Il responsabile dell'incidente va licenziato se il mezzo dell'azienda danneggiato valeva molto |
Il rapporto fiduciario con il datore non è minato solo in caso di aperta ribellione: l'illecito disciplinare scatta anche per chi viola il dovere di cautela rispetto ai beni dell'impresa. Ma non può essere un teste ad apprezzare l'entità della lesione |
(Sezione lavoro, sentenza n. 5548/10; depositata l' 8 marzo) |
LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, 08-03-2010, n. 5548 |
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva depositata il 27 ottobre 2003 e successiva sentenza definitiva depositata il 17 giugno 2005, la Corte d'appello di Roma ha riformato parzialmente la sentenza in data 27 aprile 1999, con la quale il giudice del lavoro della medesima città aveva rigettato le domande di D.V.R. nei confronti della propria ex datrice di lavoro Stacom s.r.l., dirette ad ottenere l'annullamento del licenziamento in tronco comunicatogli in data (OMISSIS), con le conseguenze di cui all'art. 18, S.L. e aveva parzialmente accolto la domanda svolta in via riconvenzionale dalla società , di risarcimento dei danni causatile dal dipendente a causa dell'incidente automobilistico occorsogli per negligenza e disattenzione con un autoarticolato di servizio.
La Corte territoriale ha infatti dichiarato legittimo il licenziamento impugnato siccome assistito da giustificato motivo soggettivo e non da giusta causa ed ha ridotto la condanna al risarcimento danni del lavoratore all'importo di Euro 50.472,57, in luogo del maggior importo di L. 150.000.000 liquidato dal giudice di prime cure.
Con riguardo al licenziamento, i giudici dell'appello lo hanno infatti ritenuto fondato su di un giustificato motivo soggettivo, rappresentato dal fatto che il D.V., nel condurre un autoarticolato della society quale autista addetto a trasporti eccezionali, si era distratto dalla guida mentre percorreva in condizioni di tempo e luogo giudicate ottimali un tratto di autostrada e, non avvedendosi tempestivamente di un blocco del traffico su tutte le corsie, non era riuscito, pur frenando e tentando di effettuare una manovra di emergenza, a conservare il controllo dell'autoveicolo, che era entrato in collisione con un automezzo pesante fermo sull'autostrada, finendo fuori strada nel tentativo di effettuare una manovra di emergenza.
Infine, quanto alla condanna al risarcimento del danno conseguente all'incidente descritto, la Corte territoriale, dopo avere censurato la decisione del giudice di primo grado di liquidazione equitativa dello stesso, per difetto dei relativi presupposti, ha valutato che il danno da risarcire potesse essere determinato nella somma suddetta alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite.
Per la cassazione di tale sentenza D.V.R. propone ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste alle domande la società con proprio controricorso.
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo di ricorso D.V.R. denuncia il vizio di motivazione della sentenza e la violazione del dovere di giudicare "iuxta alligata et probata".
La Corte avrebbe omesso ogni valutazione in ordine alla circostanza che la C.T.U., su cui si era fondata la decisione era stata redatta a distanza di tre anni dall'incidente e sulla base non dell'analisi dei luoghi e del veicolo incidentato, ma unicamente a) di uno schizzo planimetrico della polizia stradale, che non sarebbe completo e dettagliato per ciò che concerne dimensioni, andamento e qualità delle tracce di frenata rilevate sull'asfalto, b) del tracciato del cronotachigrafo istallato sul mezzo, strumento secondo il ricorrente inadatto a descrivere la velocità osservata in un intervallo di tempo di breve durata e c) di una relazione tecnica relativa al solo semirimorchio e non anche alla motrice, eseguita dal progettista e costruttore dello stesso, su incarico della società dopo l'incidente.
La motivazione della sentenza si fonderebbe su mere ipotesi formulate dal CTU e recepite in maniera acritica dai giudici, in luogo di dati certi, che sarebbero viceversa assenti nel giudizio.
Segue l'analisi dettagliata delle considerazioni del consulente di parte datoriale e del C.T.U., ritenute parziali, contraddittorie e inattendibili, in particolare alla luce dei rilievi a suo tempo formulati dal C.T. di parte appellante e ribaditi punto per punto nel ricorso, relativamente allo stato usurato dell'impianto frenante (che non sarebbe stato corretto da una efficace manutenzione, nonostante le segnalazioni del D.V.), che avrebbe causato l'incidente, allungando in maniera decisiva lo spazio di frenata.
Il non avere valutato adeguatamente le argomentazioni critiche del consulente di parte appellante, considerando che l'indagine peritale era stata svolta in totale assenza di dati obiettivi di rilevante importanza, renderebbe la decisione viziata in quanto violativa del dovere di giudicare "iuxta alligata et probata" e pertanto da annullare.
2 - Col secondo motivo di ricorso, la difesa del D.V. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2697 cod. civ., art. 116 c.p.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5 nonchè il vizio di motivazione.
La Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, sia per ciò che concerne la valutazione operata sulla base della documentazione prodotta, sia sotto il profilo della "interpretazione dei fatti oggetto della prova testimoniale, con una declaratoria di attendibilità del teste immotivata ...".
In particolare, mentre il consulente di parte datoriale avrebbe affermato che nel caso considerato la rettifica dei tamburi del sistema frenante non era stata effettuata durante il rifacimento dei freni per non portare i tamburi stessi sotto il loro spessore minimo, il teste C., ritenuto immotivatamente attendibile dalla Corte, aveva affermato di avere effettuato sul mezzo affidato al ricorrente la rettifica dei tamburi.
Il ricorrente riproduce altri passi della CTU, tra i quali uno in cui il consulente afferma che prima dell'incidente non vi era stata alcuna segnalazione di inconvenienti al sistema frenante, per sostenere che tale deduzione sarebbe contraddetta dal fatto che risulterebbe che il lavoratore aveva segnalato, nei giorni precedenti l'infortunio, il difettoso funzionamento del sistema frenante del mezzo, tanto è vero che questo era stato soggetto a manutenzione.
In definitiva, era onere del datore di lavoro mantenere il mezzo in perfetta efficienza e, di fronte alla contestazione dell'originario ricorrente, era appunto lui gravato del conseguente onere probatorio, che, secondo il ricorrente, nel caso di specie non era stato assolto.
Da qui la dedotta violazione degli artt. 2104 e 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5.
Il motivo conclude con la formulazione di un quesito di diritto, non necessario secondo la disciplina processuale applicabile e comunque contenente l'enunciazione di principi generali in materia di licenziamento disciplinare, in particolare relativamente alla valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario (tema peraltro non sviluppato specificatamente nel corpo del motivo e dell'intero ricorso) nonchè con riguardo all'onere della prova dei fatti addebitati.
3 - Col terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 2967 c.c. e 116 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione.
Il motivo riguarda la liquidazione dei danni operata dalla sentenza definitiva, in parziale accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla società .
La quantificazione era stata operata sulla base della testimonianza di G.B., figlia del legale rappresentante della società , nonostante che, a fronte della obiezione della difesa del ricorrente relativamente alla non attendibilità di tale testimone, la Corte territoriale avesse affermato che il giudice di primo grado non aveva in alcun modo utilizzato tale testimonianza. Pertanto tale testimonianza era stata utilizzata dai giudici dell'appello senza operare alcuna valutazione in ordine alla attendibilità della teste.
Comunque, la G. non avrebbe mai riferito quale fosse, a suo giudizio, il valore che l'automezzo danneggiato aveva al momento dell'infortunio, come invece erroneamente affermato dalla Corte territoriale, che su tale inesistente dichiarazione aveva fondato la determinazione della maggior parte (L. 90.000.000) del danno da risarcire alla società . A sostegno dell'assunto, il ricorrente riproduce la testimonianza integrale della G. all'udienza del 23 marzo 1999, aggiungendo che una commissione di esperti incaricata dal ricorrente avrebbe viceversa valutato il suddetto valore in L. 40.000.000.
Il ricorso conclude pertanto chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
I primi due motivi di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Con essi, il ricorrente sostanzialmente lamenta il travisamento di fatto e più in generale l'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio e pertanto il vizio di motivazione della sentenza nell'esame degli stessi, con conseguente violazione altresì delle regole relative all'onere della prova.
In proposito, occorre preliminarmente ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza e quindi su valutazioni e giudizi di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla rielaborazione degli stessi alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.
Tale controllo riguarda viceversa, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., sez. lav. 6 marzo 2006 n. 4770 e Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1754).
Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.
Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.
Occorre quindi che i "punti" della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., di recente, Cass. sez. 3, 21 novembre 2006 n. 24744 e sez. 1, 22 gennaio 2007 n. 1270).
Ciò premesso, si rileva che la sentenza oggetto del presente ricorso ha ampiamente argomentato, seguendo un percorso logico coerente, il proprio convincimento relativamente alla responsabilità per colpa del ricorrente in ordine all'incidente indicato, sulla base degli elementi acquisiti in istruttoria - tra i quali gli accertamenti compiuti dalla polizia stradale intervenuta sul posto (che aveva altresì elevato a carico del D.V. una contravvenzione per violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 2), valutati anche alla luce del supporto tecnico rappresentato dalla relazione di C.T.U. e tenendo conto delle obiezioni formulate in ordine ad essa dal consulente di parte appellante e dalla difesa di questi.
In questa sede, la parte ricorrente riprende molte quelle obiezioni, qualche volta affermando circostanze che non risultano dalla sentenza e non sono diversamente dimostrate in maniera specifica (come l'affermazione di avere segnalato nei giorni prima dell'incidente il difettoso funzionamento dei freni, oggetto di mera deduzione da parte della difesa del ricorrente) e in ogni caso senza rappresentare adeguatamente il loro carattere decisivo, anche in ragione dell'adozione frequente di una tecnica espositiva che isola la singola frase o espressione della relazione del C.T.U., cui la sentenza ha fatto riferimento, dal completo contesto argomentativo in proposito sviluppato, non riprodotto nella sua integrità nell'atto, in tal modo violando la regola della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui, cfr., tra le altre, recentemente Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09).
Ciò avviene ad es. laddove il ricorso riproduce solo parzialmente e in maniera avulsa dal contesto argomentativo alcune dichiarazioni del consulente di parte, utilizzate nella relazione di C.T.U. e relative allo stato non perfetto dei tamburi del semirimorchio, che sarebbero tra di loro contraddittorie; e altrettanto ciò avviene con riguardo alla frase del C.T.U., il quale avrebbe supposto che "il guard rail abbia dovuto sopportare il solo peso del veicolo senza assorbire energia cinetica", sulla quale il ricorrente innesta una serie di deduzioni/valutazioni alternative, anche per contestare la competenza specifica del consulente.
In sintesi, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, in contrasto con quella fatta propria dai giudici, l'infortunio sarebbe stato causato dal mancato funzionamento del sistema frenante, piuttosto che da una distrazione del conducente e comunque in giudizio mancherebbero elementi probatori sufficienti per sostenere il contrario.
Senonchè, in tal modo la difesa del D.V., riproducendo argomenti già svolti in sede di appello, tenuti presenti in maniera adeguata dalla Corte territoriale nello sviluppo coerente del ragionamento critico che ne ha sostenuto il convincimento finale, tenta sostanzialmente di sovrapporre alle valutazioni e al giudizio finale dei giudici dell'appello, proprie diverse valutazioni, senza individuare specifici, evidenti punti critici nel ragionamento della Corte, di tale rilievo da disarticolarne il filo logico coerente.
In tale contesto, anche il preteso travisamento di fatto denunciato col secondo motivo di ricorso, si risolve infatti in una valutazione degli elementi di prova acquisiti, diversa da quella operata dalla Corte territoriale; così come la valutazione di parzialità o insufficienza probatoria di dati tenuti presenti dalla Corte territoriale nell'esame complessivo del materiale probatorio, sulla base del quale aveva maturato il convincimento espresso e argomentato con la motivazione censurata.
Consegue ai rilievi fin qui svolti che la sentenza della Corte d'appello di Roma non merita neppure le censure di violazione delle regole specifiche sull'onere della prova, avendo ritenuto assolto tale onere da parte della datrice di lavoro sulla base degli elementi indiziari acquisiti in giudizio, ritenuti in maniera ragionevole univocamente concorrenti a delineare la esclusiva responsabilità colposa del lavoratore nella causazione dell'incidente menzionato.
Per quanto concerne la parte della censura secondo cui i giudici del merito avrebbero trascurato, nel verificare la giusta causa di licenziamento, l'intensità dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare e la sua inettitudine a "negare gli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare quello fiduciario", occorre affermare che anche una condotta colposa del lavoratore, benchè non indicativa di un'aperta ribellione alla disciplina dell'impresa, può rivelare una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievole del rapporto fiduciario, specie quando il datore abbia affidato al prestatore di lavoro l'uso e la custodia di beni patrimoniali di rilevante valore.
Concludendo sull'argomento, non essendo stato specificatamente investito dal ricorso il tema della proporzionalità della reazione espulsiva rispetto alla gravità del comportamento colposo del ricorrente (oggetto viceversa di specifica analisi nella sentenza impugnata), resta acquisita la valutazione in proposito operata dai giudici dell'appello, secondo i quali la condotta descritta integra un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, col conseguente rigetto dei due primi motivi di ricorso.
E' invece fondato il terzo motivo.
Alla prova testimoniale è infatti affidata la ricostruzione dei fatti di causa e non gli apprezzamenti e le valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni d'esperienza non rientranti nel notorio, con la conseguenza che il giudice, eventualmente con l'ausilio di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al medesimo di apprezzare e valutare.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha fissato il valore di un automezzo usato in L. novanta milioni, basandosi soltanto sulla dichiarazione di una teste, onde la sentenza va cassata in parte qua.
Sulla base delle considerazioni svolte, vanno respinti i due primi motivi di ricorso e accolto il terzo; la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per una nuova valutazione. La Corte territoriale provvederà altresì al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010
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