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giovedì 9 febbraio 2017

Cassazione: Per il Karaoke occorre una distinta licenza



Per il Karaoke occorre una distinta licenza
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 10 maggio 2010, n.11300)
DIRITTI D'AUTORE
Cass. civ. Sez. I, 10-05-2010, n. 11300
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 novembre 1998, le società Star, Accordo Edizioni Musicali, Curci Edizione e Warner Chappell Music Italiana convenivano in giudizio la RAI Radiotelevisione Italiana per l'accertamento e la dichiarazione di illiceità della diffusione e della riproduzione, da parte della convenuta, dei testi letterari di alcune opere musicali tra cui "Vita spericolata", "Tintarella di luna", "La notte è piccola", "Nel blu dipinto di blu", "Piove" etc., in quanto costituenti violazione del diritti esclusivi di economica utilizzazione spettanti alle società attrici, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, con l'inibizione all'ulteriore diffusione e/o riproduzione dei testi letterari delle suddette opere, alla rifusione dell'indebito arricchimento ed alla pubblicazione per estratto della emananda sentenza ex art. 120 c.p.c., su alcuni organi di stampa indicati in citazione.
Più in particolare, le attrici lamentavano che la RAI, a partire dal 1997, aveva irradiato, attraverso la propria rete RAI 2, le trasmissioni "Furore" e "Super Furore", nel corso delle quali il testo letterario delle opere musicali in parola, secondo lo schema del cosiddetto "karaoke", veniva riprodotto e diffuso a scorrimento visuale su di uno schermo e contemporaneamente su video anche e soprattutto a beneficio dei telespettatori, che potevano in tal modo partecipare al gioco da casa.
Con comparsa di risposta del 18 marzo 1999, si costituiva in giudizio la RAI, contestando nel merito tutte le domande attrici ed eccependo il difetto di legittimazione passiva di essa convenuta. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 31524/2001, respingeva le domande attrici compensando le spese di lite ritenendo: a) che il diritto di riproduzione dei testi letterari rientrava nel contratto generale di licenza siglato tra la RAI e la SIAE (mandataria delle odierne ricorrenti); b) che "lo sfruttamento dei testi delle canzoni" da parte della RAI non costituiva un utilizzo "autonomo e distinto delle musiche dallo spettacolo di varietà trasmessole) che, pertanto, l'utilizzazione e la riproduzione dei testi letterari delle opere di titolarità delle società attrici, così come contestati alla RAI, non costituiva alcuna fattispecie illecita. Avverso la predetta sentenza - le società Star, Accordo, Curci e Warner proponevano appello avanti la Corte d'Appello di Roma, chiedendone l'integrale riforma.
Si costituiva la RAI, la quale deduceva la correttezza della pronunzia impugnata e ne chiedeva la conferma.
Con sentenza n. 2345/2004 del 26 marzo 2004, depositata il 17 maggio 2004, la Corte d'Appello di Roma respingeva l'appello.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione la Star srl.
L'Edizioni Curci srl e la Warner Chappell Music italiana srl sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso la RAI. La Siae ha proposto intervento con atto depositato in cancelleria.
All'udienza del 18.2.10, la Corte, con ordinanza pronunciata in udienza ha dichiarato inammissibile l'intervento della Siae.

Motivi della decisione

I ricorrenti con il primo motivo di ricorso deducono l'erroneità della decisione per avere la Corte d'appello ritenuto che la visualizzazione e lo scorrimento del testo sullo schermo televisivo non costituiva atto di riproduzione e, quindi, non dava luogo alla violazione del relativo diritto esclusivo riconosciuto dall'art. 13 l.d.a..
Con il secondo motivo deducono la violazione da parte dell'impugnata sentenza dei principi di autonomia dei singoli diritti esclusivi riconosciuti dall'art 19 l.d.a..
Con il terzo motivo deducono il vizio di omessa motivazione per omesso esame della documentazione prodotta in causa.
Chiedono, inoltre, che, a seguito dell'accoglimento dei motivi, questa Corte emani pronuncia sul merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c..
Dato atto della già dichiarata inammissibilità dell'intervento della Siae, in ragione della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che l'intervento volontario di un soggetto, che non ha partecipato al giudizio del merito nel quale e stata emessa la sentenza impugnata, non e ammissibile nel giudizio di Cassazione in quanto incompatibile con il carattere e l'ordinamento del giudizio di legittimità. (Cass 2896/73, Cass 2572/69; Cass 1809/84), i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte d'appello ha escluso che nella fattispecie in esame si fosse verificata una riproduzione illecita del testo dei brani musicali in base alla motivazione che qui di seguito si riporta.
Appare infatti difficile definire "riproduzione del testo" la semplice visualizzazione, "a scorrimento", delle parole, in sincronia con l'esecuzione della musica e con l'interpretazione della stessa canzone da parte dell'ospite-cantante. Il concetto di riproduzione, stando al significato corrente del sostantivo, implica un'attività finalizzata a materializzare il testo in un supporto fisico (esempio classico, il libro, ma anche il C D etc.), suscettibile di conservazione, di diffusione e di eventuale autonoma utilizzazione economica.
La canzone è, ovviamente, la risultante di parole e musica tal che, riprodurne il testo, deve significare scindere tali componenti e poter utilizzare separatamente il testo riprodotto.
In altri termini, le parole, per costituire oggetto autonomo, non debbono essere percepibili unitamente alla musica, cioè in sincronia con l'ascolto della stessa con la quale, in tal caso, comunque si fonderebbero, dando luogo ad un "unicum", in cui le une e l'altra continuerebbero a concorrere a formare un solo prodotto artistico.
Le due componenti, anche se ciascuna avente in astratto propria oggettiva identità, sin quando vengono proposte unitariamente, perdono tale connotazione per assumerne una funzionalmente unitaria.
Nel caso di specie, le canzoni sono certamente giunte al pubblico come "insieme" di parole e musica (l'orchestra eseguiva la base musicale e l'ospite dello spettacolo, seguendo il ritmo, pronunciava le parole del testo sia pure attingendo, per ricordarle, dalla loro visualizzazione su di uno schermo e, per coinvolgere maggiormente gli spettatori da casa, anche sul video), quindi nella forma più usuale e tradizionale, sol che lo spettatore, durante l'esecuzione del brano musicale, oltre ad ascoltare le parole della canzone dalla viva voce dell'esecutore, le leggeva, nel contempo, sul video mentre scorrevano in sovrimpressione.
In definitiva, tale modalità non può qualificarsi come "riproduzione del testo ", sia perchè esso non è espunto dalla naturale cornice musicale, attesa la natura dello spettacolo e la contemporaneità tra l'esecuzione e "visualizzazione", sia perchè non suscettibile di alcuna autonoma utilizzazione a fini economici".
In sintesi,tale motivazione si basa sul concetto di riproduzione come un'attività finalizzata a materializzare il testo in un supporto fisico, suscettibile di conservazione, di diffusione e di eventuale autonoma utilizzazione economica.
Da tale concetto la sentenza impugnata trae la conclusione che la proiezione sullo schermo televisivo del testo della canzone contemporaneamente alla sua esecuzione (comprensiva di musica e parole) quindi all'interno della cornice musicale facesse escludere la sussistenza della riproduzione anche in considerazione del fatto che questa non era suscettibile di sfruttamento economico.
Osserva questa Corte che l'articolo 13 della legge sul diritto d'autore, nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che "il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo come la copiatura e mano, la stampala incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione".
Tale articolo è in piena rispondenza con quanto disposto dall'art. 9 della Convenzione di Berna che stabilisce che gli autori "hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle opere in qualsiasi maniera e forma", specificando altresì che "qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ..".
Dal dato normativo deve dunque necessariamente concludersi che la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione.
L'articolo 13 della legge sul diritto d'autore dianzi citato fa, infatti, riferimento alla riproduzione effettuata con "ogni altro procedimento di riproduzione" oltre quelli riportati, a titolo esemplificativo, nel testo della norma , con ciò includendo anche la registrazione ai fini della trasmissione televisiva, mentre l'art. 13 della Convenzione di Berna, (le cui disposizioni sono vincolanti per il nostro Paese, a seguito di intervenuta ratifica del trattato) espressamente prevede che la registrazione visiva è considerata riproduzione.
Come è noto, l'art. 13 della legge sul diritto d'autore è stato modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha trasposto nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2001/29 CE introducendo rispetto al testo originario l'ulteriore specificazione che il diritto di riproduzione " ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma come ....".
Tale nuova formulazione dell'originario testo dell'articolo 13 non riveste carattere innovativo in quanto si limita a rendere più chiaro ed esplicito quanto già contenuto nel testo precedente, al fine soprattutto di renderne più chiara l'applicazione nei confronti delle nuove tecnologie di comunicazione.
Ad esempio, l'articolo 13 l.d.a. nella versione applicabile ratione temporis, non contiene alcun riferimento al carattere permanente o temporaneo ovvero transitorio della riproduzione, ma non è dubbio che tale mancanza di specificazione non escludeva affatto che, come ritenuto dalla migliore dottrina, il concetto di riproduzione ricomprendesse in sè anche quella transitoria, come è confermato, del resto, dall'art. 9 della Convenzione di Berna (alla luce del quale deve essere interpretato l'art 13 in questione nella sua precedente versione) che fa espresso riferimento alla riproduzione "in qualsiasi forma effettuata" in ciò ricomprendendo sia quella permanente che quella transitoria.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel fatto che l'art. 64 bis l.d.a in tema di programmi per elaboratore, introdotto dal D.Lgs. n. 518 del 1992, e l'art. 64 quinquies l.d.a in tema di banche dati introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 1999, prima, quindi, della modifica dell'art. 13 l.d.a operata dal D.Lgs. n. 68 del 2003, nell'attribuire rispettivamente all'autore del programma per elaboratore ed al creatore della banca dati il diritto di riproduzione, specificano entrambi che tale diritto comprende "la riproduzione permanente o temporale, totale o parziale".
Deve dunque concludersi che l'articolo 13 della legge sul diritto d'autore, sia nella formulazione applicabile al caso di specie che in quella attualmente vigente risultante dalla modificazione attuata dal D.Lgs n. 68 del 2003, definisca come riproduzione la moltiplicazione in copie di un opera in qualsiasi modo o forma attuata e quindi sia transitoriamente che permanentemente, in tutto o in parte etc..
Alla luce di tale principio normativo non può essere messo in discussione il fatto che il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione.
A tal fine non rileva in alcun modo se l'atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione , nel caso in cui questa venga effettuata in diretta, ovvero precedentemente, come avviene nella quasi totalità di casi di trasmissioni televisive anteriormente registrate e successivamente mandate in onda.
A dette registrazioni operate direttamente dal radiodiffusore (la RAI nel caso di specie), di regola in modo permanente, si aggiungono le registrazioni che vengono effettuate in modo transitorio presso l'apparecchio televisivo di ogni utente sul quale vengono proiettate In entrambi i casi la registrazione del testo delle parole della canzone costituisce riproduzione.
La Corte d'appello, ancorchè non abbia approfondito tale aspetto normativo, non appare essersi discostata in modo rilevante dal concetto di riproduzione così come sopra riferito. Essa, infatti, sostanzialmente riconosce che nel caso di specie si siano verificati degli atti di riproduzione, salvo poi ad escluderne la autonoma rilevanza in base a due argomentazioni ulteriori consistenti, la prima, nel fatto che la riproduzione non era suscettibile di una autonoma utilizzazione a fini economici e, la seconda, nella considerazione che, essendo stato il testo fatto scorrere nel mentre veniva eseguita la canzone, la sua riproduzione sarebbe stata in un certo qual modo inserita ed inglobata nella esecuzione stessa del brano musicale.
Entrambi tali assunti sono erronei.
Il diritto di riproduzione spettante all'autore è, infatti, un diritto esclusivo che l'autore stesso ha sull'opera che gli consente di esercitare sulla stessa ogni potere in ordine alla sua utilizzazione sia da parte di esso autore che di terzi. Per effetto di ciò, qualunque utilizzazione che questi ultimi intendono effettuare dell'opera è sottoposta alla autorizzazione dell'autore il quale è libero di rilasciarla o meno. In ogni caso, in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo è possibile da parte di terzi a prescindere dalla sua natura e dalle sue finalità. In tal senso è del tutto irrilevante la circostanza che l'utilizzazione abbia una finalità di profitto o meno.
E' appena il caso di ricordare che il Titolo 1^ capo 5^ della legge sul diritto d'autore prevede delle eccezioni e limitazioni al diritto degli autori consentendo, in base a certi presupposti ed certe condizioni, ad alcuni soggetti di potere utilizzare le opere senza richiedere il consenso dell'autore. Tra le dette eccezioni non rientra però in alcun modo il fatto che l'utilizzo dell'opera non comporti una autonoma utilizzazione a fini economici.
Del tutto priva di consistenza giuridica è, poi, la considerazione che la riproduzione del testo delle parole delle canzoni sia avvenuta contemporaneamente alla esecuzione di queste ultime. A tal proposito va rammentato che l'articolo 19 della legge sul diritto d'autore stabilisce che i diritti riconosciuti agli autori (riproduzione, esecuzione, rappresentazione o recitazione, traduzione, diffusione ovvero comunicazione al pubblico, messa in commercio etc.) "sono tra loro indipendenti" e che "l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti".
Ciò sta a significare che l'autore può a sua discrezione, ad esempio, autorizzare un soggetto a riprodurre l'opera, un altro soggetto a rappresentarla in pubblico ed un altro ancora a radiodiffonderla.
Ognuno di detti diritti è indipendente dagli altri e l'autore può esercitarlo come crede.
In tal senso, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che con il contratto di esecuzione di un'opera musicale, mezzo necessario, come l'interpretazione, per diffonderla nel caso in cui l'autore non svolga tali ruoli personalmente, questi non trasferisce automaticamente all'esecutore nè il diritto di autore, nè gli altri diritti a questo connessi che la legge (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 12 e successive modificazioni e art. 2577 cod. civ.) gli riconosce in via esclusiva per sfruttarla economicamente, quali l'offerta al pubblico fruitore, o la pubblicazione o la diffusione dell'opera medesima, diritti autonomi tra loro (art. 19 stessa legge) e separatamente cedibili. Pertanto, ad esempio, il legittimo produttore su supporto meccanico o fonografico di un'opera musicale (art. 61, n. 1, stessa legge) o il cessionario di esso non hanno altresì il diritto di diffonderla, attraverso un'emittente radiofonica (artt. 58 e 59 stessa legge), ovvero di metterla in commercio o porla in circolazione, senza un ulteriore consenso dell'autore - e salvo il diritto di questi al compenso - com'è espressamente previsto dagli artt. 58 e 59 l.d.a. e desumibile dall'art. 61, comma 2, della medesima legge (Cass. Pen. 12820/1999, Cass. civ. 5009/00; Cass. civ. 5066/01; Cass. civ. 10778/02; Cass. civ. 4723/06).
Trattandosi, dunque, di diritti separati, non può in alcun modo ritenersi che nel rilascio da parte dell'autore dell'autorizzazione alla esecuzione e radiodiffusione di un opera sia inclusa anche quella alla riproduzione della stessa in tutto od in parte.
Tale principio trova nel caso di specie, a maggior ragione, applicazione in ragione del fatto che le canzoni grattandosi di composizioni musicali con parole, sono disciplinate sotto il profilo della loro utilizzazione economica dagli articoli da 33 a 37 della legge sul diritto d'autore in ragione dei quali il compositore della musica ed il paroliere sono considerati coautori dell'opera in pari misura (art 34). L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale (rappresentata nella sua integrità di parole e musica) compete al compositore della musica (art. 33), salvo ovviamente ripartire i compensi in ragione della quota spettante a ciascuno dei coautori. Fermi questi principi, tuttavia, ciascuno dei coautori può sfruttare ai fini economici separatamente ed indipendentemente la propria opera, e, cioè, il testo letterario o la musica, quando siano suscettibili di autonoma utilizzazione.
Nel caso di specie, pertanto, il compositore può sfruttare in proprio il solo brano musicale mentre il paroliere può usare le parole della canzone come autonomo testo letterario.
Da ciò discende che l'avere da parte di un terzo ottenuto l'autorizzazione per l'esecuzione e la radiodiffusione della canzone in quanto tale non può in alcun modo ritenersi comprensiva del rilascio dell'autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa, perchè mentre nel primo caso l'autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall'autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall'autore del testo.
Nel caso di specie, è pacifico che i titolari dei diritti sui brani musicali di cui si discute hanno autorizzato - tramite la mandataria Siae - la esecuzione e la rappresentazione nonchè la radiodiffusione degli stessi, resta invece controverso se sia stata autorizzata anche la riproduzione del testo delle parole.
Sul punto la Corte d'appello ha ritenuto che "la fattispecie appare riconducibile alla variegata gamma di possibili utilizzazioni previste dalla "Condizioni Generali di licenza" vigente tra la SIAE e la RAI, con particolare riferimento al punto 2.2 che prevede l'ipotesi di rappresentazione "della canzone" non comprendendosi "perchè la sovrimpressione del testo, che scorra sul video mentre il brano viene eseguito, non possa rientrarvi. Nonchè con riferimento al punto 3.1. che, per la sua formulazione ampia, rafforza il convincimento che anche la condotta in esame, oggetto di contestazione, possa esservi inclusa".
Con tali considerazioni la Corte d'appello, sulla base del termine "rappresentazione della canzone "di cui all'art 2.2. delle Condizioni generali di licenza vigenti tra la Siae e la Rai ha fatto rientrare la riproduzione del testo letterario delle canzoni sullo schermo televisivo nella rappresentazione del brano musicale.
Tale conclusione, oggetto di contestazione anche da parte del terzo motivo, il quale, ancorchè prospettato sotto il profilo del vizio motivazionale, contiene, tuttavia sul punto anche una censura di diritto, è erronea alla luce di quanto in precedenza esposto.
L'articolo 15 legge diritto d'autore attribuisce all'autore il diritto esclusivo "di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico" l'opera. Il detto diritto, come già ripetuto, è distinto dal diritto di riproduzione di cui pure gode l'autore e i due diritti sono suscettibili di separato sfruttamento.
L'interpretazione fornita dalla Corte d'appello delle citate "condizioni generali di licenza" non appare giuridicamente corretta non essendo possibile far rientrare la riproduzione del testo di una canzone all'interno di una trasmissione televisiva nella diversa ipotesi di rappresentazione dell'opera musicale non potendosi confondere diritti tra loro diversi facenti capo all'autore che sono suscettibili di autonoma utilizzazione.
I tre motivi di ricorso vanno pertanto accolti.
Non può, invece trovare accoglimento l'istanza di decisione nel merito avanzata dai ricorrenti non ricorrendone i presupposti.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione che si atterrà nel decidere ai principio di diritto dianzi enunciati e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

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