solo) alla tutela ordinaria di un giudizio promosso ex art. 414 c.p.c.. La ragione giustificatrice di questo trattamento differenziato è stata posta in evidenza dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare C. cost. n. 54 del 1974 ha affermato la razionalità della norma, la quale attribuisce questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'art. 28. Gli interessi che la procedura dell'art. 28 cit. intende proteggere trascendono quindi sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, ma sono quelli di un'associazione sindacale che si propone di operare ed opera a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello. A sua volta C. cost. n. 334 del 1988 ha aggiunto che un meccanismo selettivo di sostegno qualificato dall'azione sindacale nei luoghi di lavoro deve non solo rifiutare logiche puramente aziendalistiche, estranee al ruolo a questa assegnato dalla Costituzione, ma evitare sia i pericoli di eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale...sia un'incidenza nella sfera dell'imprenditore dei diritti ad essa concessi (di assemblea, a permessi retribuiti, ecc.) non proporzionata alle esigenze di efficace esercizio di questi. Più recentemente C. cost. 89 del 1995 ha ribadito che la concezione che assume la dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di rappresentatività...è apparsa idonea a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale. Sulla base di tali principi questa Corte (v. la sentenza prima citata) ha affermato che la ragione giustificatrice sottesa alla limitazione della legittimazione attiva per la procedura ex artt. 28 cit., è anche sostanziale (legata all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio); ed anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1). In breve la dimensione territoriale nazionale deve necessariamente coniugarsi ad un'attività orientata alla tutela dei lavoratori a quello stesso livello.
Da ciò discende la necessità del concreto riscontro di un'attività sindacale di carattere nazionale la cui espressione tipica è costituita dalla stipula di un contratto collettivo di livello nazionale ovvero da ogni altro elemento indicativo in concreto di un'attività sindacale al suddetto livello; in proposito si osserva che non ha rilievo determinante il mero dato formale delle risultanze dello statuto dell'associazione, che di per sè è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato.
E' stato in proposito coerentemente chiarito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 520) che ai suddetti fini assume rilievo (più che la diffusione delle articolazioni territoriali) la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi, anche gestionali, che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e attestano un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio - economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale si configura quale elemento di riscontro del suo carattere nazionale piuttosto che come elemento condizionante. In altre parole occorre che la suddetta capacità contrattuale a livello nazionale si sia manifestata con riferimento al settore produttivo al quale appartiene l'azienda nei confronti della quale il sindacato intende promuovere il procedimento ex art. 28 Stat. Lav..
Nel caso di specie la Corte di merito ha affermato la sussistenza del requisito del carattere nazionale dell'organizzazione sindacale ricorrente avendo ritenuto, in sostanza, irrilevante, ai fini della sussistenza di tale requisito in capo al sindacato ricorrente, la circostanza del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di attività sindacale a livello nazionale in riferimento alla categoria dei lavoratori marittimi ed avendo attribuito invece rilievo, per ritenere la sussistenza del requisito della nazionalità del sindacato, alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato era affermato nello Statuto del sindacato stesso.
Pertanto la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, che in questa sede devono essere pienamente ribaditi, avendo omesso di effettuare la doverosa valutazione sulla sussistenza del requisito della nazionalità in base ai parametri sopra indicati.
Il ricorso deve essere pertanto accolto nel suo primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice, indicato in dispositivo, che farà applicazione dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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