Translate

venerdì 8 gennaio 2016

Cassazione: Guida in stato di ebbrezza: no al sequestro se al volante c'è il figlio ubriaco ma l'auto è di proprietà del papà La misura va esclusa anche se il genitore conosceva vecchi precedenti dello stesso tipo a carico del figlio: in assenza di più recenti trasgressioni nessun addebito di negligenza può essere fatto al titolare della macchina




Guida in stato di ebbrezza: no al sequestro se al volante c'è il figlio ubriaco ma l'auto è di proprietà del papà
La misura va esclusa anche se il genitore conosceva vecchi precedenti dello stesso tipo a carico del figlio: in assenza di più recenti trasgressioni nessun addebito di negligenza può essere fatto al titolare della macchina
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 07-01-2010) 26-03-2010, n. 11791
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione - "per malgoverno dell'interpretazione dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 e mancanza di motivazione" - contro la suindicata ordinanza con cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari sull'autovettura guidata da S.M., sorpreso dai Carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all'indagato ma a suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale tenute dal figlio.
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d'udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di S.G.V. del fatto che il figlio M., all'età di vent'anni, avesse commesso un reato di cui all'art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un'autovettura, in assenza di altri elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento dell'indagato: la conoscenza di tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell'episodio all'origine dell'attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo S. si rifiutasse di prestare l'autovettura al figlio, in assenza di più recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede.
2.2. Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l'interpretazione dell'art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile alcun addebito di negligenza al titolare dell'autovettura, con valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si sottrae al sindacato di legittimità prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

Nessun commento: