Eccesso di velocità e malore - decurtazione punti - verbale di contravvenzione
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 28-01-2010, n. 1910
Cass. civ. Sez. II, 28-01-2010, n. 1910
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P.C. impugna la sentenza n. 34293 del 2005, depositata il 3 agosto 2005, con la quale veniva respinta la sua opposizione al verbale di contestazione n. prt. (OMISSIS) della Polizia stradale di Roma del 24 ottobre 2004 per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9 con la sanzione accessoria della sospensione la patente e della decurtazione di punti 10.
A fondamento dell'opposizione rilevava che si trovava in "uno stato di grave sofferenza fisica lamentando un'improvvisa astenia, forti palpitazioni e sindrome vertiginosa che lasciavano presagire un imminente attacco cardiaco e pertanto si stava urgentemente recando presso il pronto soccorso dell'ospedale (OMISSIS), ove poco dopo giungeva e veniva sottoposto alle cure del caso, come risultava dal verbale del pronto soccorso prodotto in atti. Adduceva quindi di versare nello stato necessità di cui all'art. 54 c.p.c e L. n. 689 del 1981, art. 4.
Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione, ritenendo che il ricorrente non aveva negato "di aver tenuto la velocità di 163 km orari al momento dell'accertamento e che non si era arrestato il segnale di alt".
Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo deduce la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, poichè il Giudice di Pace aveva omesso di esaminare il punto decisivo rappresentato dall'aver il ricorrente invocato l'applicazione al caso di specie della esimente dello stato necessità.
Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere il Giudice di Pace deciso la causa sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, avendo invece ritenuto sussistente la violazione indicata con riferimento a circostanze oggettive relative alla velocità tenuta ed al mancato arresto al segnale di alt "che non hanno formato oggetto di contestazione nel ricorso in opposizione".
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
La richiesta non può essere accolta. Dalla sentenza impugnata non risulta trattata la questione relativa allo stato di necessità, la cui trattazione in questa sede incontra, quindi, l'ostacolo della novità, con conseguente inammissibilità, che sarebbe stato superabile solo ove la censura fosse stata introdotta non come vizio di motivazione, ma come vizio di omessa pronuncia con specifica riferimento all'art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 e con puntuale trascrizione del pertinente motivo d'opposizione.
Il primo motivo è, pertanto, inammissibile e il secondo, che ne costituisce solo un'esplicitazione in fatto, ne segue la sorte; ciò anche a non voler considerare la palese infondatezza della pretesa giustificazione, non essendo logicamente recepibile la tesi per cui il timore di un attacco cardiaco induca a guidare a 167 Kmh con pericolo per sè e per gli altri, a non fermarsi all'alt" delle forze dell'ordine invece di chiedere loro soccorso, a procurarsi ex post un certificato medico irrilevante perchè generico e comunque non confermato in udienza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010
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