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venerdì 8 gennaio 2016

Corte dei Conti: FORZE ARMATE - PENSIONI




FORZE ARMATE   -   PENSIONI
C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 11-10-2007, n. 995
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'interno, Prefettura di Nuoro ha conferito al signor @@@@@@@ - già Assistente capo della Polizia di Stato, cessato dal servizio in data 18 aprile 1990 - la pensione ordinaria comprensiva dell'assegno funzionale previsto dalla legge n. 472/1987; peraltro, su quest'ultima voce pensionabile non è stata applicata la maggiorazione del 18% di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Di ciò si duole il ricorrente, sostenendo il diritto alla predetta maggiorazione e richiamando, a sostegno di tale pretesa, una sentenza della Sezione seconda giurisdizionale centrale del 1 ottobre 1998-5 febbraio 1999.
Il Ministero dell'interno, Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Nuoro, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 26 marzo 2007, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nell'udienza odierna, fissata per la discussione del giudizio, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte.

Motivi della decisione

La Sezione II centrale d'appello con sentenza n. 66/99/A del 5 febbraio 1999 aveva ritenuto che l'assegno di funzione previsto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 379/1987 convertito, con modificazioni, in legge n. 468/1987, fosse computabile in pensione con la maggiorazione del 18% prevista dalla norma contenuta nell'art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, così come modificato dall'art. 16 della legge n. 177/1976.
Seguendo l'interpretazione proposta nella citata sentenza, anche questo Giudice ha emesso pronunce in cui ha affermato la computabilità nella base pensionabile dell'assegno di cui trattasi, con la maggiorazione del 18%. Ed analoghe pronunce risultano emesse da altre sezioni giurisdizionali regionali (cfr. sez. Toscana n. 1653 del 21 maggio 2002; sez. Abruzzo, n. 706 dell'8 ottobre 2002, sez. Veneto, n. 1091 del 7 novembre 2002; sez. Piemonte, 16 settembre 2003 n. 1599, etc.).
Più recentemente, peraltro, le Sezioni Seconda e Terza Centrale, in appello, con numerose pronunce (cfr. nn. 314/2003, 315/2003 e 317/2003, tutte del 18 novembre 2003; n. 336/2003 del 25 novembre 2003, n. 347 dell'11 dicembre 2003, n. 359 del 15 giugno 2005, n. 304 del 2 settembre 2005), dopo un riesame della normativa di riferimento, sono pervenute alla conclusione che l'assegno di cui trattasi, pur essendo computabile in pensione, non sia tuttavia soggetto alla maggiorazione del 18%.
Nelle citate pronunce si sottolinea che l'art. 53 del t.u. n. 1092 citato, dopo aver elencato gli assegni suscettibili della maggiorazione del 18%, al comma secondo avverte: "agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile". Orbene, rilevato che la normativa istitutiva dell'assegno in parola non ne prevede espressamente la maggiorazione, il Giudice di appello ne ha concluso che la maggiorazione stessa non sia ad esso applicabile.
Verificata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale cosiddetto orizzontale, formatosi a seguito di diverse pronunce della Sezione d'Appello per la Regione Siciliana (cfr. ex plurimis, sentenze n. 66 del 17 marzo 2005 e n. 70 del 18 marzo 2005), di segno contrario rispetto a quelle delle Sezioni d'Appello Centrali, è stata rimessa, con ordinanza n. 234/2005 del 26 ottobre 2005, alle Sezioni Riunite di questa Corte la seguente questione di massima, in ragione della funzione di nomofilachia alla stesse affidata: se l'assegno di funzione previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabile, debba o no essere incluso anche nella base pensionabile e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e, conseguentemente, quale significato debba attribuirsi all'espressione si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità, utilizzata dal legislatore nell'istituire l'assegno in questione.
Le Sezioni Riunite, con sentenza n. 9/QM del 29 settembre 2006, hanno stabilito che “L'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all'espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari”.
Alla stregua del segnalato indirizzo giurisprudenziale, al quale questo Giudice ritiene di doversi attenere, in omaggio alla ricordata funzione nomofilattica delle pronunce emesse dalle Sezioni riunite di questa Corte, la pretesa dedotta in giudizio non può essere accolta.
Non è luogo a pronuncia sulle spese, non risultando che l'amministrazione convenuta ne abbia sopportato per la propria costituzione in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di @@@@@@@ Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, il 10 ottobre 2007.
Depositata in Segreteria il 11 ottobre 2007.

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