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sabato 16 dicembre 2023

Cassazione 2023-che la circostanza che l'imputato abbia ostacolato l'operazione di polizia non aprendo la porta ai Carabinieri...

 



Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06/09/2023) 12-12-2023, n. 49340 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BONI Monica - Presidente - 

Dott. MASI Paola - Consigliere - 

Dott. MANCUSO L.F.A. - Consigliere - 

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - 

Dott. RUSSO Carmine - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

OMISSIS, (Omissis); 

avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 

udito il difensore dell'imputato, avv. Orrù Massimiliano, che ha insistito per l'accoglimento. 

Svolgimento del processo 

1. Con sentenza del 9 novembre 2020 il Tribunale di Forlì ha condannato OMISSIS, ad anni 1 di reclusione ed Euro 2.000 di multa per il delitto della L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7, perchè illegalmente deteneva tre pistole all'interno della propria abitazione, e per la contravvenzione dell'art. 697 c.p., perchè illegalmente deteneva 54 cartucce calibro 7.65, di cui otto all'interno del caricatore di una delle armi da fuoco rinvenute e le altre all'interno di una valigetta custodita nel bagagliaio dell'autovettura Toyota Yaris a lui intestata. Il fatto è avvenuto a (Omissis). 

Con sentenza del 24 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado. 

In particolare, i giudici del merito hanno ritenuto accertato che i Carabinieri avevano visto due persone uscire dall'edificio in cui si trovava l'appartamento affittato dal ricorrente, li avevano visti salire su un'auto Fiat Punto intestata sempre al ricorrente, li avevano visti compiere manovre spericolate e rientrare nell'edificio, avevano allora deciso di perquisire l'appartamento in cui erano entrati, trovandosi di fronte all'opposizione di chi era all'interno della casa che nell'immediato non aveva aperto la porta, avevano visto poi uno degli occupanti dell'appartamento buttare una busta gialla dalla finestra e calarsi dalla stessa, avevano recuperato la busta gialla e trovato in essa tre pistole oltre oggetti da scasso, avevano poi perquisito l'appartamento ed anche le due autovetture intestate all'imputato, una Fiat Punto ed una Toyota Yaris, ed in una di esse avevano rinvenuto cartucce compatibili con una delle pistole rinvenute nella busta gialla. 

La detenzione della pistola e delle cartucce era stata attribuita all'odierno imputato, che era l'affittuario dell'appartamento da cui erano state lanciate le pistole ed il proprietario della autovettura in cui erano state rinvenute le cartucce. 

2. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, con i seguenti motivi. 

Con il primo motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione, perchè illogicamente la sentenza avrebbe attribuito la responsabilità della detenzione delle pistole e delle cartucce all'imputato, atteso che la circostanza che l'imputato abbia ostacolato l'operazione di polizia non aprendo la porta ai Carabinieri per favorire l'occultamento delle pistole non significa necessariamente che la detenzione delle stesse fosse a lui ascrivibile, atteso che il soggetto che ha materialmente lanciato la busta gialla dalla finestra era uno dei suoi ospiti, tale B.B., e proprio perchè questi era ospite dell'imputato solo dal giorno prima (circostanza autoriferita, ma non smentita in atti) è verosimile che l'imputato possa aver appreso del contenuto della busta soltanto nel momento in cui i Carabinieri hanno impartito l'ordine di aprire la porta dell'appartamento; solo in quel momento, infatti, B.B. dovette rendere nota la circostanza all'imputato proprio per giustificare la sua richiesta di attendere all'osservanza dell'ordine dei Carabinieri. Inoltre, la responsabilità per la detenzione delle cartucce è stata ricavata soltanto dalla proprietà della autovettura nel cui bagagliaio sono state rinvenute parte di esse, sulla base però di un ragionamento meramente presuntivo. 

Con il secondo motivo deduce inosservanza norma processuale e vizio di motivazione, perchè la sentenza di appello non ha preso posizione su uno dei motivi di appello presentati dall'imputato; in particolare, nell'atto di appello era stata rilevata la non corrispondenza tra imputazione e sentenza di condanna di primo grado con riferimento al capo dell'imputazione relativo alla detenzione delle cartucce, perchè in esso l'imputato si vedeva contestata la detenzione di munizioni custodite nel bagagliaio dell'autovettura Toyota Yaris, nella sentenza di primo grado invece il giudice riferiva che le munizioni erano state ritrovate nell'autovettura Fiat Punto. Su tale motivo di appello la sentenza di secondo grado tace completamente, riproponendo l'argomento che le munizioni siano state ritrovate all'interno della Fiat. L'argomento non era secondario ed è rilevante anche per il giudizio di responsabilità, perchè l'autovettura Fiat era quella su cui erano stati osservati i due ospiti dell'imputato che avevano attirato l'attenzione dei carabinieri. Avendone avuto la disponibilità fino a pochi minuti prima dell'operazione di polizia, potrebbero essere stati loro ad occultare le cartucce all'interno del bagagliaio. 

Con il terzo motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione, perchè la sentenza di appello non avrebbe applicato la diminuente della L. n. 895 del 1967, art. 7; in particolare, il giudice di primo grado era partito dalla pena detentiva base di 1 anno e 4 mesi di reclusione, nell'atto di appello era stato rilevato che il giudice non aveva applicato la diminuente dell'art. 7, la sentenza di appello ha risposto che, in realtà, la sentenza di primo grado ha applicato la diminuente perchè la pena detentiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione è inferiore alla pena detentiva minima dell'art. 2, ma, in realtà, la pena detentiva minima dell'art. 2 è un anno di reclusione, e, quindi, la risposta della sentenza d'appello non è corretta. Ammesso che sia stata applicata implicitamente la diminuente, non sarebbe stato, in ogni caso, giustificato a sufficienza perchè ci si è discostati dal minimo edittale. 

3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. 

Con requisitoria anticipata per iscritto il Procuratore Generale, Nicola Lettieri, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Il difensore dell'imputato, avv. Orrù Massimiliano, ha insistito per l'accoglimento. 

Motivi della decisione 

Il ricorso è infondato. 

1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perchè l'argomento proposto in esso (ovvero che l'imputato potrebbe aver saputo della esistenza della pistola soltanto nel momento in cui i Carabinieri hanno bussato alla porta) non prende posizione sul perchè munizioni compatibili con una delle pistole lanciate dalla finestra dell'appartamento siano state rinvenute all'interno del bagagliaio dell'autovettura di proprietà dell'imputato, nonostante che non vi sia alcun elemento in atti per sostenere la tesi che potesse avercele messe uno degli ospiti dello stesso. 

La detenzione combinata delle pistole all'interno dell'appartamento e delle munizioni, compatibili con una delle pistole, all'interno del bagagliaio dell'autovettura rende, infatti, non illogica la decisione dei giudici del merito di attribuzione della responsabilità della detenzione delle stesse a chi era affittuario dell'appartamento e proprietario della autovettura. 

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La lettura del verbale di arresto in flagranza dell'(Omissis), e del verbale di perquisizione e sequestro della stessa data, permettono di comprendere con certezza che le cartucce vennero ritrovate nell'autovettura Toyota Yaris di proprietà dell'imputato, come era stato, d'altronde, contestato nel capo di imputazione. 

Il giudice di primo grado, commettendo un errore materiale, ha scritto nella motivazione della sentenza che esse erano state rinvenute nell'autovettura Fiat Punto, pure di proprietà dell'imputato. 

Nei motivi di appello il difensore aveva sostenuto che se, a differenza di quanto contestato nell'imputazione, le cartucce dovevano ritenersi rinvenute nell'autovettura Fiat Punto, allora il Tribunale avrebbe dovuto valutare se potessero avercele messe i due ospiti del ricorrente, atteso che gli stessi erano stati visti dai Carabinieri usare la Fiat Punto. 

Una volta venuto meno, però, il presupposto in fatto sulla base del quale era stato formulato il motivo di appello (ovvero, che le cartucce fossero state rinvenute nella Fiat Punto), tale motivo diventa manifestamente infondato, rendendo, pertanto, conseguentemente inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che ha dedotto la omessa risposta al motivo di appello (per la sistematica della giurisprudenza di legittimità sul punto, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281: in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Fattispecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perchè non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado). 

3. Il terzo motivo, che attiene all'applicazione o meno della diminuente di pena prevista dalla L. n. 895 del 1967, art. 7 è infondato. 

Nella determinazione della pena il giudice di primo grado è partito dalla pena base di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa, ovvero da una pena detentiva che è compatibile sia con la applicazione del solo art. 2 (pena detentiva minima: un anno) che con la applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 (pena detentiva minima: otto mesi), ma da una pena pecuniaria che è compatibile soltanto con il riconoscimento della ipotesi attenuata della L. n. 895 del 1967, art. 7, atteso che la pena pecuniaria minima dell'art:. 2, senza la riduzione dell'art. 7, è 3.000 Euro di multa, talchè se il giudice di primo grado avesse inflitto la pena di 2.000 Euro per l'art. 2, senza ritenere la sussistenza della ipotesi dell'art. 7, ci si troverebbe in presenza di pena illegale, perchè inferiore al minimo edittale. 

D'altronde, non vi era alcuna necessità per il giudice di primo grado di precisare che la pena inflitta era comprensiva della diminuente per la detenzione di armi comuni da sparo; la sussistenza della ipotesi dell'art. 7 era, infatti, anche indicata in imputazione, per cui il giudice si è limitato a condannare per la fattispecie che era stata contestata, senza operare riqualificazioni o specificazioni. 

Neanche è accoglibile l'argomento subordinato, secondo cui, anche a voler ritenere applicato implicitamente l'art. 7, mancherebbe motivazione sul perchè il giudice di primo grado si è discostato dal minimo edittale. Infatti, nella sentenza di primo grado la motivazione sul perchè il giudice ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale è molto ampia ("tenendo conto anche della detenzione di ulteriori armi da sparo", tenendo conto inoltre " dellla condotta tenuta dall'imputato al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine che ha consentito ad B.B., di fuggire"), e resiste alle censure di insufficienza o illogicità della motivazione. 

4 Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023. 

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023 


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