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giovedì 9 febbraio 2017

D.P.Reg. 5-7-2010 n. 0157/Pres. L.R. n. 9/2009, articolo 5. Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2010, n. 29.



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Friuli-Venezia Giulia

D.P.Reg. 5-7-2010 n. 0157/Pres.
L.R. n. 9/2009, articolo 5. Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.
Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2010, n. 29.
D.P.Reg. 5 luglio 2010, n. 0157/Pres. (1).
L.R. n. 9/2009, articolo 5. Modifiche al Regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2010, n. 29.

Il Presidente

 
Visto l’articolo 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), il quale istituisce e disciplina i “volontari per la sicurezza”;
Visto il regolamento recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 9/2009, emanato con proprio D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.;
Preso atto delle sopraggiunte esigenze di modifica del citato regolamento, relativamente alla proroga dell’istruttoria e alle modalità di pubblicazione del modello di domanda per l’accesso al volontariato;
Preso atto che la proposta di regolamento è stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 28 aprile 2010, n. 815 al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 9/2009;
Visto che la proposta di regolamento è stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 30 giugno 2010, n. 1294 sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta n. 8 del 13 maggio 2010 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 10 giugno 2010, con il recepimento delle proposte di modifica ed integrazione, volte alla semplificazione delle procedure di accesso, intervenute a seguito dell’approvazione preliminare;
Visto l’articolo 42, primo comma, lettera b), dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché l’articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12, dello Statuto di autonomia);
Vista la Delib.G.R. 30 giugno 2010, n. 1294;

 
Decreta
1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato

 
Modifiche al regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con D.P.Reg. 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.

 
Articolo 1
Modifica dell’articolo 2, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”.

 
1. Al comma 2, dell’articolo 2, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, le parole “di cui all’allegato D” sono sostituite dalle parole “che sarà reso pubblico sul sito internet della Regione”.
2. Al comma 3, dell’articolo 2, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, è aggiunto il seguente punto:
“d-bis) l’autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2, dell’allegato A, ai sensi dell’articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).”.
Articolo 2
Modifica dell’articolo 13, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”.
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 13, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, è aggiunto il seguente:
“2-bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, il primo termine per la verifica dei requisiti personali da parte della Regione scade il 30 settembre 2010.”.
Articolo 3
Modifica dell’allegato A, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”.
1. Il punto 1 dell’allegato A del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, è sostituito dal seguente:
“I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici e psichici: buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, attestate da certificazione medica delle Aziende sanitarie locali, ovvero di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, il cui costo può essere successivamente rimborsato dall’Ente utilizzatore.
Coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all’articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
A tal fine è sufficiente l’indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.
Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all’articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i medesimi requisiti di cui sopra.”.
Articolo 4
Modifica dell’allegato B, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”.
1. Al punto 1 dell’allegato B del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”, è aggiunto quanto segue:
“Per coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), il programma formativo minimo è ridotto a 4 ore complessive, aventi ad oggetto:
- elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;
- casi e modalità di segnalazione alla Polizia locale delle problematicità riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.”.
Articolo 5
Abrogazione dell’allegato D, del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza”.
1. L’allegato D del regolamento regionale recante norme sui “volontari per la sicurezza” è abrogato.
Articolo 6 
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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