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giovedì 9 febbraio 2017

Cassazione: Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto in leasing utilizzata da altri soci della Srl In caso di successiva confisca i terzi estranei al reato potranno rivalersi pro quota sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene. Comunque è importante accertare la disponibilità del veicolo da parte dell'indagato



Guida in stato di ebbrezza: legittimo il sequestro dell'auto in leasing utilizzata da altri soci della Srl
In caso di successiva confisca i terzi estranei al reato potranno rivalersi pro quota sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene. Comunque è importante accertare la disponibilità del veicolo da parte dell'indagato
(Sezione quarta, sentenza n. 24291/10; depositata il 24 giugno)
CIRCOLAZIONE STRADALE   -   SEQUESTRO PENALE
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2010) 24-06-2010, n. 24291
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

In data 13/8/2009 il Tribunale di Viterbo ha respinto l'istanza volta ad ottenere il riesame del decreto del 31/7/2009 con il quale il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo dell'auto Mini Cooper, tg (OMISSIS), eseguito dalla Polizia Giudiziaria in pregiudizio del conducente I.L., indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c), ed aveva disposto il sequestro preventivo della vettura medesima. I.L. era con il mezzo finito fuori dalla sede stradale e, sottoposto ad alcoltest, era risultato con un tasso alcolemico di 2,66 g/l e di 2,78 g/l.
Il collegio ha rilevato che la misura cautelare reale era preordinata ad evitare l'ulteriore commissione di reati, che, nella specie, l'alto tasso alcolemico accertato faceva presupporre la reiterazione di reati della stessa indole, che il sequestro era disposto con riguardo all'uso del mezzo, consentito proprio a I.L., e non con riferimento alla proprietà dello stesso veicolo.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di I.L. deducendo violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2.

Motivi della decisione

Il gravame va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha sostenuto che la proprietà del bene era della società concedente il leasing ossia la BMW Financial Service Italia spa, che il conduttore del leasing era una società, la srl Poggio Caccia, costituita da due soci, ossia il medesimo I., che era l'amministratore unico, e tale M., e che l'autovettura era utilizzata per l'esercizio dell'attività di ristorazione oggetto dell'impresa. Ne derivava che il sequestro non era consentito e, comunque, anche a volere, per ipotesi, sostenere la possibilità della confisca di un bene condotto in locazione finanziaria, mai poteva essere pregiudicata la utilizzazione del bene da parte di un terzo estraneo alla consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Il contenuto delle doglianze evidenzia, in primo luogo, la mancanza dell'interesse di I.L. ad impugnare il provvedimento del Tribunale Costui non propone ricorso per dimostrare l'insussistenza del fumus del reato che lo riguarda direttamente ma sottolinea l'appartenenza del veicolo a terzi. Dovevano essere costoro, in quanto proprietari del veicolo, a dolersi della sottoposizione dello stesso alla misura cautelare reale.
Il ricorso per cassazione, comunque, è inammissibile anche perchè le doglianze mosse sono manifestamente infondate. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza che è legittimo il sequestro per intero di un veicolo con il quale è stato commesso il reato in vista della confisca della quota appartenente all'indagato e che, in caso di successiva confisca, il terzo estraneo al reato potrà rivalersi prò quota sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene (Sez. 4^, Sent. n. 41870 del 3/7/2009 Cc, Baratto, Rv 245439; Sez. 4^, Sent. n.28189 del 24/6/2009 Cc, Trudu, Rv 244690). E' stato, altresì, affermato il principio che può essere oggetto di sequestro preventivo qualsiasi bene a chiunque appartenente, e quindi anche a persona estranea al reato, purchè esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato nella libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 4^, Sent. n. 32964 dell'1/7/2009 Cc, Rv. 244797). E' importante, quindi, per disporre la misura cautelare reale, che, indipendentemente dall'appartenenza del bene a soggetto estraneo al reato, si accerti la disponibilità dello stesso da parte dell'indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede (Sez. 3^, Sent. n. 2887 del 6/12/2007 Cc, Rv 238592) Sotto tale profilo, non rileva la considerazione che trattasi di una fattispecie di leasing. Al momento del sequestro preventivo, infatti, rileva la posizione del conduttore o utilizzatore e, dunque, il fine di evitare la reiterazione del reato da parte di chi, come il ricorrente, ha la disponibilità del bene.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di I.L. al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, avuto riguardo alla sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte Costituzionale, può essere determinata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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