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venerdì 8 gennaio 2016

Corte dei Conti: Carabinieri - Base pensionabile - Maggiorazione del 18%




CARABINIERI   -   PENSIONI
C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 10-10-2007, n. 984
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con ricorso giurisdizionale depositato in data 10 febbraio 2003 il signor @@@@@@@., già Appuntato ordinario dell'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio permanente a decorrere dal 29 dicembre 1978, ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto all'inclusione, nella base pensionabile, dell'assegno funzionale previsto dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987 n. 472, con la maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177 del 1976;
Il Comando Regione Carabinieri Sardegna, con memoria difensiva depositata ritualmente, ha dedotto che il ricorso non può essere accolto richiamando, a sostegno delle proprie conclusioni, le deliberazioni n. 52 del 18 maggio 2000 e n. 114 del 9 novembre 2000, della Sezione di controllo della Corte dei conti in Roma ed eccependo, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei ratei non riscossi;
Nel corso dell'odierna udienza, non essendo possibile esperire il tentativo di conciliazione, la causa è stata spedita a decisione.

Motivi della decisione

Il gravame all'esame della Sezione appare del tutto privo di fondamento.
L'art. 6, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987 n. 472, stabilisce che a decorrere dal 1 giugno 1987 al personale appartenente ai ruoli degli agenti e dei sottufficiali della polizia di Stato e gradi corrispondenti degli altri Corpi di polizia (compresa l'Arma dei Carabinieri) è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito, un assegno funzionale pensionabile il cui importo è elevato al compimento di ventinove anni di servizio.
I commi 4 e 5 stabiliscono, rispettivamente, che l'assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità e che lo stesso ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sull'indennità di buonuscita e di licenziamento.
L'assegno di cui alla citata norma e quello analogo previsto in favore del personale militare dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina dall'art. 1, comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, hanno chiaramente la stessa natura e funzione, quella cioè di valorizzare l'anzianità di servizio, e sono conseguentemente assoggettati al medesimo regime giuridico: per entrambi il legislatore ha previsto la incidenza sul trattamento di quiescenza, ossia la pensionabilità, e per entrambi ha specificato che si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.
Oggetto della causa è la computabilità di detto assegno previa applicazione dell'aumento del 18%, al pari degli altri elementi costituenti la base pensionabile ai sensi dell'art. 53 del T.U. n. 1092/1973 e, sostanzialmente, al pari dello stipendio.
Al riguardo, va sottolineato che il ricorrente è stato collocato a riposo dal 29 dicembre 1978 e che, pertanto, non ha beneficiato neppure in parte dell'assegno funzionale di cui è causa. Non è, d'altra parte, rintracciabile nella legge citata alcun riferimento normativo che consenta di ritenere che l'assegno in questione concorra a rideterminare il trattamento pensionistico dei sottufficiali collocati a riposo antecedentemente alla data del 1 giugno 1987.
Non può, quindi, ritenersi sorto a favore del ricorrente il diritto ad una rideterminazione della base pensionabile mediante il computo di un assegno che non solo egli non ha mai percepito, ma che neanche potrebbe considerarsi acquisito alla sua sfera giuridica patrimoniale, nel momento del suo collocamento a riposo, quale “credito con termine di adempimento differito”.
La pretesa azionata dal signor L. appare, quindi infondata ed il ricorso dev'essere respinto alla stregua delle considerazioni che precedono.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso iscritto al n. 14735 del registro di Segreteria, proposto dal signor @@@@@@@.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 10 ottobre 2007.
Depositata in Segreteria il 10 ottobre 2007.

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