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sabato 16 dicembre 2023

Cassazione 2023-Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendosi che il Tribunale non abbia valutato l'adeguatezza della distanza tra il segnale che preannunciava il controllo elettronico della velocità ed il luogo in cui era collocato l'autovelox in base alla situazione dei luoghi, alle caratteristiche del tratto stradale e alla velocità locale predominante

 


Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 21/11/2023) 11-12-2023, n. 34508 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CARRATO Aldo - Presidente - 

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere - 

Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere - 

Dott. AMATO Cristina - Consigliere - 

Dott. CAPONI Remo - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso n. 5213/2021 proposto da: 

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv.  

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI OMISSIS, in persona del Sindaco p.t.; 

- intimato - 

avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 413/2020, pubblicata in data 7.8.2020; 

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere Dott. FORTUNATO Giuseppe. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con verbale n. 178/2017 fu accertata, a carico di OMISSIS, la violazione amministrativa prevista dall'art. 142 C.d.S., comma 8, (con applicazione della correlata sanzione) per aver percorso viale (Omissis), superando i limiti di velocità. Il OMISSIS propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Tione di Trento, lamentando la mancanza di un'adeguata presegnalazione della presenza dello strumento di rilevazione automatica della velocità, l'assenza di visibilità degli agenti del traffico e l'assenza di motivazione della mancata contestazione immediata, poichè il verbale conteneva solo un generico riferimento all'ipotesi regolata dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e). 

Il citato Giudice di pace - con sentenza n. 8/2019 - accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione nel minimo, respingendo ogni altro motivo di doglianza. 

La pronuncia veniva confermata in appello dal Tribunale di Trento, con la sentenza n. 413/2020. 

Detto Tribunale riteneva adeguatamente presegnalata la presenza dell'apparecchiatura di controllo, oltre che legittima la mancata contestazione immediata della violazione, vertendosi nell'ipotesi regolata dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e). 

Per la cassazione della sentenza OMISSIS ha proposto ricorso affidato a due motivi. 

Il Comune di OMISSIS non ha svolto difese in questa sede. 

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendosi che il Tribunale non abbia valutato l'adeguatezza della distanza tra il segnale che preannunciava il controllo elettronico della velocità ed il luogo in cui era collocato l'autovelox in base alla situazione dei luoghi, alle caratteristiche del tratto stradale e alla velocità locale predominante. 

Con la doglianza si sostiene che dall'istruttoria sarebbe, inoltre, emersa la presenza di un segnale ad una distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento di attuazione del codice della strada. 

Il motivo è inammissibile. 

La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto - riguardo al rispetto della distanza tra il segnale che preannunciava la rilevazione automatica della velocità e la postazione di controllo - in modo conforme alla decisione di primo grado, non potendo dedursi in cassazione la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, data la preclusione prevista dall'art. 348 c.p.c., commi 4 e 5. 

Il fatto asseritamente omesso è stato comunque esaminato, essendo stato dato conto della regolarità della segnalazione, il che esclude, in ogni caso, il dedotto vizio della pronuncia (Cass. s.u. 8053/2014). 

La violazione era stata rilevata mediante apparecchiature elettroniche con la presenza in loco degli agenti accertatori. 

In queste ipotesi, la L. n. 168 del 2002, art. 4, impone all'ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. 

Analoga previsione è contenuta nell'art. 142 C.d.S., a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. 

Le disposizioni impongono obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, senza che la pubblica amministrazione goda di alcun margine di discrezionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione o circa l'eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell'attività di segnalazione (Cass. 7419/2009; Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016). 

Tuttavia, la L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, che prevede l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (conv. con L. n. 168 del 2002) e non ai casi in cui l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale (Cass. 32104/2019; Cass. 26959/2022). 

Non è prevista - in generale - una specifica distanza minima inderogabile tra i cartelli di segnalazione e gli impianti automatici, occorrendo valutare caso per caso l'apposizione della segnaletica ad una distanza adeguata (Cass. 25769/2013; Cass. 7949/2017; Cass. 20327/2018; Cass. 25690/2020), verifica cui - come si è detto - ha proceduto il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici. 

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e) e f), e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, comma 1, lett. e), proponendo, in subordine, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis. 

Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia reputato legittima la contestazione differita della violazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), benchè il verbale non indicasse le ragioni per le quali non si era proceduto alla contestazione immediata la quale, nel caso di specie, era concretamente possibile, trattandosi di violazione consumata in orario diurno su un tratto rettilineo. 

Il motivo non è fondato. 

La violazione è stata consumata nel centro abitato ove vigeva il limite di velocità di 50 km/h; all'accertamento hanno proceduto agenti della polizia locali in presenza, con l'impiego di apparecchiature elettroniche (cfr. sentenza, pagg. 4 e 9). 

Si è già detto in precedenti di questa Corte che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità è consentita con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia, senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "per usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass. n. 776 del 2021; Cass. 16622/2019). In tal caso, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del controllo si trovi a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari" (Cass. 18560/2022). 

L'indicazione, contenuta nel verbale, dell'impossibilità di procedere ad immediata contestazione della violazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, lett. e), riferendosi ad un caso d'impossibilità tipizzata, dà adeguata ragione, ancorchè si tratti di formula di stile, della mancata contestazione immediata, nel qual caso non è consentito al Giudice alcun apprezzamento delle scelte organizzative del servizio attraverso l'indicazione di modalità alternative. 

Detta indicazione non è una mera motivazione di stile ma è il richiamo ad una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione (Cass. s.u. 3936/2012). 

Ne segue anche l'infondatezza del dubbio di costituzionalità della disciplina. 

La soluzione proposta dal ricorrente, nel senso che sarebbe irragionevole equiparare, ai fini della contestazione, la situazione di chi superi di poco la velocità prescritta e chi invece sfrecci a velocità elevata, sicchè nel primo caso l'Amministrazione non potrebbe esimersi dal contestare immediatamente l'illecito, è manifestamente infondata perchè la mancata previsione della contestazione "immediata" dell'infrazione non integra di per sè una violazione del diritto di difesa (Corte Cost. 27/2005; Corte Cost. 150/2006) ed inoltre le diversità riscontrabili a proposito delle modalità con cui deve effettuarsi la contestazione dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada (Corte Cost. 150/2006; Corte Cost. 307/2006), non dalla maggiore o minore gravità della violazione. 

L'esonero, nei casi contemplati dall'art. 201 bis C.d.S., dalla contestazione immediata non è irragionevole, essendo frutto di una tipizzazione normativa delle situazioni che lo legittimano e che è in rapporto speculare con i casi in cui, pur essendo prescritta la contestazione immediata, essa non risulti in concreto possibile. 

Il ricorso deve, pertanto, essere totalmente respinto. 

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'intimato Comune di OMISSIS svolto difese. 

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2023 


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