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sabato 16 dicembre 2023

Consiglio di Stato 2023-"che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dott. OMISSIS contro l'inerzia serbata dalla P.A. sulla sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno da lui conseguito in Romania e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Università e della Ricerca a provvedere su detta istanza"

 




Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 05/12/2023) 11-12-2023, n. 10639 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Settima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 del D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.)sul ricorso numero di registro generale 8416 del 2023, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

contro 

dott. OMISSIS, non costituito in giudizio;Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio; 

per la riforma, 

previa adozione di idonee misure cautelari, 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta Bis, n. 13651/2023 del 7 settembre 2023, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 3838/2022. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista la domanda di misure cautelari presentata dal Ministero appellante; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per l'Amministrazione appellante l'Avvocato dello Stato Federico Basilica; 

Sentita la parte costituita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.); 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Considerato: 

- che con il ricorso in epigrafe il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo M.U.R.) impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV-bis, n. 13651/2023 del 7 settembre 2023, chiedendone la riforma, previa adozione di idonee misure cautelari; 

- che la sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dott. OMISSIS contro l'inerzia serbata dalla P.A. sulla sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno da lui conseguito in Romania e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell'Università e della Ricerca a provvedere su detta istanza; 

- che con l'unico motivo di appello il M.U.R. deduce le censure di assenza di legittimazione passiva ex art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e incompetenza assoluta ex art. 3 del D.P.R. n. 189 del 2009, lamentando in sostanza il proprio difetto di competenza a provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero; 

- che secondo il Ministero appellante il primo giudice avrebbe errato nel porre a suo carico l'obbligo di provvedere, senza avvedersi che l'art. 2 del D.L. n. 1 del 2020 (conv. con L. n. 12 del 2020) avrebbe radicato la competenza a riconoscere i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel senso dell'incompetenza del M.U.R. a provvedere deporrebbe inoltre, l'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 1, comma 28-quinquies, del D.L. n. 228 del 2001 (conv. con L. n. 15 del 2022), il quale al comma 3 avrebbe attribuito la competenza al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dipendente (con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'Istruzione, ovvero dello stesso M.U.R.; 

- che in definitiva, secondo l'appellante, il M.U.R. non è competente a provvedere sulle domande di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero presentate dal personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per accedere a qualsivoglia concorso pubblico, viste l'esclusione della materia dal citato art. 38 e l'attribuzione di attività consultiva al predetto M.U.R. in ordine ai titoli accademici, come del resto nell'assetto previgente; 

Considerato, inoltre: 

- che l'appello è stato ritualmente notificato al dott. OMISSIS, ricorrente in primo grado, il quale, però, non si è costituito in giudizio; 

- che neppure si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito; 

- che alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è comparso il difensore del Ministero appellante, al quale è stato dato avviso della possibilità, previa conversione del rito, dell'adozione di una sentenza semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a.; 

- che di seguito la causa è stata trattenuta in decisione; 

Ritenuta la sussistenza degli estremi per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito e dato avviso al riguardo alla parte comparsa, attesa la rituale costituzione del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria; 

Considerato, in proposito: 

- che l'appello è fondato e da accogliere, nei termini indicati da un recente precedente della Sezione reso su analoga questione (C.d.S., Sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8104), al quale il Collegio si conforma e rimanda integralmente, anche per quanto riguarda le motivazioni dell'accoglimento del gravame, in ossequio al principio di sinteticità prescritto dal Codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.; 

- che, pertanto, debbono intendersi recepite tutte le argomentazioni della sentenza n. 8104/2023 cit., che in questa sede si richiamano ad evitare inutili ripetizioni contrarie al citato principio di sinteticità (C.d.S., Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), nonché le misure conformative disposte dalla sentenza in questione, come di seguito indicate; 

Ritenuto, conclusivamente, di dover accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, di dover statuire quanto segue: 

- il Collegio: 

a) ordina al Ministero dell'Istruzione del Merito, previa verifica delle eventuali determinazioni medio tempore adottate relativamente alla medesima pretesa avanzata dal dott. M., di provvedere all'adozione della determinazione conclusiva sull'istanza del predetto ricorrente, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza; 

b) nomina, per il caso di persistente inerzia della P.A., Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con facoltà di sub-delega a un dipendente dello stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito con qualifica non inferiore a dirigente; 

c) prescrive che, al fine di evitare ulteriori indugi, il Commissario ad acta designato (o il delegato nel frattempo individuato) si insedi automaticamente allo spirare del termine di novanta giorni indicato al punto a), ove non riceva comunicazione dalla struttura deputata a provvedere in via ordinaria dell'avvenuta esecuzione. In quest'ultima evenienza detta struttura dovrà contestualmente inviare la comunicazione dell'avvenuta esecuzione, con i relativi esiti, anche al richiedente; 

d) assegna al Commissario ad acta il termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al punto a), per il completamento dell'incarico mediante l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento; 

Ritenuta da ultimo, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, la sussistenza dei presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: 

- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa verifica delle eventuali determinazioni medio tempore adottate relativamente alla pretesa avanzata dal dott. OMISSIS, di provvedere alla conclusione del procedimento nel termine di novanta (90) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza; 

- nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di sub-delega nominativa ad un dipendente di ruolo del predetto Ministero con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, affinché provveda al completamento dell'incarico entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente come da motivazione. 

Compensa le spese del doppio grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente decisione a tutte le parti del giudizio e al Commissario ad acta nominato. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023, con l'intervento dei magistrati: 

Fabio Taormina, Presidente 

Daniela Di Carlo, Consigliere 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Sergio Zeuli, Consigliere 

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore 


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