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giovedì 9 febbraio 2017

Consiglio di Stato: Polizia di Stato - destituzione - Giochi erotici -



Polizia di Stato - destituzione - Giochi erotici -
Cons. Stato Sez. VI, 15-03-2010, n. 1486
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1.Con il ricorso di primo grado l'agente della Polizia di Stato @@@@@@@ impugnava il decreto del Capo della Polizia -Direttore generale della P.S. del Ministero dell'Interno- 5.3.2004 n. 333D/50720, concernente la sua destituzione dall'Amministrazione della P.S. a decorrere dal 23.3.2004, nonché la delibera del Consiglio provinciale di disciplina 4.3.2004 n. 4/2004, la relazione conclusiva dell'inchiesta disciplinare del funzionario istruttore datata 9.1.2004, la lettera di contestazione a firma del funzionario istruttore del 5.12.2003 ed ogni altro atto connesso e presupposto.
Esponeva, in particolare, l'interessato che, con la delibera del Consiglio provinciale di disciplina anzidetta, era stata proposta nei suoi confronti l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione, motivata, fra l'altro, con la considerazione che, a seguito del suo ricovero ospedaliero in data 11.9.2003 - "per gravi lesioni al volto (frattura ossa nasali e mandibola) e al cranio", in quanto colpito all'interno della sua abitazione da due individui, di cui uno a lui conosciuto - era emerso dagli accertamenti svolti che il ricorrente era solito frequentare in Internet siti "gay", comunicando con altre persone tramite "chat lines" di tenore erotico "sadomaso" e facendo presente, tra l'altro, in tali occasioni, di essere agente di Polizia disposto a prestarsi anche a giochi erotici indossando l'uniforme.
Nel chiedere l'annullamento degli atti suddetti, l'istante deduceva, a sostegno del gravame, seguenti motivi di diritto: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1,4,5,6,7,13 e 14 del DPR n. 737/1981; del DPR n. 335/1982; degli artt. 3 e 15 della Costituzione; degli artt. 3 e segg. della legge n. 241/1990; dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; eccesso di potere sotto vari profili; sproporzionalità tra infrazione e sanzione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento".
Nel giudizio si costituiva l'Amministrazione intimata che si opponeva all'accoglimento del ricorso.
2.Con la sentenza in epigrafe specificata, l'adito T.a.r. respingeva il gravame, ritenendo infondati i motivi in esso formulati.
3. Interpone l'odierno appello l'interessato senza dedurre specifici motivi di diritto e riproponendo, nella sostanza, gli stessi rilievi mossi nel giudizio di primo grado.
Anche nell'attuale fase processuale si è costituito il Ministero dell'Interno, depositando una memoria (datata 5.1.2010), con cui replica alle censure ex adverso svolte, concludendo per la reiezione del gravame.
4. La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio 2009.

Motivi della decisione

1. L'odierno appellante, invero, dopo avere riassunto i contenuti reiettivi dell'originario ricorso addotti nella sentenza impugnata, si è limitato a ribadire, in effetti, le censure svolte nel giudizio di primo grado, senza sottoporre, quindi, a specifica critica quanto statuito dai primi giudici; il che dovrebbe indurre, preliminarmente, il Collegio ad una declaratoria di inammissibilità dell'appello (cfr., tra le tante, Cons. St., Sezione VI 29.7. 2008, n. 3786; Sezione V, 17.10.2008, n. 5065).
A prescindere da ciò, comunque, il ricorso in esame è, nel merito, infondato.
2. Priva di pregio è, innanzitutto, la censura con cui l'appellante richiama il primo motivo del ricorso originario, volto a contestare la ricostruzione in fatto della vicenda che lo aveva coinvolto, sostenendo, in particolare, di "non aver mai praticato nella realtà attività erotica di tipo sadomaso, né tantomeno di aver mai indossato l'uniforme al fine di prestarsi a giochi erotici particolari e che la frequentazione dei siti internet", alla quale si riferiva l'Amministrazione, apparteneva "esclusivamente ad un mondo virtuale che non ha nulla a che vedere con la personalità del ricorrente e l'attività lavorativa svolta". In ordine a tale censura, formulata negli stessi termini anche nel ricorso originario, l'adito T.a.r. ha rilevato, in primo luogo, la infondatezza delle argomentazioni svolte dall'interessato alla luce della documentazione in atti e della ricostruzione degli eventi fatta dall'Amministrazione, apparendo evidente che la vicenda di cui l'agente in questione si era reso protagonista, avuto riguardo alle modalità in cui era maturata e si era sviluppata, non poteva essere considerata come limitata alla sua sfera privata e personale, assumendo invece rilevanza più generale ai fini di una valutazione complessiva del soggetto in questione; e ciò perché l'episodio e gli altri fatti poi accertati rilevavano la mancanza del senso dell'onore e del senso morale in quanto risultavano incompatibili con il comune sentire della collettività e, quindi, finivano per ricadere negativamente sul decoro e sul prestigio dell'Amministrazione e sulla sua affidabilità nei confronti dei cittadini.
Le anzidette considerazioni dei primi giudici sono condivise dal Collegio, non potendosi ritenere esse scalfite dai rilievi mossi dall'interessato nell'odierno gravame, volte nella sostanza a criticare soltanto la statuizione della gravata pronuncia secondo cui le affermazioni del ricorrente trovavano esplicita smentita nella sentenza della Corte d'Appello di Roma, IV Sez. penale, n. 5707/05 (nella quale si leggeva, a motivazione del rigetto della tesi accusatoria del P.M.. "secondo cui il D.C. avrebbe denunciato una inesistente rapina per mascherare le conseguenze di un rapporto sadomaso", che sarebbe stato "possibile che un iniziale rapporto di questo tipo si sia poi trasformato in un violento tentativo di rapina").
Detta critica non appare infatti rilevante nel caso in esame, dal momento che dagli atti di causa emerge con chiarezza l'insieme dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato e, quindi, alla irrogazione del suddetto provvedimento di destituzione.
Come anche appare non rilevante la circostanza dell'avere o meno indossato (da parte del ricorrente) l'uniforme in occasione dei surriferiti incontri, atteso che, come evidenziato nella sentenza impugnata, quel che era stato imputato al ricorrente era di avere dichiarato nel corso di conversazioni via Internet (avute con soggetti conosciuti tramite siti "gay") di essere un agente della Polizia di Stato, disposto a prestarsi a giochi erotici anche indossando l'uniforme.
Quanto poi alla argomentazione che viene nuovamente svolta nell'appello in esame dall'interessato - secondo cui i comportamenti ritenuti alla base dalla sanzione disciplinare oggetto della controversia ed, in particolare, la frequentazione di determinati siti internet appartenevano esclusivamente ad una sfera privata e "virtuale", sicché non potevano assumere gravità tali da giustificare poi la irrogazione di una sanzione così grave come la destituzione - il Collegio ritiene di ribadire, condividendo quanto osservato in proposito dal Giudice di primo grado, che era emerso, dalla ricostruzione dei fatti svoltisi nella serata precedente all'aggressione subita dal ricorrente, che questi l'aveva trascorsa (di fatto e non virtualmente) con un soggetto "conosciuto due giorni prima "chattando" sul sito "Gayhard", come evidenziato nella deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 4.4.2004, e che, in conclusione, dagli atti di causa era emerso che il comportamento del D.C. era in chiaro contrasto non solo con "l'idem sentire della collettività, ma anche con il decoro e prestigio e senso di affidabilità che il pubblico ufficiale deve nutrire presso la collettività, in particolare se poliziotto", il cui comportamento è rilevante anche all'esterno del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto ora considerato, la censura come sopra riproposta deve essere, dunque, disattesa.
3.Priva di pregio è anche la seconda doglianza, con cui l'appellante, richiamando il secondo motivo del ricorso originario (per il quale vi sarebbe stata un'illegittima sproporzione tra la sanzione irrogata e l'infrazione disciplinare contestata) critica la statuizione resa la riguardo dai primi giudici che hanno ritenuto, al contrario, non sussistente nella specie l'asserita sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la sanzione irrogata, atteso che i comportamenti del ricorrente - ed in particolare la frequentazione, non per motivi di servizio, di "persone notoriamente dedite ad attività immorali e contro il buon costume" conosciute dopo averle contattate su siti Internet "gay", tramite "chat lines" di tenore erotico "sadomaso"(cfr. deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina cit.) - integrava una condotta particolarmente riprovevole per un appartenente alla Polizia di Stato.
Ad avviso dell'appellante, infatti, pur se è vero che la valutazione circa la gravità dei fatti commessi da un pubblico dipendente in violazione dei propri doveri effettuata dall'Amministrazione agli effetti della commisurazione della sanzione disciplinare costituisce espressione di "discrezionalità amministrativa", sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, carenza di motivazione irrazionalità manifesta, è vero anche, però, che "proporzionalità e gradualità" costituiscono principi generali in materia di procedimento disciplinare, principi che nella specie non sarebbero stati rispettati, emergendo "una sproporzione chiara tra fatti accertati e contestati e la sanzione inflitta" ed avendo l'Amministrazione "implausibilmente fatto rientrare i comportamenti contestati al ricorrente nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 7 del D.P.R. n.737/1981".
Anche tali rilievi non possono essere condivisi.
Come già osservato dai primi giudici, non sussisteva infatti nel provvedimento di destituzione impugnato alcuna abnorme sproporzione fra i fatti contestati ed accertati e la sanzione irrogata, e ciò in quanto i comportamenti del ricorrente, tra cui la frequentazione, non per motivi di servizio, di persone che, secondo quanto rilevato dal Consiglio provinciale di disciplina, erano "notoriamente dedite ad attività immorali e contro il buon costume", integravano di certo, come accennato, una condotta particolarmente riprovevole per un appartenente alla Polizia di Stato, che non poteva essere considerato alla stregua di un qualsiasi dipendente pubblico, essendo egli tenuto all'osservanza di doveri di servizio particolari e a comportamenti irreprensibili anche al di fuori del servizio. Da ciò la conseguenza, da una parte, che l'operato dell'Amministrazione deve ritenersi nel caso in esame indenne dall'asserito contrasto con i principi della proporzionalità e gradualità e, dall'altro, che la destituzione irrogata ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 737 del 1981 n. 1) ("atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale") sia indenne dai vizi di legittimità denunciati, dovendosi considerare peraltro che la detta sanzione è stata adottata in relazione ai gravi contestati e ai comportamenti sopra descritti valutati dall'Amministrazione nell'ambito della sua discrezionalità, generalmente insindacabile in sede di legittimità, secondo la giurisprudenza (cfr., Cons. St., Sez. VI, 24.4. 2009, n.2325; 29.3 2007, n. 1455).
Né può intravedersi, nella sanzione della destituzione irrogata nel caso in esame, l'eccessività della disposta irrogazione, a cui sembra far cenno pure la parte appellante, posto che il giudizio di tenuità di una sanzione disciplinare è direttamente correlato alla qualità dell'interessato e non può essere certamente connotato di "tenuità" il comportamento di un agente di polizia istituzionalmente preposto alla tutela dell'ordine, che come nella specie, in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento, sia rimasto coinvolto in fatti come quelli sopra menzionati, evidenziando in tal modo un grave comportamento contrastante con i doveri assunti con il giuramento (cfr., in tal senso Cons. St., Sez. VI, 24.4. 2009, n.2325; 29.3 2007, n. 1455).
Anche la doglianza da ultimo esaminata non può essere, pertanto, positivamente valutata.
4. Il Collegio, conclusivamente, da un canto, deve ribadire, in punto di fatto, che l'odierno appellante, all'epoca dei fatti contestati, era agente di P.S. e che gli addebiti disciplinari mossigli concernevano una condotta consistita nei comportamenti sopra descritti, oltre che negli specifici fatti svoltisi nella serata precedente all'aggressione subita (trascorsa - di fatto e non virtualmente - come da lui sostenuto, con un soggetto "conosciuto due giorni prima "chattando" sul sito "Gayhard"), ed, inoltre, che la vicenda in cui era rimasto coinvolto è venuta ad inserirsi in un contesto complessivo in cui l'agente in questione aveva riportato anche "numerosi precedenti disciplinari"; dall'altro, deve ribadire anche, che è consolidato il principio giurisprudenziale che esclude la possibilità del sindacato giurisdizionale di addentrarsi nel merito della valutazione della gravità dei comportamenti addebitati e della proporzionalità della sanzione di destituzione inflitta, salvo che nei casi di irragionevolezza o illogicità e che nella specie, tuttavia, non può parlarsi né di irragionevolezza, né di sproporzione, né infine di illogicità della sanzione irrogata, e ciò ancor più se si tiene conto dei tratti che hanno caratterizzato il sopra ricordato grave comportamento del ricorrente, che ha rilevato una chiara mancanza del senso dell'onore e del senso morale, ponendosi in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente, con nocumento quindi al prestigio dell'Amministrazione della P.S. alla quale apparteneva..
Appare evidente dunque che nella vicenda di cui l'agente in questione si è reso protagonista, avuto riguardo alle modalità di tempo e di luogo in cui la stessa è maturata e sviluppata, si sia verificata una violazione dei doveri istituzionali, con grave pregiudizio all'Amministrazione di appartenenza, e che sia di conseguenza corretto l'operato dell'Amministrazione stessa che, riscontrata la mancanza di affidamento sulle doti morali e professionali dell' agente in questione, ha poi disposto, sulla base di un apprezzamento di natura tecnico discrezionale non censurabile per quanto sopra esposto, il provvedimento di destituzione oggetto del ricorso di primo grado.
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in appello va pertanto respinto.
Sussistono, peraltro, in relazione alla particolarità della controversia, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, l integrale compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere

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