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sabato 16 dicembre 2023

Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2023, n. 288.

 

 Acc. 30 novembre 2023 (1).


Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024. (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2023, n. 288.


(2) Emanato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.



[Testo del comunicato]


In data 30 novembre 2023, alle ore 14,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.


Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024.


Per l'A.Ra.N.: il Presidente - cons. Antonio Naddeo (firmato)


Per le Confederazioni sindacali:


CGIL (non firmato)


CGS (firmato)


CIDA (firmato)


CISAL (firmato)


CISL (firmato)


CODIRP (firmato)


CONFDAS (firmato)


CONFEDIR (firmato)


CONFSAL (firmato)


COSMED (firmato)


CSE (firmato)


UIL (firmato)


USB (firmato)



Allegato


CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2022-2024.



Art. 1.


1. All'art. 4 (Diritto di assemblea) del CCNQ 4 dicembre 2017 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza».


2. All'art. 5 (Diritto di affissione) del CCNQ 4 dicembre 2017 in calce al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Agli stessi le amministrazioni forniscono, a richiesta, l'elenco degli eventuali indirizzi mail istituzionali del personale dipendente.».


3. All'art. 6 (Locali) del CCNQ 4 dicembre 2017 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Nel caso in cui l'amministrazione si trovi nell'impossibilità di dare attuazione al comma 1, la stessa è tenuta a dare motivata comunicazione ai soggetti aventi titolo e, in ogni caso, si applica quanto previsto al comma 2.».


4. All'art. 9 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi) comma 3-bis, lettera a) del CCNQ 4 dicembre 2017, aggiunto dall'art. 1, comma 7 del CCNQ 19 novembre 2019, il riferimento «dell'art. 43, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001» deve intendersi «dell'art. 43, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001».


5. All'art. 18 (Norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) comma 2 del CCNQ 4 dicembre 2017 il primo alinea è sostituito dal seguente:

«- per il personale docente ed educativo il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;».


6. All'art. 25 (Accertamento della rappresentatività) del CCNQ 4 dicembre 2017 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Conseguentemente, non si tiene conto delle deleghe in essere al 31 dicembre relative a personale cessato il 1° gennaio in quanto le stesse nella busta paga di gennaio non risultano più attive. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, alla rilevazione effettuata nel mese di gennaio si aggiungono le trattenute relative a deleghe rilasciate entro il 31 dicembre e attivate nella busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001.».



Art. 2.


1. Il Titolo III del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, nonché le tavole ad esso allegate, sono sostituiti dal seguente:

«TITOLO III

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL TRIENNIO 2022-2024.

Art. 27.

Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 1137 unità.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto tra le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al Comparto istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

5. I distacchi di cui all'art. 9, comma 3, lettera b), sono assegnati come segue:

a) Comparto funzioni centrali: ASGB;

b) Comparto istruzione e ricerca: Sindikat Slovenske Sole;

c) Comparto sanità: SAVT (*)

(*) il distacco è assegnato al SAVT con riserva che si scioglierà all'esito del giudizio attualmente pendente in Corte di cassazione ed avente ad oggetto la natura di Organizzazione sindacale che tutela esclusivamente i lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche.

Art. 28.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

1. Nei Comparti sanità e funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 30 minuti alla RSU;

b) 30 minuti alle Organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5 e 5-bis.

2. Nei Comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 51 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) 25 minuti e 30 secondi alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.

3. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall'art. 14 del ACNQ del 12 aprile 2022, può fruire dei permessi di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

4. I permessi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le Organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 31, comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nel Comparto sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel Comparto funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nelle seguenti misure massime:

38% nelle amministrazioni con più di cinquanta dipendenti;

57% nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

6. Nei Comparti funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del Comparto istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29.

Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

3. I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le Organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

4. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al Comparto istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione - personale comparto

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19 novembre 2019, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2023, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento del mandato fruiti dalle Organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l'ARAN comunica tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del Merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31.

Norme finali - Comparti di contrattazione

1. Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

2. Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino alla sottoscrizione del successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle Organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle Organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

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Art. 3.


1. Il Titolo IV del CCNQ del 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELLE AREE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2022-2024.

Art. 32.

Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.

2. Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:

a) una quota da attribuire, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis lettera a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;

b) una quota ripartita tra le aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l'espletamento del mandato - Procedure).

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 2, lettera b) è ripartito nell'ambito di ciascuna area tra le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9, commi 3-bis, lettera b) e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

4. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33.

Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali

1. Nelle aree sanità e funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 60 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 30 minuti alla RSU;

b) 30 minuti alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

2. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a 51 minuti per dirigente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) 25 minuti e 30 secondi alle Organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I permessi di cui al comma 1, lettera a) ed al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), verrà eletta.

4. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera b) è attribuito alle Organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie - aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

5. Nelle aree sanità e funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lettera b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle aree funzioni centrali, istruzione e ricerca (fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

7. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area istruzione e ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34.

Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno che siano componenti degli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

2. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa a tempo pieno continua ad essere pari a 19.856 ore.

3. Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.

4. I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

5. I permessi indicati nella tavola 28, relativa all'area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35.

Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di Alta formazione - aree dirigenziali

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2023-2024. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione e del merito, non oltre il giorno 30 giugno 2023 per le istituzioni scolastiche ed educative e non oltre il giorno 31 luglio 2023 per le istituzioni di alta formazione, le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

b) le variazioni dei distacchi previsti dall'ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4 dicembre 2017, come modificato dall'art. 3 del CCNQ del 19 novembre 2019, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivati con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dal 1° settembre 2023, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le istituzioni scolastiche ed educative, l'ARAN comunicherà tempestivamente al Ministero dell'istruzione e del merito il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36.

Norme transitorie - aree dirigenziali

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37.

Norme finali - aree dirigenziali

1. Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione del successivo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

2. Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

3. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 35 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al successivo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spettano alle Organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell'anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

6. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle Organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l'espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell'anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024 rispetto ai dodici mesi che compongono l'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l'entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2022-2024. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

7. Qualora a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall'ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedure).

8. Laddove, a seguito dell'accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2022-2024, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

9. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall'art. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all'unità superiore.

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Art. 4.


1. In deroga al comma 1 dell'art. 25 (Accertamento della rappresentatività) del CCNQ 4 dicembre 2017 ed in ragione degli effetti prodotti dall'art. 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo 2025-2027 verranno presi in considerazione i dati elettorali relativi alle elezioni delle RSU che si svolgeranno nel 2025.



Art. 5.


1. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4 dicembre 2017, come integrato e modificato dagli articoli 1 e 4 del CCNQ del 19 novembre 2019.


2. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 5 del CCNQ del 19 novembre 2019.



Dichiarazione congiunta n. 1.


In esito alla sottoscrizione del presente accordo che ha ripartito le prerogative sindacali per il triennio 2022-2024, le parti concordano sull'opportunità di procedere ad una sistematizzazione delle clausole che regolamentino la fruizione delle prerogative sindacali stesse nell'ottica di pervenire alla redazione di un unico testo che ricomprenda l'intera disciplina sulla materia. In tale contesto, le parti verificheranno la percorribilità di un utilizzo più flessibile delle agibilità sindacali.


Dichiarazione congiunta n. 2.


Le parti prendono atto che, poiché gli articoli 28 e 33, come riformulati dal presente contratto, differiscono dai medesimi articoli contenuti nel CCNQ 4 dicembre 2017, occorre aggiornare alcuni richiami interni presenti al comma 2 dell'art. 12 del medesimo CCNQ 4 dicembre 2017. In particolare:


il richiamo all'art. 28, commi 6, 7 e 8 deve correttamente intendersi art. 28, commi 5, 5-bis, 6 e 7;


il richiamo all'art. 33, commi 6, 7 e 8 deve correttamente intendersi art. 33, commi 5, 6 e 7. 

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