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giovedì 9 febbraio 2017

Stress-psicosomatico per lavoratore-telefonista della P.A.? Non ha diritto all’indennità



Stress-psicosomatico per lavoratore-telefonista della P.A.? Non ha diritto all’indennità

FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 07-04-2010, n. 5732

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Il Collegio ritiene che il ricorso, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, può essere definito nel merito con rito abbreviato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205/2000.
Visto il ricorso in epigrafe con il quale è stato impugnato il decreto n. 3157/2009 di reiezione delle richieste di concessione equo indennizzo relative alle seguenti patologie: "Lombosciatalgia a L5 destra -discopatia L4/L5" nonché "Colite ulcerosa in attuale stato di quiescenza";
Visto l'unico, articolato motivo di ricorso per violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 nonché eccesso di potere sotto vari profili;
Viste le dedotte censure;
Ritenuto il ricorso infondato per le seguenti ragioni:
a)il decreto è sufficientemente e congruamente motivato per relationem al parere del comitato di verifica per le cause di servizio;
b)il parere reso dal comitato di verifica illustra, a sua volta, con sufficiente argomentazione medicoscientifica le ragioni per le quali le patologie in questione non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, ovvero tali da non poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti sull'insorgenza e decorso delle forme morbose;
c)lo stesso parere dà conto del giudizio di relazione tra causa ed effetto, escludendo, sul piano funzionale, la riconducibilità degli eventi patologici all'attività di servizio;
d)il ricorrente si è limitato a denunciare il difetto di motivazione (del tutto insussistente, come sopra chiarito) anche sotto il profilo del mancato riferimento al fatto che le patologie potessero dipendere dallo stress psicosomatico dovuto al peculiare servizio da lui prestato; in realtà, ai sensi dell'art. 2 del DPR 461 del 2001, grava sull'interessato l'onere di provare i fatti specifici, in relazione alle particolari modalità di svolgimento del servizio, che hanno causato le infermità: ebbene, siffatta prova è del tutto mancata;
e)in disparte quanto sopra (sub d), le modalità di svolgimento del servizio prestato dal ricorrente (telefonista) non appaiono, ontologicamente e funzionalmente, tali da poter ingenerare stress psicosomatici e/o problemi di postura ove tenuto conto della natura delle mansioni svolte nonché della normativa sulla sicurezza del lavoro di cui ogni datore di lavoro è tenuto a fare applicazione nelle strutture (il ricorrente non ha allegato né comprovato il mancato rispetto di tale normativa a cagione dell'insorgenza della infermità all'apparato scheletrico);
Ritenuto, pertanto, non meritevole di accoglimento il ricorso in esame mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere

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