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sabato 16 dicembre 2023

TAR 2023-Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

 




T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 08/11/2023) 11-12-2023, n. 883 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. x, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento: 

- del decreto del Prefetto di Reggio Calabria del 26 febbraio 2019 e notificato al ricorrente in data 22.03.2019 e 18.05.2019 (all. 2), con il quale è stato denegato il decreto di approvazione della nomina di guardia giurata volontaria zoofila ex art. 6, n. 2, L. n. 189 del 2004; 

- nonché di ogni altro connesso, collegato e consequenziale. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento del decreto prot. n. (...)/bis del 22 marzo 2019 Fasc. aOMISSIS/W/2017, notificato il 18 maggio 2019, con cui il Prefetto di Reggio Calabria ha respinto l'istanza presentata, nel suo interesse, dal Presidente dell'Associazione denominata -OMISSIS- "-OMISSIS-", avente ad oggetto il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata volontaria zoofila ex art. 6 L. n. 189 del 2004. Ciò in considerazione della ritenuta insussistenza del requisito dell'affidabilità di cui agli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S. (R.D. del 18 giugno 1931, n. 773), essendo stato il ricorrente controllato, negli anni 2012, 2015, 2016, in compagnia di soggetti controindicati per reati di per ricettazione, furto, rapina. 

2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati. 

- "1. Violazione di legge. Violazione e falsa interpretazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 189 del 2004 e del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in particolare dell'art. 11 e dell'art. 138. Eccesso di potere per travalicamento dei limiti della discrezionalità amministrativa, disparità di trattamento, illogicità manifesta, divergenza tra il provvedimento richiesto e l'istruttoria effettuata dall'amministrazione 

procedente, difetto di istruttoria. Violazione di legge per difetto di motivazione ed assoluta carenza dei motivi ostativi al diniego"; 

L'amministrazione non avrebbe potuto rigettare la richiesta autorizzativa sul presupposto della pretesa inaffidabilità del ricorrente nell'uso delle armi, previsto dall'art. 11 T.U.LP.S. Ciò in quanto l'esercizio dell'attività di vigilanza tipica della guardia zoofila - avente, quale oggetto limitato, gli "animali di compagnia" - non comporterebbe, in via ordinaria, l'utilizzo delle armi in parola. Il porto d'armi non sarebbe, quindi, una conseguenza automatica della nomina a guardia giurata volontaria, costituendo piuttosto un provvedimento meramente eventuale ed oggetto di autonoma valutazione. 

Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, L. n. 189 del 2004, sarebbero, infatti, agenti di polizia giudiziaria nei soli limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni, per come delineate dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina. 

In ogni caso, i controlli con soggetti controindicati citati nel gravato provvedimento, tenuto conto dell'esiguo numero degli stessi, non avrebbero potuto ritenersi sintomatici dell'assenza di "buona condotta", prescritta dall'art. 138 del TULPS, quale requisito necessario per la nomina a guardia giurata. 

Il contestato diniego sarebbe, comunque, affetto da deficit motivazionale giacché l'amministrazione non avrebbe meglio esplicitato in che termini e per quali ragioni i controlli in contestazione - avvenuti "in data 2012, 2015, 2016 con persone aventi a carico pregiudizi per ricettazione, furto, rapina" - peraltro genericamente citati, comprometterebbero l'affidabilità dell'odierno istante. 

- "Violazione di legge. Violazione e falsa interpretazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in particolare degli artt. 11 e 138. Eccesso di potere per travalicamento dei limiti della discrezionalità amministrativa"; 

- "Eccesso di potere per carenza di istruttoria"; 

I controlli addebitati dalla Prefettura a sostegno del contestato diniego sarebbero stati contestualizzati e giustificati nel corso del procedimento, allorquando il ricorrente ha evidenziato come si sarebbe trattato di contatti connessi ad esigenze lavorative di carattere occasionale e saltuario (controlli del 2012 e 2015), a rapporti affettivi con l'ex moglie (controllo del 29.03.2016) nonché alla militanza presso la medesima associazione di volontariato, "-OMISSIS-" la quale, preso atto della situazione familiare del soggetto con cui il ricorrente è stato controllato in data 4.06.2016, avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti espulsivi. 

Siffatti sporadici e datati controlli, intervenuti in un arco temporale di ben quattro anni, non sarebbero sintomatici di una pretesa inaffidabilità del ricorrente - soggetto incensurato e dalla specchiata moralità - e, come tali, non legittimerebbero il diniego autorizzativo in contestazione. 

Ciò tanto più in ragione del fatto che l'amministrazione non avrebbe meglio chiarito la natura - sentenze di condanna, semplici denunce ovvero mero sospetti - dei "pregiudizi" da cui sarebbero stati affetti i soggetti con cui il ricorrente è stato controllato. 

Difetterebbero, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento in contestazione, attesa la mancata individuazione - con conseguente deficit istruttorio e motivazionale - di circostanze di fatto obiettivamente e ragionevolmente sintomatiche della mancanza, in capo all'interessato, del requisito della "buona condotta" prescritto dagli artt. 11 e 138 T.L.P.S. 

3. Il Ministero dell'Interno ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 

4. In occasione della pubblica udienza dell'8.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione. 

5. L'apprezzamento dell'inconsistenza di tutte le censure poste a base del gravame passa dalla necessaria ricognizione della normativa di riferimento in tema di guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute. 

Viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 6 comma 2 della L. 20 luglio 2004, n. 189 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate") secondo cui "La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". 

Le "guardie particolari giurate" in parola, sia pure con riferimento alla tutela degli animali da affezione, rivestono, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, la qualifica di "agenti di polizia giudiziaria," ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., così esercitando "pubbliche funzioni". 

La ratio della L. n. 189 del 2004 e, in particolare, dell'art.6, è quella di assicurare la tutela degli animali di affezione, consentendo anche a soggetti privati individuati con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 09/11/2016, n. 4653). 

Essi esplicano un'attività di vigilanza, disciplinata da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti anche poteri di accertamento delle violazioni di norme in materia di tutela penale degli animali da compagnia (cfr. art. 727 c.p.). Lo svolgimento delle predette funzioni di natura pubblica è, tuttavia, consentito solo alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, la cui designazione è subordinata all'autorizzazione del Prefetto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19/09/2022, n. 5814). 

5.1 Soccorre, in materia, anche la previsione di cui all'art. 138 R.D. n. 773 del 1931 (cd. T.U.L.P.S), per come sindacata dalla Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 1996, n. 311), secondo cui, le "guardie particolari" devono possedere, tra gli altri requisiti, anche quello della cd. "buona condotta", ciò in considerazione delle funzioni pubbliche alle stesse demandate ed a prescindere dall'eventuale utilizzo di "armi". 

6. Tanto premesso, rileva il Collegio come l'art. 138 del T.U.L.P.S. sia stato espressamente richiamato nel corpo del decreto impugnato quale norma attributiva del potere amministrativo in contestazione (cfr. pag. 2 del decreto impugnato laddove si legge: "VISTI gli artt. 11 e 138 del T.U.L.P.S."). 

Ne consegue l'infondatezza della censura secondo cui il Prefetto avrebbe denegato l'autorizzazione sul presupposto che il ricorrente, quale "guardia particolare giurata" dell'-OMISSIS- "-OMISSIS-", avrebbe maneggiato le armi e, quindi, sulla scorta della pretesa - ed invero estranea al provvedimento impugnato - valutazione circa l'inaffidabilità dello stesso ad utilizzarle. 

6.1 Il Prefetto di Reggio Calabria, "visti" gli artt. 11 e 138 del T.L.P.S., ha, infatti, rigettato la richiesta di nomina proposta dal rappresentante legale della suddetta Associazione in considerazione della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, del requisito della cd. "buona condotta", richiamato non soltanto dall'art. 138 T.U.L.P.S., in tema di nomina delle "guardie particolari giurate", ma anche, più in generale, dall'art. 11 del medesimo T.U.L.P.S. quale condizione per il rilascio di qualsivoglia "autorizzazione di polizia". 

7. Chiarito quanto sopra, resta da verificare, mercé lo scrutinio dei motivi di gravame, la legittimità della valutazione nella specie operata dall'amministrazione circa l'inesistenza del suddetto requisito, siccome motivata a cagione dei contatti - non contestati - che il ricorrente ha avuto negli anni 2012, 2015 e 2016, con soggetti controindicati per reati di ricettazione, furto, rapina. 

8. L'apprezzamento dell'infondatezza di siffatti motivi di gravame passa dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dal Prefetto, speculare alla ratio sottesa alla norma di cui all'art. 138 T.U.L.P., attributiva del potere in questione. Tale ratio coincide con l'esigenza di assicurare una tutela anticipata contro il rischio di un abuso dell'autorizzazione prefettizia, anche in considerazione, nella fattispecie in esame, delle "pubbliche funzioni" di polizia giudiziaria, ex artt. 55 e 57 c.p.p., che la guardia particolare giurata, ex art. 6 L. n. 189/2004, è chiamata a svolgere. 

Il requisito della buona condotta è richiesto in ragione del carattere fiduciario delle funzioni che svolge la guardia giurata e del rilievo pubblicistico che le stesse assumono. 

L'esistenza di siffatto requisito può, dunque, legittimamente essere escluso in presenza di elementi sintomatici, secondo il noto criterio "del più probabile che non", del fatto che il ricorrente possa venir meno ai suoi doveri di buona condotta, attentando alle pubbliche funzioni che sarebbe chiamato a svolgere. 

8.1 Secondo la costante giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, i poteri dell'Autorità di P.S. nel rilasciare i titoli di polizia sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la conseguenza che i relativi provvedimenti negativi possono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, n. 1271/2015). 

Pertanto, per il mancato rilascio della licenza non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, connotato da un'ampia discrezionalità, non dia garanzie di affidabilità. 

Proprio sulla base di tali rilievi si è ritenuto che "le guardie giurate ai sensi dell'art. 138 TULPS devono possedere il requisito della buona condotta e che devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose. ...D'altra parte, specularmente, coloro che ottengono la qualifica di guardia giurata sono ben consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti esercitati" (così Consiglio di Stato sez. III n. 05828/2011; cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28/01/2022, n. 614). 

9. Tanto premesso, la valutazione di inaffidabilità espressa dal Prefetto di Reggio Calabria sfugge alle censure formulate in ricorso siccome argomentata, in applicazione del suddetto canone probabilistico, dai contatti avuti dal ricorrente nel 2012, 2015 e 2016, con soggetti controindicati per gravi reati di ricettazione, furto e rapina. 

I contatti in parola non sono stati negati dal ricorrente le cui giustificazioni - in quanto legate all'esistenza di rapporti tanto lavorativi (di natura saltuaria, occasionale e precaria) quanto familiari con soggetti non "cristallini" - non sono idonee a smentirne la significatività in ordine ad un possibile abuso dell'ambita autorizzazione prefettizia e delle connesse funzioni pubbliche. La circostanza poi che l'amministrazione non abbia declinato la "fonte" della controindicazione per gravi reati - denuncia/procedimento penale/deferimento alla A.G - ascritta agli interlocutori (controindicazione in fatto non negata dall'interessato) non è ragionevolmente idonea ad azzerare la valenza significativa dei contatti in parola, avuto riguardo alle delicate funzioni di polizia giudiziaria che il ricorrente ambirebbe a svolgere. 

10. Le considerazioni che precedono comprovano non solo la mancanza di quegli elementi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti sui quali si svolge il sindacato del giudice sul merito della discrezionalità amministrativa, ma anche la piena coerenza del provvedimento con la normativa di cui all'art. 138 TULPS che richiede alle guardie giurate il requisito della buona condotta, nel senso che devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività. 

L'Amministrazione ha correttamente applicato la specifica normativa soprarichiamata, denegando il richiesto provvedimento prefettizio di approvazione della nomina, nel legittimo esercizio del relativo potere di apprezzamento discrezionale circa l'affidabilità del soggetto aspirante alla qualifica di "guardia particolare giurata" ex art. 6 comma 2 L. n. 189 del 2004. 

11. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno della complessa somma di € 1.000,00, a titolo di spese di lite, oltre accessori come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. 

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Roberta Mazzulla, Presidente FF, Estensore 

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario 

Andrea De Col, Primo Referendario 


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