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sabato 16 dicembre 2023

Corte dei Conti 2023-Il Corpo della Polizia di Stato appartiene alla categoria dei lavoratori del Comparto Sicurezza (insieme agli appartenenti ad Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), che possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al personale dipendente civile dello Stato.

 

Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 14/11/2023) 21-11-2023, n. 78 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA 

in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso depositato in data 30 gennaio 2023, iscritto al n. (...) del registro di segreteria e proposto, contro l'INPS, da omissis OMISSIS, ( C . F . OMISSIS) , n a t a a omissis omissis(omissis), in data omissisomissisomissise residente a omissisomissis(omissis) in via omissisomissisomissisn. omissis, con domicilio eletto in Palermo,  

avverso 

il provvedimento n. (...) con cui l'INPS ha riconosciuto la pensione privilegiata diretta n. (...), nella parte in cui è stata calcolata applicando il disposto dell'art. 44 e non dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; 

Ritenuto in 

Svolgimento del processo 

1. Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente espone di essere stata assunta per concorso nel Corpo della Polizia di Stato (dove ha prestato servizio dal 1 gennaio 1989 fino al collocamento in quiescenza) e di aver maturato - al 31 dicembre 1995 - un servizio utile pari a 17 anni e 1 mesi (e, nel complesso, a 41 anni e 11 mesi). Specifica di essere cessata dal servizio il 31 gennaio 2017 e di essere titolare di pensione n. (...), liquidata, con determina n. (...), a decorrere dal 1 febbraio 2017. 

Riferisce di essersi vista calcolare la pensione col sistema misto retributivo - contributivo in applicazione dell'art. 1, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (retributivo sino al 31 dicembre 1995, avendo maturato a tale data una anzianità inferiore ai 18 anni, e contributivo per il periodo successivo). 

Lamenta che l'INPS le abbia erroneamente applicato - fino al quindicesimo anno di servizio - l'aliquota del 35% ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, anziché quella del 44% dovuta in applicazione dell'art. 54, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e già chiesta invano, in sede amministrativa, con diffida del 1 luglio 2022. 

Chiede, in via principale, la rideterminazione del trattamento di quiescenza ex art. 54, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, col ricalcolo della quota retributiva per gli anni di servizio maturati sino al 31 dicembre 1995 e la conseguente riliquidazione della pensione, con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ), oltre rivalutazione ed interessi sui ratei arretrati, con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. 

In via subordinata, chiede di accertare e dichiarare il suo diritto alla riliquidazione degli arretrati dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e in applicazione della L. di Bilancio 2021, con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%. 

2. L'INPS, con memoria depositata il 3 novembre 2023, si è costituito ed ha specificato che le disposizioni concernenti le pensioni dei militari non risultavano applicabili agli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato fino a che è intervenuta la riforma operata - per gli appartenenti al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile - dall'art. 1, comma 101, della L. 30 dicembre 2021, n. 234; per cui il richiesto beneficio pensionistico non può trovare applicazione retroattiva alla ricorrente, in quanto non in possesso dello status di militare ma dipendente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza incardinato nel Ministero dell'Interno e, dunque, facente parte dell'ordinamento civile in conformità all'art. 1 L. n. 395 del 15 dicembre 1990; ciò anche avuto riguardo alla prevalente giurisprudenza della Corte dei conti che non ha mai ritenuto qualificabili come militari le pensioni percepite dagli appartenenti ai Corpi della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia Forestale. 

Ha poi ammesso che, nel frattempo, è intervenuta l'emanazione della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che all'art. 1, comma 201, ha riconosciuto il diritto degli appartenenti alle Forze di polizia, tra cui la ricorrente, al ricalcolo della pensione con le maggiorazioni previste dall'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 in caso di maturazione, all'atto della cessazione dal servizio, di una anzianità contributiva totale compresa tra i quindici ed un massimo di venti anni. 

L'INPS ha, tuttavia, precisato che la nuova disposizione trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa e, nei confronti di coloro che sono già titolari di pensione alla predetta data, si applica limitatamente ai ratei pensionistici maturati a decorrere dal 1 gennaio 2022, come confermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 33 del 2023). 

Ha specificato di essersi adeguato alla novella, che comunque non può ritenersi aver operato alcuna interpretazione autentica dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, di aver adottato l'allegata circolare INPS n. 44/2022, e di aver, conseguentemente, riliquidato alla parte ricorrente i ratei arretrati con tale decorrenza, applicando l'aliquota del 2,45%, con Provv. del 4 ottobre 2022; ma ha ribadito che nulla spetta alla medesima parte per il periodo precedente, stante la irretroattività della norma, la cui applicazione deve essere contenuta nell'ambito delle coperture finanziarie previste all'art.1, comma 201, legge cit.. Laddove, infatti, il legislatore avesse voluto riconoscere portata retroattiva alle nuove disposizioni, avrebbe dovuto - e non lo ha fatto - oltre che stabilirlo espressamente, anche prevedere una maggiore copertura per il 2022, al fine di consentire le riliquidazioni dei trattamenti pensionistici già in corso di erogazione, per poi farla decrescere progressivamente negli anni successivi. Ciò posto, ha concluso eccependo la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio antecedente il primo valido atto interruttivo (ricorso notificato nel marzo 2023) ed il rigetto della domanda avversaria, in relazione al periodo pregresso. 

In via subordinata, ha chiesto di dichiararsi non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme, riconosciute ai sensi dell'art. 16 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, successivamente esteso dall'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione di ogni anatocismo e comunque con vittoria di spese. 

3. All'esito della odierna pubblica udienza, celebrata con l'assistenza del segretario M.B., l'avv. Francesco Bricca in sostituzione dell'avv. Francesco Leone e l'avv. Roberto Annovvazzi per l'INPS, la causa, discussa tra le parti presenti, è stata decisa, nella successiva camera di consiglio, come da dispositivo in calce. 

Considerato in 

Motivi della decisione 

1. In via preliminare di rito, il ricorso è procedibile, in quanto è stata ritualmente prodotta la diffida effettuata con PEC del 1 luglio 2022, dal pensionato e non riscontrata dall'Istituto. 

2. Risulta dagli atti che la ricorrente si è arruolata dal 1 febbraio 1989, ossia dopo il 25 giugno 1982, data della smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, disposta con la L. 1 aprile 1981, n. 121, per cui è stata assunta in posizione civile ed è sempre stata priva di status di militare. Nel merito si evince, dal provvedimento liquidativo n. n. (...), con cui l'INPS ha conferito alla ricorrente la pensione liquidata con il sistema misto (retributivo - contributivo), a decorrere dal 1 febbraio 2017, nonché dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Interno con allegato modello PA04, che l'anzianità alla data di cessazione dal servizio, era di 41 anni e 11 mesi, avendo ella maturato - al 31/12/1995 - un servizio utile pari a 17 anni e 1 mese. 

3. Il Corpo della Polizia di Stato appartiene alla categoria dei lavoratori del Comparto Sicurezza (insieme agli appartenenti ad Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), che possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al personale dipendente civile dello Stato. 

L'art. 61 del D.P.R. n. 1092 del 1973 estende l'applicabilità delle norme di cui al Capo II - compreso l'art. 54 - anche ad alcune categorie di personale ad ordinamento civile (Vigili del fuoco, Corpo forestale), con conseguente applicazione, come riconosciuto da consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, anche al predetto personale, dei criteri di calcolo previsti dall'art. 54 per la determinazione della quota di pensione calcolata secondo il criterio retributivo, come interpretato dalle note pronunce delle Sezioni Riunite di questa Corte. 

Analoga estensione all'epoca non serviva per gli appartenenti al Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato), che rientravano pacificamente nel Comparto Sicurezza, insieme agli appartenenti all'allora Corpo degli Agenti di Custodia (oggi Polizia Penitenziaria), tutti ancora militari. 

A seguito della soppressione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, è stata istituita la nuova Polizia di Stato a ordinamento civile dal 25 giugno 1982 (con la L. 1 aprile 1981, n. 121, che con l'art. 36 ha demandato al Governo l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria volti a disciplinare l'ordinamento del nuovo personale della Polizia di Stato sulla base di una serie di principi e criteri direttivi, poi attuati dai decreti delegati entrati in vigore il 25 giugno 1982). 

Con l'art. 7 della L. 12 agosto 1982, n. 569, sono state introdotte le nuove qualifiche funzionali (agenti, assistenti, sovraintendenti, ispettori), stabilendosi che, ai fini pensionistici "Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza continua ad applicarsi l'articolo 6 della L. 3 novembre 1963, n. 1543". 

L'art. 6 della L. 3 novembre 1963, n. 1543 (lasciato in vigore dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213), equipara, ai fini dell'individuazione del massimo di servizio utile ai fini pensionistici, i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato, prevedendo che la pensione sia "ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata" e che "Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento". 

Detta norma stabilisce che gli appartenenti al (disciolto) Corpo delle Guardie di P.S. raggiungono il massimo della pensione con 30 anni di servizio utile e con pensione ragguagliata, al ventesimo anno di servizio, al 44% della base pensionabile. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60% (cfr. art. 54, co. 6, D.P.R. n. 1092 del 1973). 

Nulla invece è stato previsto per i dipendenti cessati con un'anzianità inferiore a venti anni, per i quali occorre dunque far riferimento, visto il sopra richiamato rinvio all'ordinamento civile, all'art. 44 del TU 1092/1973, che dispone che: "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento". Tuttavia, l'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, ha previsto che al personale appartenente alla Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di "pensione normale", si dovesse applicare l'art. 52 ("diritto al trattamento normale") del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ma non ha espressamente richiamato anche l'art. 54 in questione (in tal senso anche il Consiglio di Stato, parere n. 636/1998). 

4. Secondo il pregresso orientamento di questa Sezione (Sez. Umbria n. 54/2020), la riliquidazione della pensione in applicazione dell'art. 54 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non poteva essere dunque riconosciuta agli appartenenti alla Polizia di Stato, ancorché arruolatisi nel disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza prima del 25 giugno 1982, poiché ciò che rileva è lo status posseduto al momento del collocamento in quiescenza, che è senz'altro civile e non militare, proprio a cagione della soppressione del Corpo delle Guardie di P.S. con istituzione, da pari data, della nuova Polizia di Stato a ordinamento civile (L. 1 aprile 1981, n. 121). 

In tal senso era anche l'orientamento di altre Sezioni di questa Corte, secondo cui il trattamento pensionistico doveva essere liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui maturava il diritto alla prestazione pensionistica (Sez. giur. Lazio, sentt. n. 35/2021; n. 76/2021, n. 14/2020; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 12/2021; sent. n. 45/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 33/2020; Sezione giur. Toscana, sent. n. 8/2020, n. 41/2020, n. 21/2020). 

5. Nel frattempo è intervenuta, tuttavia, la riforma introdotta dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con cui è stato riconosciuto, all'art. 1, comma 101, che: "Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della L. 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile" (recependosi l'interpretazione data all'art. 54 citato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM). 

La norma, che è priva dell'espressa auto qualificazione di norma di interpretazione autentica, è senz'altro di carattere sostanziale e soggiace al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi, non potendo applicarsi al periodo antecedente alla sua entrata in vigore, anche per evidenti ragioni di copertura finanziaria (la quantificazione dell'impatto finanziario e della relativa copertura è disciplinata al successivo comma 102 dell'art. 1 citato e il peculiare meccanismo di copertura finanziaria previsto, su scala pluriennale e con stanziamento progressivamente crescente, non pare compatibile, ai sensi dell'art. 81, comma 3, Cost., con la ipotizzata valenza retroattiva della norma). 

Inoltre, con la sentenza costituzionale n. 33 del 2023, è stata dichiarata "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione" e la Consulta ha chiarito che "il più favorevole trattamento riservato al personale militare - quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti - non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale di Polizia". Pur non riguardando nello specifico il personale della Polizia di Stato, i principi espressi dalla Consulta risultano applicabili anche a quest'ultimo, poiché concernenti tutte le Forze di Polizia a ordinamento civile. 

6. Applicando i delineati principi al caso in esame, la riliquidazione con l'aliquota annua del 2,44% spetta soltanto per i ratei con decorrenza dal 1 gennaio 2022, data di entrata in vigore della L. di bilancio 2022, conformemente ai condivisibili principi giurisprudenziali espressi anche dalle Sezioni Centrali d'Appello (App. I, sent. n. 45/2022 e n. 123/2022, e App. II, sent. n. 41/2022, alle cui motivazioni si fa espresso richiamo per ragioni di economia processuale ai sensi degli articoli 167, comma 4, c.g.c. e 17 disp. att. c.g.c.), secondo cui le nuove disposizioni possono ritenersi applicabili anche agli ex appartenenti alla Polizia di Stato collocati in quiescenza entro l'anno 2021, ma con effetti economici limitati per i ratei pensionistici maturati dall'1.1.2022. 

7. Per il periodo precedente al 1 gennaio 2022, invece, stante la normativa in vigore e le relative coperture finanziarie, il ricorso non può essere accolto, poiché non si tratta di pensione militare che possa consentire la diretta operatività del principio di diritto formulato dalle Sezioni Riunite (Sez. Riun. Sent. n. 1/2021/SR). Per cui, per la determinazione del trattamento pensionistico della ricorrente in relazione al periodo dal pensionamento sino al 31 dicembre 2021, occorre far riferimento alla disciplina all'epoca vigente per il personale appartenente al Corpo degli Agenti di Polizia di Stato ad ordinamento civile e la domanda non può essere accolta. 

8. Considerata la natura della questione, lo jus superveniens ed i noti contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per operare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c.. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti 

Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria 

Dichiara dovuta, se non già corrisposta, la riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1 gennaio 2022 quanto alla sorte capitale, in esecuzione della L. n. 234 del 2021, con ordine di corrispondere gli accessori ove non liquidati nel caso in cui il capitale fosse stato corrisposto in ritardo. 

Respinge per il resto il ricorso di omissis omissis. 

Spese compensate. 

Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito. 

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 novembre 2023. 

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2023. 


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