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giovedì 9 febbraio 2017

Consiglio di Stato: Straniero commette maltrattamenti in famiglia? È legittima l’espulsione immediata



Straniero commette maltrattamenti in famiglia? È legittima l’espulsione immediata



N. 06002/2010 begin_of_the_skype_highlighting              06002/2010      end_of_the_skype_highlighting REG.DEC.
N. 08461/2009 begin_of_the_skype_highlighting              08461/2009      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2009, proposto dal Ministero dell'interno - Questura di Cuneo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 
contro
 , rappresentato e difeso dall'avv. -
 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01590/2009 begin_of_the_skype_highlighting              01590/2009      end_of_the_skype_highlighting, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.


 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di  ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Noviello e l-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 
FATTO
1. Il Signor  , con ricorso n. 198 del 2009 proposto al Tribunale regionale amministrativo del Piemonte, ha chiesto l’annullamento del provvedimento Cat. A12/08 nr. 68/2008/Imm. adottato il 07.11.08, notificato in data 26.11.08, con il quale il Questore della Provincia di Cuneo aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal ricorrente in data 11.01.2006, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.
2. Il Tribunale regionale, con sentenza in forma semplificata n. 1590 del 2009, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. Ha condannato l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con istanza cautelare di sospensione. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 25 novembre 2009, n. 5855.
4. All’udienza del 20 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado si rileva che le circostanze assunte nel provvedimento impugnato come nel complesso ostative al rilascio del provvedimento richiesto non sono mai state comunicate all’interessato prima dell’adozione del provvedimento conclusivo, poiché l’unico preavviso a lui notificato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 atteneva unicamente alla mancata documentazione dell’attività lavorativa (le dette circostanze consistono in una condanna penale per reato non compreso negli articoli 380 e 381 c.p.p., in una indagine penale in corso per detenzione illegale di arma comune da sparo, lesioni gravi, minacce gravi e maltrattamenti in famiglia, in un provvedimento del Tribunale per i minori di Torino, del 10.6.2008, che aveva disposto l’affidamento temporaneo alla madre dei due figli minori del ricorrente, in una valutazione, desunta dal Questore da quest’ultimo provvedimento, circa un asserito peggioramento della condotta del ricorrente “negli ultimi anni anche a causa di un pregresso abuso di alcol”, in una valutazione di scarso inserimento sociale del ricorrente, formulata dal Questore sul rilievo che “non si ha certezza …che lo straniero svolga attività lavorative stabili dal 2005”).
Si afferma quindi che con ciò risulta violato il citato art. 10-bis, e quindi fondato e assorbente il relativo motivo di ricorso, essendo stata preclusa al ricorrente l’instaurazione dell’indispensabile contraddittorio nel corso del procedimento ed avendo l’Amministrazione posto a fondamento del diniego impugnato motivi ostativi in gran parte diversi da quelli comunicati all’interessato in sede procedimentale.
2. Nell’appello si afferma che la sentenza è censurabile per aver escluso la pericolosità sociale del ricorrente per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che è invece legittimo, e in quanto contraddittoria, richiamandosi nella sentenza stessa tutti i reati commessi dallo straniero ma asserendosi il vizio di omessa comunicazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Si afferma quindi che la gravità dei reati commessi dallo straniero configura la fattispecie di cui all’art. 1, nn. 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956, relativamente alla quale l’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede l’immediata espulsione dallo Stato senza l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Considerata, infatti, la documentazione e i fatti, a prescindere dal definitivo accertamento della commissione o meno di eventuali reati, risultano evidenti pregiudizi per reati di particolare gravità, potendosi in tal caso giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario e, con ciò, la mancata comunicazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.
3. Nella memoria difensiva dell’appellato si contro deduce, in sintesi, che:
-il provvedimento impugnato non è motivato con l’appartenenza dello straniero a taluna delle categorie di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità”);
-nel provvedimento è infatti citata un’unica condanna penale a carico del ricorrente, per reato peraltro non ostativo, poiché non ricompreso tra quelli di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, né risultano i presupposti per l’ordine di espulsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del detto d.lgs., non a caso non adottato; conseguendo da ciò l’obbligo del preavviso di provvedimento negativo, non adeguatamente adempiuto nel caso in esame;
-l’Amministrazione, pur informata dal ricorrente, non ha considerato la sua regolare situazione lavorativa, né il fatto che egli ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
4. L’appello è da accogliere.
Infatti:
-il quadro della condotta del ricorrente agli atti all’Amministrazione alla data di adozione del provvedimento impugnato risultava definito da una condanna penale per il reato di cui all’art. 455 c.p. (“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”), da una indagine penale in corso per detenzione illegale di arma comune da sparo, lesioni gravi, minacce gravi e maltrattamenti in famiglia, dall’adozione di un provvedimento del Tribunale per i minori di Torino, del 10.6.2008, recante l’affidamento temporaneo alla madre dei due figli minori del ricorrente, avendo ella subito da questi reiterati maltrattamenti con lesioni, anche a seguito di abuso di alcolici, dall’inadempimento da parte del ricorrente, comunicatogli il 17 agosto 2008, della richiesta, che gli era stata indirizzata il 23 ottobre 2007, di documentare la sua situazione lavorativa;
-risultavano perciò i presupposti propri e sufficienti di cui all’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 per l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie ivi previste, cioè coloro che “debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi” o “per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” ovvero “per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”;
-né rileva la mancata citazione formale della detta legge nelle premesse del provvedimento impugnato, essendo evidente che la puntuale elencazione dei fatti di cui sopra è posta, nelle stesse premesse, a fondamento di un giustificato giudizio di pericolosità sociale idoneo, contestualmente, a configurare la fattispecie per l’obbligatoria espulsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 906), non rilevando altresì, in questo quadro, i possibili vizi della modalità di partecipazione procedimentale a fronte di un provvedimento vincolato;
-così come non possono ritenersi avere rilievo, all’atto dell’adozione del provvedimento impugnato, l’avvenuto esercizio del diritto al ricongiungimento familiare e l’asserita stabilizzazione della situazione lavorativa del ricorrente, risultando, quanto al primo elemento, comportamenti illeciti dello straniero lesivi dell’unità familiare, e, quanto al secondo, non essendo emersa, alla data, la prova della detta stabilità; ferma restando, ovviamente, ogni rinnovata valutazione di tali situazioni che l’Amministrazione ritenga di svolgere alla luce di nuovi elementi sopraggiunti al riguardo.
5. Per quanto considerato l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:


Giuseppe Barbagallo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere




   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
Il Segretario

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione

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