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sabato 16 dicembre 2023

Corte Conte 2023-"Il signor x. - in servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 29/11/1979 al 22/05/2012 - ricorre a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla pensione privilegiata ordinaria ex D.P.R. n. 1092 del 1973. "

 





Corte dei Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 26/10/2023) 30-11-2023, n. 194 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso iscritto al n. (...) del registro di Segreteria, proposto dal sig. OMISSIS nato il Omissis a Omissis (C.F.: Omissis) rappresentato e difeso dall'avv.  

contro Ministero dell'Economia e Finanze, 

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. (...)), e Stefania SOTGIA (C.F. (...)), 

Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2023, l'avvocato Umberto Cossu per il ricorrente, l'avvocato Stefania Sotgia per l'INPS, e la dottoressa C.I. per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. 

Ritenuto in 

Svolgimento del processo 

Il signor OMISSIS- in servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 29/11/1979 al 22/05/2012 - ricorre a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla pensione privilegiata ordinaria ex D.P.R. n. 1092 del 1973. 

Premette di essere cessato dall'attività lavorativa per essergli state diagnosticate le sindromi di "periatrite scapolo-omerale sx con sindrome del tunnel carpale" e di "epitrocleite gomito sx e sofferenza radicolare cervicale bilaterale", per le quali, con determinazione (...) del 10/8/2012, gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità a decorrere dal 23/5/2012. 

Riferisce di aver svolto mansioni che prevedevano l'utilizzo di attrezzatura meccanica, essendo impiegato quale "meccanico automezzi" e "fabbro", e successivamente incarichi di conduttore mezzi veloci del N.O.R.M., che lo portavano ad effettuare una percorrenza annua superiore ai 15.000 km in territori per la maggior parte impervi e soggetti a sbalzi termici notevoli. 

Afferma che in data 31/3/1999, in ragione di un insistente dolore accusato al gomito sx nel corso dello svolgimento delle già menzionate attività, si sottoponeva ad accertamenti presso l'Ospedale Militare di Bologna "CMO", ove veniva diagnosticata "epitrocleite sx in sofferenza radicolare cervicale". In data 8/4/1999 l'odierno ricorrente presentava al Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna istanza affinché la lesione fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con decreto n. 326/C.s. del 19/4/2005, visto il verbale della CMO di Cagliari n. 188 del 30/1/2003, che ha giudicato l'infermità non classificabile, e il parere n. 25280/2003 del 17/12/2004 del Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha, invece, giudicato l'infermità dipendente da causa di servizio, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell'invalidità per la patologia "segni di epitrocleite gomito sinistro in modesti segni elettromiografici di sofferenza radicolare cervicale bilaterale". 

Riferisce che l'istanza presentata, in data 20/12/2007, per la concessione dell'aggravamento e dell'equo indennizzo per le infermità della "periatrite scapolo omerale sx e spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1" è stata rigettata dal Ministero della difesa con decreto n. 351/N del 12/11/2014. Contro il diniego veniva inoltrata una richiesta di riesame, ma l'Amministrazione, con nota del Ministero della Difesa del 16/4/2015, confermava il provvedimento di rigetto con la motivazione che "non sembrano emergere elementi significativi che non abbiano già formato oggetto di analisi e valutazione da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio e dalla stessa Amministrazione". 

Riferisce di aver contestualmente presentato istanza per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per interdipendenza-aggravamento per una diversa patologia, in virtù del fatto che in data 23/11/2007, gli era stata riscontrata l'infermità "segni di ispessimento e sclerosi del margine superiore del trochite omerale, da osteotendite cronica inserzionale del sovra spinato", considerata in rapporto di interdipendenza-aggravamento con l'infermità "periatrite scapolo omerale sx con sindrome del Tunnel carpale" già riconosciuta dipendente da causa di servizio. 

Successivamente, in data 30/10/2015, il ricorrente presentava presso l'INPS domanda di pensione diretta privilegiata per le patologie "periatrite, epitrocleite gomito sx e spondiloartrosi", in forza dell'ottenimento del riconoscimento della causa di servizio per le stesse patologie, con la sola esclusione della spondiloartrosi. L'INPS - Direzione provinciale di Nuoro, con nota prot. n. (...) del 4/2/2016, comunicava al ricorrente la mancata concessione della pensione privilegiata in quanto l'infermità doveva essere considerata non dipendente da causa di servizio, facendo proprie le risultanze contenute nel verbale del Comitato di Verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato nell'adunanza n. 186/2014 del 17/6/2014. 

Chiede, pertanto, previa declaratoria che le infermità Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1, Periatrite scapolo omerale sinistro, Sindrome del Tunnel carpale sono dipendenti da causa di servizio, di dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria ex D.P.R. n. 1092 del 1973, anche annullando o disapplicando il provvedimento di diniego dell'INPS prot. n. (...) del 4/2/2016 e il verbale del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze posizione n. (...) del 17/6/2014; per l'effetto, di condannare l'INPS a corrispondere al ricorrente detta pensione privilegiata ordinaria, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dal giorno successivo alla cessazione del servizio, oltre interessi e rivalutazione maturandi sino all'eventuale saldo; con favore di spese e competenze del giudizio. 

In subordine che si provveda alla nomina di C.T.U. medica al fine di accertare se le infermità sopra elencate siano ascrivibili a causa di servizio. 

Con memoria in data 6 settembre 2019, il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiesto in via preliminare che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, in quanto il parere reso dal C.V.C.S. di cui la parte attrice chiede la disapplicazione, ancorché obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione procedente, ha natura ed efficacia di atto endoprocedimentale, non autonomamente lesivo della sfera giuridica del dipendente, e l'eventuale lesione degli interessi del ricorrente è, quindi, determinata solo dal provvedimento finale negativo del beneficio adottato dall'INPS, in qualità di Amministrazione procedente. 

Nel merito, rappresenta che il C.V.C.S., con il parere del 17.06.2014, ha giudicato non dipendenti da causa di servizio le infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1", "Periartrite scapolo omerale sinistro" e "Sindrome del tunnel carpale. In atto: pregressa". 

Sottolinea che il C.V.C.S., poteva esprimersi, in sede del procedimento di concessione di pensione privilegiata ordinaria, in difformità della Commissione medica ospedaliera che, in ordine alla patologia "periatrite scapolo omerale sx con sindrome del tunnel carpale", aveva nel 1992 riconosciuto, invece, il nesso causale con il servizio, in quanto nel previgente regime procedurale (per il personale militare: L. n. 416 del 11 marzo 1926, regolamento di esecuzione emanato con R.D. n. 1024 del 15 aprile 1928, L. n. 1094 del 23 dicembre 1970 ed art. 5-bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 472 del 1987) la pronuncia della CMO in ordine al nesso causale assumeva carattere definitivo ai fini amministrativi (congedo per malattia, etc.), fermo restando il parere del C.V.C.S. in sede di liquidazione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria. 

Afferma che non vi sarebbe violazione della regola contenuta nell'art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001, la quale stabilisce che "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", in quanto tale principio può operare solo nella tassativa ipotesi in cui la menomazione sia la stessa, ossia, oltreché nelle fattispecie previste dalla norma, anche nell'ipotesi dell'aggravamento (evoluzione peggiorativa di uno stato morboso preesistente, che può consistere in un'accentuazione, diffusione o complicazione dello stesso quadro patologico interessante un determinato organo, apparato o sistema), ma non nel caso di "interdipendenza", caratterizzato dall'insorgenza di una nuova e distinta infermità, ancorché, sotto il profilo strettamente eziopatogenetico, intimamente correlata ad altra preesistente, con possibile interessamento anche di altri organi o apparati, ma che non rappresenti specifica accentuazione, diffusione o complicazione dell'affezione primitiva e che identifichi, quindi, un'entità nosograficamente nuova e diversa rispetto a quella già riconosciuta dipendente dal servizio. 

Sottolinea che il C.V.C.S. ha proceduto ad una scrupolosa disamina di tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria, trasmessa, ponendo particolare attenzione ad ogni aspetto delle mansioni lavorative disimpegnate dal dipendente, alla valutazione della loro capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali. In particolare, con riferimento al parere 1206-2014 del 17.06.2014, di cui si chiede la disapplicazione, il C.V.C.S., in relazione alla patologia "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1" ha motivato il proprio diniego di riconoscimento trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti". 

Evidenzia che in relazione all'infermità "Periartrite scapolo omerale sinistro", il C.V.C.S. ha chiarito che si tratta di processo flogistico che interessa alcune strutture non strettamente endoarticolari, ma comunque annesse all'articolazione della spalla, quali il tendine del muscolo sopraspinoso, la borsa sottodeltoidea, il tendine del capo lungo del muscolo bicipite, la capsula, che determina successivamente formazioni calcifiche e, protraendosi nel tempo, può dar luogo a limitazioni funzionali anche di grave entità. Poiché dalle mansioni svolte dal soggetto non sono ravvisabili microtraumi ripetuti che potrebbero costituire un fattore patogenetico, non può riconoscersi al servizio alcun ruolo di causa ovvero di concausa efficiente e determinante nell'insorgenza o nella successiva evoluzione del processo flogistico. 

Sottolinea, infine, che, con riguardo alla patologia "Sindrome del tunnel carpale. In atto: pregressa", il Collegio ha argomentato che trattasi di forma morbosa caratterizzata da disturbi motori, sensitivi e trofici della mano per compressione del nervo mediano nel canale del carpo, a causa di un suo restringimento per aumento delle dimensioni delle formazioni che ne fanno parte. Se non secondaria a traumi o a protratte e consistenti sollecitazioni del polso, la forma ha carattere idiopatico e quindi, come tale, non suscettibile di essere nocivamente influenzata dagli eventi del servizio. Poiché, nel caso di specie, non si riscontrano condizioni particolarmente favorenti la sua genesi, i fattori di servizio dedotti non ne possono costituire causa o concausa efficiente e determinante. 

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. 

In via istruttoria si oppone alla richiesta di nomina di CTU, da ritenersi inammissibile in quanto meramente esplorativa e volta a sollevare la controparte dall'onere della prova di trovarsi nelle condizioni invalidanti previste dalla normativa in vigore. 

L'INPS, nella memoria di costituzione depositata il 10 settembre 2019, rappresenta che l'Istituto, vista la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 30 ottobre 2015, ha inoltrato richiesta di visita collegiale e ha chiesto all'Amministrazione di appartenenza il riconoscimento della causa di servizio in relazione alle fattispecie individuate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 e l'invio della documentazione sanitaria e amministrativa. Poiché il Comitato di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso parere sfavorevole, negando, con adeguata motivazione, la dipendenza da causa di servizio delle patologie dedotte nell'istanza, l'Istituto è obbligato ad uniformarsi all'accertamento reso dal già menzionato organo collegiale. 

Conclude, pertanto, con la richiesta di rigettare il ricorso, con ogni conseguenza di legge. 

Con ordinanza n. 102, depositata in data 7 ottobre 2019, si è chiesto al Servizio di Medicina Legale, dell'A.S., Azienda T.S., A. di C., di rendere un motivato parere sul seguente quesito: Specifichi il consulente se le infermità Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1, Periatrite scapolo omerale sinistro, Sindrome del Tunnel carpale da cui è affetto il signor OMISSISsiano dipendenti da causa di servizio e se siano ascrivibili a categoria pensionistica. 

Con successive ordinanze si sono assegnati all'A.S., Azienda T.S., A. di C. nuovi termini. 

In data 6 ottobre 2023, il Servizio di Medicina Legale, dell'A.S., Azienda T.S., A. di C. ha trasmesso il parere richiesto, nel quale afferma che con riguardo alle infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1", "Periartrite scapolo-omerale sinistra" e "Sindrome del Tunnel carpale", non emergono elementi che soddisfino i criteri medico-legali e le risultanze epidemiologiche di riferimento, e che il parere negativo del C.V.C.S. di Roma (17.06.2014) è, pertanto, da condividere e dette infermità sono da considerare non dipendenti da causa di servizio. 

Il Ministero Economia e Finanze, con note del 9 ottobre 2023, ha insistito in merito al difetto di legittimazione passiva del Ministero e all'infondatezza del ricorso alla luce delle risultanze del Collegio Medico Legale. 

Considerato in 

Motivi della decisione 

La questione al vaglio del giudicante verte sull'accertamento e sul riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria ex D.P.R. n. 1092 del 1973. 

Va preliminarmente affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto risulta agli atti che la domanda diretta ad ottenere il trattamento pensionistico di privilegio è stata presentata in data 30 ottobre 2015. 

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1 della L. n. 335 del 1995, e alla luce della circolare della sede centrale dell'INPS in data 18 settembre 2009, per le istanze di pensione privilegiata avanzate dal 1 gennaio 2010, è competente unicamente l'INPS e non l'Amministrazione attiva. 

Nel merito il ricorso non merita accoglimento. 

Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante il vigente testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, affinché possa essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio è necessario che il dipendente abbia, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, ossia fatti derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio, subito menomazioni dell'integrità personale che lo abbiano reso inabile alla prestazione lavorativa o ne abbiano causato il decesso. Le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio se questi si siano posti come causa ovvero concausa "efficiente e determinante". 

La giurisprudenza della Corte dei conti ha formulato, in ordine al rapporto di concausalità necessaria e preponderante, l'affermazione di principio secondo la quale il carattere endogeno/costituzionale dell'infermità e la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé elementi ostativi al riconoscimento del diritto a pensione, sempre che l'attività globalmente svolta, ovvero uno specifico fattore relativo alla medesima, abbiano potuto provocare, con incidente rapporto causale, l'insorgenza o l'anticipata rivelazione della malattia cui il dipendente era costituzionalmente predisposto, ovvero la sua più rapida evoluzione verso l'esito invalidante o letale. 

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'inabilità al servizio, quale presupposto per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, deve essere riferita alla specifica attività di lavoro svolto dal dipendente e, di conseguenza, alle mansioni effettivamente da questi esercitate e proprie delle qualifiche possedute (ex multis, Sezione Appello Sicilia n. 332/2013, III Sezione Centrale d'Appello n. 268/2004), 

La giurisprudenza della Corte dei conti, con indirizzo pressoché uniforme ed ormai consolidato, ha chiarito, inoltre, che l'inabilità al servizio riferita alla specifica attività di lavoro svolto dal dipendente costituisce presupposto per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio medesimo (ex multis, Sezione Appello Sicilia n. 332/2013, Sezione Appello Sicilia n. 84/2013, I Sezione Centrale d'Appello n. 14/2011, III Sezione Centrale d'Appello n. 268/2004). 

In applicazione della richiamata normativa, devono dunque sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante. 

Nel caso all'esame, il requisito della dipendenza causale o concausale dell'infermità dal servizio è stato ritenuto non sussistente dal C.V.C.S., che, con il parere del 17.06.2014, ha giudicato non dipendenti da causa di servizio le infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1", "Periartrite scapolo omerale sinistro" e "Sindrome del tunnel carpale. In atto: pregressa". 

Il parere reso, in data 6 ottobre 2023, dal Servizio di Medicina Legale, dell'A.S., Azienda T.S., A. di C., conferma che: 

− per l'infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia L4-L5-S1", non emergono elementi tali da soddisfare i criteri medico-legali della pensionistica privilegiata e le risultanze epidemiologiche; il parere negativo del C.V.C.S. di Roma (17.06.2014) è quindi da condividere e l'infermità è da considerare NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO; a mero titolo classificativo, si conferma l'ascrizione alla (...) categoria Tab. A (cfr. C.M.O. di Cagliari 15.07.2014); − per l'infermità "periartrite scapolo-omerale sinistra" non emergono elementi che soddisfino i criteri medico-legali e le risultanze epidemiologiche; il parere negativo del C.V.C.S. di Roma (17.06.2014) è, pertanto, da condividere e l'infermità è da considerare NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO; a mero titolo classificativo, si conferma l'ascrizione a nessuna categoria (cfr. C.M.O. di Cagliari 15.07.2014); − per l'infermità "Sindrome del Tunnel carpale", non emergono elementi che soddisfino i criteri medico-legali e le risultanze epidemiologiche; il parere negativo del C.V.C.S. di Roma (17.06.2014) è, pertanto, da condividere e l'infermità è da considerare NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO; a mero titolo classificativo, si conferma l'ascrizione a nessuna categoria (cfr. C.M.O. Cagliari 15.07.2014). 

Questo giudice condivide il parere reso dalla Commissione medico-legale presso la A.S. - A. di C., che appare esaustivo, congruamente motivato ed immune da vizi logici, ed assolutamente coerente con gli esiti del parere del C.V.C.S. di Roma e con la situazione clinica del ricorrente. 

Considerata la complessità e particolarità della vicenda, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del c.g.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, 

− dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

− respinge il ricorso. 

Spese compensate. 

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza. 

DECRETO 

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

DISPONE 

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente. 

Così deciso in Cagliari, il 26 ottobre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2023. 


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