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giovedì 9 febbraio 2017

Cassazione: Responsabilità del padrone nel caso in cui il cane morda da dietro il recinto



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 29 aprile - 26 maggio 2010, n. 20054

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania in qualità di giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna pronunziata dal Giudice di Pace di Mascalucia, ha assolto ---. dal reato di lesioni colpose ad essi addebitato perchè il fatto non sussiste.

Contro il provvedimento di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e -., parte civile costituita, per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All'udienza pubblica del 29/4/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione di assoluzione, per avere opposto alla lineare decisione di primo grado una motivazione congetturale relativa ad un possibile contributo della persona offesa che avrebbe provocato la reazione del cane (che l'aveva addentata utilizzando un pertugio esistente nella barriera di recinzione del cantiere nel quale il cane stesso era rinchiuso) laddove di tale possibile contributo non esisteva riscontro alcuno in atti. Ma il PG ricorrente denunzia anche l'errore in forza del quale la sentenza impugnata si sarebbe inutilmente soffermata sulla pericolosità del cane (non catalogabile secondo le categorie indicate dal D.M. n. 19/4796) non efficacemente chiuso nel cantiere, laddove la verifica imposta dal capo di imputazione riguardava la addebitabilità di modalità di custodia (analiticamente indicate nel ricorso) imprudenti o negligenti.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania denunzia difetto di motivazione e sua contraddittorietà in adesione agli argomenti della sollecitazione depositata dalla parte civile e allegata al ricorso per cassazione del PM, argomenti (custodia negligente del cane, negligente omissione di segnalazioni di divieto di passaggio o di parcheggio davanti alla recinzione del cantiere e della presenza di un cane da guardia, imprudente e colpevole omissione di adeguata completezza delle chiusure idonea ad evitare che il cane sporgendosi verso l'esterno azzannasse chiunque passasse presso le feritoie aperte) che il ricorso fa propri per chiedere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

@@@@@@@ denunzia carenza assoluta di motivazione e/o contraddittorietà della stessa e violazione di legge in ordine alla mancata affermazione di responsabilità a carico dei due imputati.

Questa Corte rileva che la sentenza impugnata pur ipotizzando una sorta di paradossale provocazione della vittima nei confronti del cane mordace (del quale in dibattimento di primo grado si è dichiarato proprietario - mentre -. ha dichiarato di occuparsi anche lui dell'accudimento dei cani tenuti nel cantiere), non dubita del fatto che il cane dall'interno di una recinzione di cantiere abbia avuto la possibilità di azzannare, attraverso una soluzione di continuità nel sistema di recinzione, una persona che transitava all'esterno della recinzione stessa. Tanto bastava a rendere necessaria la verifica delle condotte dei "titolari del cantiere" sotto il profilo della adeguatezza della custodia dell'animale, custodia il cui onere gravava sui soggetti che disponendo del cantiere e del cane, ciascuno per il più specifico titolo risultante dagli atti, dovevano provvedere a che l'organizzazione del cantiere, gli impianti e le strutture d'esso e, da ultimo, gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producessero lesioni personali agli intranei del cantiere e a chiunque con quelle strutture e con quegli animali avesse contatto per ordinaria occasione di vita o di lavoro.

La decisione impugnata risulta per un verso costruita secondo non corretti procedimenti argomentativi che pongono in luogo della certezza processuale ipotetiche dinamiche alternative, non argomentate inattendibilità della parte lesa, e congetture non riscontrate da alcun atto del processo, e, per altro verso, risulta non conforme a legge per la parte in cui ricava la impossibilità di individuare forme di imprudenza o negligenza proprio dalle argomentazioni congetturali e ipotetiche sopra richiamate.

La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania in altra composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.

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