L'automobilista insulta il vigile urbano che lo ha sanzionato: la liquidazione dei danni è rimessa all'equa valutazione del giudice di merito |
La decisione d'appello è incensurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo delle eventuali lacune, illogicità o incongruenze della motivazione. All'epoca dei fatti il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era stato depenalizzato |
DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.
Cass. civ. Sez. III, Ord., 25-01-2010, n. 1325
Cass. civ. Sez. III, Ord., 25-01-2010, n. 1325
Svolgimento del processo
Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
"1.- Con atto notificato il 21 febbraio 2009 P.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1430/2008, depositata il 27 novembre 2008, che - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Ragusa - ha ridotto ad Euro 2.000,00 la somma dovutagli in risarcimento dei danni da A.M., per avergli questi rivolto parole ingiuriose, il (OMISSIS), allorchè egli - vigile urbano - lo aveva fermato per contestargli di avere lasciato l'automobile in divieto di sosta. (Il Tribunale aveva liquidato Euro 10.000,00).
Il ricorso è affidato a tre motivi. L'intimato non ha depositato difese.
2.- Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e la violazione degli art. 2059 cod. civ., art. 185 cod. pen., art. 118 disp. att. cod. pen., art. 132 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ridotto l'importo del risarcimento senza tenere conto della gravità dell'offesa, delle peculiarità del caso concreto e di ogni altro elemento e circostanza idonei ad influire sull'entità dei danni morali da lui subiti, facendo invece indebito ed ingiustificato riferimento all'entità della multa prevista per il delitto di ingiuria.
2.1.- I due motivi sono inammissibili, quanto alla violazione di legge, e manifestamente infondati quanto agli asseriti vizi di motivazione.
La liquidazione dei danni morali è rimessa all'equa valutazione del giudice di merito ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo delle eventuali lacune, illogicità o incongruenze della motivazione.
La sentenza non risulta in alcun modo criticabile sotto questo profilo, avendo dato correttamente conto delle ragioni della decisione, nella parte in cui ha rilevato che il delitto di oltraggio è stato ormai depenalizzato e che può costituire idoneo parametro di riferimento per la liquidazione dei danni morali l'importo della multa prevista come pena edittale per il delitto di ingiuria (da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00); ha conseguentemente liquidato un importo vicino al massimo della multa, facendo esplicito riferimento al fatto che le somme indicate come multa sono "liberamente modulabili dal giudice civile" in relazione alle peculiarità del caso concreto.
Le censure del ricorrente manifestano il mero dissenso rispetto al merito della decisione. Non indicano nè dimostrano illogicità od incongruenze nel percorso logico e argomentativo della Corte di merito, tali da renderlo inidoneo a giustificare la decisione adottata, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza al fine di rendere suscettibile di cassazione la sentenza impugnata.
3.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, per avere la Corte di merito compensato le spese del giudizio di appello, è manifestamente infondato, essendo l'appellante. A. risultato vittorioso, nella parte in cui ha ottenuto una più che rilevante riduzione della condanna al risarcimento dei danni.
3. - Propongo che il ricorso sia respinto, con procedimento in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010
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