Translate

domenica 17 marzo 2024

"Impugnazione - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti della B.C.E. - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 5, lettera b) - Vigilanza diretta dalla B. su un ente creditizio - Presupposti - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Rappresentanza di una parte - Mandato conferito all'avvocato - Rappresentante nominato irregolarmente"

 Corte giustizia Unione Europea Sez. II, Sent., 08/02/2024, n. 750/21



Fatto - Diritto P.Q.M.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)


8 febbraio 2024


"Impugnazione - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compiti della B.C.E. - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Articolo 6, paragrafo 5, lettera b) - Vigilanza diretta dalla B. su un ente creditizio - Presupposti - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Rappresentanza di una parte - Mandato conferito all'avvocato - Rappresentante nominato irregolarmente"


Nella causa C-750/21 P,


avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 6 dicembre 2021,


P.B. plc, con sede in T. (M.), rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,


ricorrente,


procedimento in cui l'altra parte è:


B.C.E., rappresentata da E. Koupepidou, M. Puidokas e E. Yoo, in qualità di agenti,


convenuta in primo grado,


LA CORTE (Seconda Sezione),


composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl (relatore), J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,


avvocato generale: J. Kokott


cancelliere: A. Calot Escobar


vista la fase scritta del procedimento,


sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2023,


ha pronunciato la seguente


Sentenza


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 Con la sua impugnazione, la P.B. plc chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 24 settembre 2021, P.B./B. (T-139/19, in prosieguo l'"ordinanza impugnata", EU:T:2021:623), con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto manifestamente infondato in diritto, il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della B.C.E., del 21 dicembre 2018, con la quale quest'ultima ha indicato, mediante messaggio di posta elettronica, di non essere più competente ad esercitare la propria vigilanza prudenziale diretta e ad adottare i provvedimenti che la riguardano (in prosieguo: il "messaggio di posta elettronica controverso").


Contesto normativo


Regolamento (UE) n. 1024/2013


2 L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla B.C.E. compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), intitolato "Oggetto e ambito di applicazione", così dispone:


"Il presente regolamento attribuisce alla B. compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l'arbitraggio regolamentare.


[...]".


3 L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, intitolato "Definizioni", è così formulato:


"Ai fini del presente regolamento si intende per:


[...]


2) "autorità nazionale competente": un'autorità nazionale competente designata da uno Stato membro partecipante a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1)] e della direttiva 2013/36/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)];


3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del [regolamento (UE) n. 575/2013]".


4 L'articolo 4 dello stesso regolamento definisce i compiti attribuiti alla B. e, ai paragrafi 1, lettera a), e 3, primo comma, così dispone:


"1. Nel quadro dell'articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la B. ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:


a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l'articolo 14;


[...]


3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la B. applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la B. applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni".


5 L'articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato "Cooperazione con [il meccanismo di vigilanza unico (MVU)]", così dispone:


"1. La B. assolve i suoi compiti nel quadro di un meccanismo di vigilanza unico composto dalla B. e dalle autorità nazionali competenti. La B. è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU.


2. Sia la B. che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.


Fatto salvo il potere della B. di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla B. tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla B. stessa dal presente regolamento.


3. Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della B. in ordine ai compiti attribuitile dal presente regolamento, spetta alle autorità nazionali competenti assistere la B., alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7 del presente articolo, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla B. nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4.


4. In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la B. ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:


- quelli meno rilevanti su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:


i) dimensioni;


ii) importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante;


iii) significatività delle attività transfrontaliere.


Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfino una qualsiasi delle seguenti condizioni:


i) il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR;


ii) il rapporto tra le attività totali e il [prodotto interno lordo (PIL)] dello Stato membro partecipante in cui sono stabiliti supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR;


iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la B. decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.


Inoltre la B. può, di propria iniziativa, considerare un ente di importanza significativa quando questo ha stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le sue attività o passività transfrontaliere rappresentano una parte significativa delle attività o passività totali soggette alle condizioni di cui alla metodologia.


Quelli per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria pubblica dal [F.E.S. (F.)] o dal [Meccanismo europeo di stabilità (MES)] non sono considerati meno significativi.


Nonostante i commi precedenti, la B. assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari.


5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:


a) la B. emana regolamenti, orientamenti o istruzioni generali rivolti alle autorità nazionali competenti in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione del paragrafo 1, lettere a) e c), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti.


Tali istruzioni possono riferirsi ai poteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 2, per gruppi o categorie di enti creditizi al fine di assicurare la coerenza dei risultati della vigilanza nell'ambito dell'MVU;


b) allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, la B. può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi consultata con le autorità nazionali competenti o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4, ivi compreso il caso in cui è stata richiesta o ricevuta indirettamente l'assistenza finanziaria dal F. o dal MES;


c) la B. esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera c);


d) la B. può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 10 a 13;


e) la B. può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse assolti in virtù del presente articolo.


6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, le autorità nazionali competenti assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo nel quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo e fatte salve le procedure ivi stabilite.


Fatti salvi gli articoli da 10 a 13, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate mantengono il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la B., conformemente al quadro di cui al paragrafo 7 del presente articolo, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la B..


Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla B. in merito al risultato dei compiti svolti in virtù del presente articolo.


[...]


8. Ove la B. sia assistita dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la B. e le autorità nazionali competenti ottemperano alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri".


Il regolamento n. 575/2013


6 L'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 575/2013, nella versione applicabile alla controversia che ha dato luogo all'impugnazione, era così formulato:


"Ai fini del presente regolamento, si intende per:


1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto".


Fatti


7 La P.B. è un ente creditizio stabilito a Malta. In quanto ente creditizio "meno significativo", ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, la ricorrente era soggetta alla vigilanza prudenziale diretta della Malta Financial Services Authority (Autorità maltese dei servizi finanziari, Malta) (in prosieguo: la "MFSA"), "autorità nazionale competente", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.


8 Il sig. A.S.H., azionista della ricorrente che deteneva indirettamente il 100% del suo capitale e dei diritti di voto, è stato arrestato negli Stati Uniti sulla base di sei capi d'accusa legati alla sua presunta partecipazione a un sistema mediante il quale circa 115 milioni di dollari statunitensi (USD) (circa EUR 180 milioni) versati per finanziare un progetto immobiliare in V. sarebbero stati distratti a vantaggio di persone e imprese iraniane.


9 A seguito dell'imputazione del sig. S.H. negli Stati Uniti, la ricorrente ha ricevuto richieste di ritiro di depositi per un importo complessivo di EUR 51,4 milioni, vale a dire circa il 40% dei depositi presenti nel suo bilancio.


10 In tale contesto, la MFSA ha adottato tre direttive concernenti la ricorrente.


11 Il 21 marzo 2018, essa ha adottato, da un lato, una direttiva relativa alla revoca o alla sospensione dei diritti di voto con la quale ha disposto, segnatamente, che il sig. S.H. fosse rimosso dal suo posto di dirigente della ricorrente con effetto immediato nonché da tutte le altre sue funzioni decisionali in seno a quest'ultima, che l'esercizio dei suoi diritti di voto fossero sospesi e che si astenesse da qualsiasi rappresentanza legale o in giudizio della ricorrente, e, dall'altro lato, una direttiva relativa alla moratoria, con la quale essa ha ordinato a detta ricorrente di non autorizzare alcuna operazione bancaria, in particolare i prelievi e i depositi da parte dei suoi azionisti e dei membri del suo consiglio di amministrazione.


12 Il 22 marzo 2018, la MFSA ha adottato una direttiva relativa alla nomina di una persona competente, avente il mandato, secondo i termini di tale designazione, di "assumere tutti i poteri, le funzioni e i doveri della banca, con riferimento a tutti i beni, esercitati sia dall'assemblea generale della banca che dal consiglio di amministrazione o da ogni altra persona, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona" (in prosieguo: la "persona competente").


13 Il 29 giugno 2018, la MFSA ha proposto alla B. di revocare alla ricorrente l'autorizzazione all'attività di ente creditizio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013.


14 Durante il procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione della ricorrente ha nominato un avvocato che è entrato in contatto con la B..


15 In tale contesto, la ricorrente, tramite l'avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione, nella corrispondenza con la B., ha affermato che la persona competente aveva informato tale avvocato, in sostanza, del fatto che non avrebbe autorizzato il pagamento dei suoi onorari con i fondi della banca che essa era incaricata di amministrare.


16 La ricorrente ha altresì indicato di aver chiesto alla MFSA, senza ottenere risposta, di dare istruzioni alla persona competente di autorizzare l'utilizzo dei fondi della banca per il pagamento degli onorari di detto avvocato.


17 Con decisione del 2 novembre 2018, la B. ha revocato l'autorizzazione della ricorrente sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento n. 1024/2013.


18 In tale contesto, la ricorrente ha chiesto alla B., con due messaggi di posta elettronica del 13 novembre e del 20 dicembre 2018, di esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta in forza del regolamento n. 1024/2013 e di impartire alla persona competente l'istruzione di autorizzare il pagamento con i fondi della banca degli onorari dell'avvocato nominato dal consiglio di amministrazione.


19 Nel messaggio di posta elettronica controverso, la B. ha risposto quanto segue:


"Ci riferiamo al vostro messaggio di posta elettronica inviato alla B. il 13 novembre 2018 nel quale chiedete alla B. di esercitare la vigilanza diretta [della ricorrente] e di commentare "gli eventi di venerdì 2 novembre 2018", nonché al vostro messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2018 nel quale reiterate la vostra richiesta diretta ad ottenere che la B. eserciti la vigilanza diretta [della ricorrente]. Vogliate notare, tuttavia, che i poteri di vigilanza della B. ai sensi del regolamento [n. 1024/2013] sono limitati alla vigilanza degli enti creditizi (v., a tal riguardo, articolo 1, [primo comma], dello stesso regolamento). Dal momento che l'autorizzazione [della ricorrente] come ente creditizio è stata revocata a partire dal 5 novembre 2018, la B. non è più competente ad adottare dei provvedimenti nei confronti della [ricorrente]".


Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata


20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2019, la ricorrente, tramite l'avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione, ha proposto un ricorso di annullamento del messaggio di posta elettronica controverso.


21 Con l'ordinanza impugnata, adottata sulla base dell'articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, senza statuire sull'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla B., lo ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.


Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione


22 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 6 dicembre 2021, la ricorrente, tramite lo stesso avvocato del primo grado, ha proposto la presente impugnazione.


23 Con tale impugnazione, essa chiede che la Corte voglia:


- annullare l'ordinanza impugnata;


- dichiarare nullo ai sensi dell'articolo 264 TFUE il messaggio di posta elettronica controverso;


- qualora la Corte non sia in grado di pronunciarsi sul merito, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e


- condannare la B. a tutte le spese.


24 La B. chiede che la Corte voglia:


- respingere l'impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata;


- in subordine, respingere l'impugnazione nella sua interezza in quanto infondata, e


- in ogni caso, condannare la ricorrente a tutte le spese.


Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento


25 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 27 giugno 2023, la B. ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.


26 A sostegno della sua domanda, la B. indica che desidera sottoporre nuovi elementi di fatto che, alla luce degli eventi recenti, vale a dire le conclusioni dell'avvocato generale del 25 maggio 2023, sono tali da costituire un elemento decisivo per la decisione della Corte. Dalle conclusioni emergerebbe che l'avvocato generale ritiene che le direttive concernenti la ricorrente adottate dalla MFSA nel marzo 2018 sono "atti preparatori" nell'ambito del procedimento amministrativo composito che ha condotto all'adozione da parte della B. della decisione di revoca dell'autorizzazione e che le irregolarità che inficiano tali direttive sono, pertanto, imputabili alla B. e "viziano" la decisione di revoca dell'autorizzazione adottata da quest'ultima. La B. deduce elementi di fatto per dimostrare che dette direttive sono state contestate innanzi ai giudici maltesi.


27 A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall'articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).


28 Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. Non si tratta quindi di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un'autorità esterna alla Corte, bensì dell'opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell'istituzione stessa. Ciò posto, le conclusioni dell'avvocato generale non possono essere discusse dalle parti. Inoltre, la Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l'avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell'avvocato generale, quali che siano le questioni da quest'ultimo esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C-673/20, EU:C:2022:449, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


29 Ciò premesso, conformemente all'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.


30 Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che gli elementi addotti dalla B. a sostegno della propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscano fatti nuovi tali da poter influenzare la decisione che essa è così chiamata a pronunciare.


31 In tali circostanze, la Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.


Sull'impugnazione


32 Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi circostanza relativa alla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale può costituire un motivo di ordine pubblico che la Corte, adita nell'ambito di un'impugnazione, deve sollevare d'ufficio (sentenze del 23 aprile 2009, S. e a./Commissione, C-362/06 P, EU:C:2009:243, punti da 21 a 23, e del 6 luglio 2023, J./Consiglio, C-285/22 P, EU:C:2023:551, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


33 In forza dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell'articolo 53, primo comma, di tale Statuto, per poter agire dinanzi ai giudici dell'Unione, le persone giuridiche, quali la ricorrente, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).


34 Pertanto, la rappresentanza di una persona giuridica tramite un avvocato e, in particolare, la questione della regolarità del mandato conferito ad un avvocato per la proposizione di un ricorso dinanzi al Tribunale figurano tra i motivi di ordine pubblico che la Corte, adita nell'ambito di un'impugnazione, deve sollevare d'ufficio.


35 Per quanto attiene al mandato conferito a un avvocato da tali persone giuridiche, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, siano tenuti a depositare in cancelleria un mandato rilasciato da quest'ultima. A differenza della versione di tale regolamento applicabile anteriormente al 1º luglio 2015, tale disposizione non prevede l'obbligo, per detta persona, di fornire la prova che il mandato al suo avvocato sia stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.


36 Tuttavia, la Corte ha già statuito che la circostanza che tale articolo 51, paragrafo 3, non preveda tale obbligo non dispensa il Tribunale dal verificare la regolarità del mandato di cui trattasi in caso di contestazione. Infatti, la circostanza che, al momento del deposito del suo ricorso, un ricorrente non debba fornire tale prova non incide sull'obbligo, per tale parte, di aver regolarmente incaricato il suo avvocato per poter agire in giudizio. L'alleggerimento dei requisiti in materia di prova al momento del deposito di un ricorso non incide sulla condizione sostanziale secondo la quale i ricorrenti devono essere debitamente rappresentati dai loro avvocati. Pertanto, in caso di contestazione della regolarità del mandato conferito da una parte al suo avvocato, tale parte deve dimostrare la regolarità di tale mandato (sentenza del 21 settembre 2023, C.C.C. and E.P. e a./Commissione, C-478/21 P, EU:C:2023:685, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).


37 Il Tribunale deve altresì verificare d'ufficio la regolarità del mandato di cui trattasi e, in particolare, il fatto che il mandato sia stato regolarmente conferito da un rappresentante della persona giuridica in questione competente a tal fine qualora tale mandato sia manifestamente irregolare o in presenza di elementi tali da mettere seriamente in dubbio la regolarità di un siffatto mandato.


38 Orbene, nel caso di specie, varie circostanze avrebbero dovuto indurre il Tribunale a dubitare seriamente della regolarità del mandato dell'avvocato della ricorrente.


39 Così, in primo luogo, le circostanze di fatto che hanno condotto alla proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale e i termini del mandato di rappresentanza conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente all'avvocato che ha proposto tale ricorso erano tali da rimettere seriamente in discussione la regolarità di tale mandato.


40 Infatti, la nomina della persona competente da parte della MFSA e il fatto che tale persona competente avesse, in particolare, la funzione di assumere "la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona" erano tali da far sorgere seri dubbi sulla capacità del consiglio di amministrazione della ricorrente di impegnare quest'ultima in un procedimento contenzioso e di incaricare un avvocato a tal fine.


41 Anche i termini del mandato di rappresentanza conferito all'avvocato erano tali da rafforzare simili dubbi. In tal senso, i membri del consiglio di amministrazione della ricorrente hanno ricordato, in tale mandato, che la MFSA aveva nominato la persona competente il 22 marzo 2018 e che essa le aveva attribuito alcune competenze, ed hanno precisato che "i tribunali competenti dovranno determinare le persone autorizzate a rappresentare [la ricorrente] nel contesto di cui trattasi. I membri del consiglio di amministrazione non assumono alcuna responsabilità personale". Tali menzioni indicano che gli stessi firmatari del mandato nutrivano dei dubbi sulla propria capacità di conferire un tale mandato e costituiscono un invito chiaro ed esplicito a verificare che essi disponessero effettivamente di tale capacità.


42 In secondo luogo, il ricorso dinanzi al Tribunale aveva ad oggetto l'annullamento della decisione della B. che aveva respinto le domande della ricorrente dirette a far sì che essa esercitasse la propria vigilanza prudenziale diretta e adottasse nei suoi confronti diverse misure ordinando, in particolare, alla persona competente di autorizzare il pagamento degli onorari dell'avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione.


43 Dette domande rivolte dalla ricorrente alla B. erano anch'esse tali da mettere seriamente in dubbio la regolarità del mandato di rappresentanza dell'avvocato della ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, la circostanza che gli onorari dell'avvocato della ricorrente non potessero essere pagati era idonea a indicare che l'organo che l'aveva nominato non fosse competente a procedere a tale pagamento e che esso non fosse competente ad impegnare quest'ultima in un procedimento contenzioso ed incaricare un avvocato a tal fine.


44 In terzo luogo, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha esplicitamente affermato che il messaggio di posta elettronica controverso la privava della possibilità di beneficiare di una rappresentanza effettiva.


45 In tali circostanze, indipendentemente dal merito di tale argomento, il Tribunale doveva esigere d'ufficio la prova che l'avvocato che rappresentava la ricorrente era stato regolarmente nominato e che il mandato era stato conferito da un rappresentante a ciò legittimato.


46 Dalle considerazioni che precedono consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non procedendo d'ufficio alla verifica della regolarità del mandato conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente al suo avvocato.


47 Un tale errore manifesto deve comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza che sia necessario pronunciarsi sui motivi dedotti dalla ricorrente.


48 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.


49 Tale ipotesi ricorre nella presente causa. Infatti, poiché le parti sono state invitate dalla Corte a prendere posizione sulla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale e, in particolare, sulla regolarità del mandato di rappresentanza conferito dal consiglio di amministrazione della ricorrente, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulla ricevibilità del ricorso.


50 La ricorrente ha affermato, basandosi sulla sentenza della Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d'appello (competenza inferiore), Malta] del 5 novembre 2018 nella causa n. 6/2017 (H.N., e a./Maltese financial services authority), che, nonostante la nomina della persona competente, il suo consiglio di amministrazione aveva ancora il potere di rappresentarla in giudizio e, a tal fine, di conferire mandato ad un avvocato.


51 Così, la designazione della persona competente avrebbe unicamente l'effetto di affidare gli attivi e la gestione delle attività della banca a tale persona senza tuttavia investirla della capacità di rappresentare tale banca in un procedimento giudiziario diretto alla contestazione di decisioni vincolanti per la banca. Sarebbe, al riguardo, indifferente che tali decisioni possano anche incidere sugli attivi e sulle attività la cui gestione è affidata alla persona competente.


52 La ricorrente ha altresì sottolineato che la sentenza del 5 novembre 2019, B. e a./T.K. e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, in prosieguo: la "sentenza T.K.", EU:C:2019:923), e le conclusioni dell'avvocato generale relative a tale sentenza confermano che la questione della rappresentanza è determinata principalmente dal diritto nazionale e che la constatazione del Tribunale al riguardo è vincolante, a meno che una parte dimostri che essa costituisce uno snaturamento dei fatti. Orbene, secondo il diritto maltese, la rappresentanza della banca non rientrerebbe tra le attribuzioni della persona competente anche se quest'ultima è incaricata delle attività della banca o dei suoi attivi.


53 La B. ha indicato che la rappresentanza di una persona giuridica costituita in società è disciplinata dalla lex incorporationis e che, nel caso di specie, il diritto maltese come interpretato dalla sentenza della Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d'appello (competenza inferiore)] del 5 novembre 2018 nella causa n. 6/2017 (H.N. e a./Maltese financial services authority), limita il potere della persona competente di rappresentare la ricorrente alle circostanze particolari previste dal diritto nazionale sulla base delle quali essa è stata nominata, in particolare per quanto riguarda le questioni relative agli attivi e la gestione delle attività, e mantiene pertanto alcuni diritti residui in capo al consiglio di amministrazione.


54 Essa ha altresì osservato che il mandato rilasciato dal consiglio di amministrazione della ricorrente concerneva soltanto la rappresentanza per le questioni regolamentari senza menzionare esplicitamente la rappresentanza in giudizio.


55 A tale proposito, come la Corte ha già sottolineato al punto 33 della presente sentenza, in forza dell'articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell'articolo 53, primo comma, di tale Statuto, per poter agire dinanzi ai giudici dell'Unione, le persone giuridiche, quali la ricorrente, devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.


56 Tenuto conto di tale necessità per le persone giuridiche di essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una tale persona e fondato sull'articolo 263 TFUE è subordinata alla prova che la persona interessata abbia effettivamente preso la decisione di presentare il ricorso e che gli avvocati che sostengono di rappresentarla abbiano effettivamente ricevuto un mandato a tal fine (v. in tal senso, sentenza T.K., punto 57 e giurisprudenza ivi citata).


57 È proprio al fine di sincerarsi che ciò avvenga effettivamente che l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale richiede agli avvocati, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, di depositare presso la cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da detta parte, e la mancata produzione di un siffatto mandato può comportare, conformemente al paragrafo 4 di tale articolo, l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma (sentenza T.K., punto 57).


58 Nel caso di un ente creditizio costituito in forma di persona giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro, come la ricorrente, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia è conformemente a tale diritto che occorre determinare gli organi di tale persona giuridica abilitati ad adottare le decisioni di cui ai punti 56 e 57 della presente sentenza (sentenza T.K., punto 58).


59 Nel caso di specie, si deve constatare che, tenuto conto del mandato della persona competente e in particolare del fatto che spettava a quest'ultima "assumere tutti i poteri, le funzioni e i doveri della banca, con riferimento a tutti i beni, esercitati sia dall'assemblea generale della banca che dal consiglio di amministrazione o da ogni altra persona, compresa la rappresentanza legale e giudiziaria della banca, con esclusione della banca e di ogni altra persona", il consiglio di amministrazione della ricorrente non era più legittimato a garantire la rappresentanza di quest'ultima e non era più competente ad incaricare un avvocato a tal fine.


60 La competenza del consiglio di amministrazione della ricorrente a rappresentare quest'ultima in giudizio e ad incaricare un avvocato a tal fine non può, inoltre, essere fondata sulla sentenza T.K..


61 Infatti, tale sentenza verte sull'obbligo di un giudice dell'Unione di non tener conto della revoca del mandato conferito al rappresentante di una parte, qualora detta revoca violi il diritto di tale parte ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, un siffatto obbligo si impone a un giudice dell'Unione solo in determinate e delimitate circostanze.


62 Come risulta dai punti da 60 a 62 della sentenza T.K., la Corte ha considerato che la violazione del diritto a un ricorso effettivo dell'ente creditizio T.K. derivava dal fatto che il liquidatore nominato a seguito della revoca dell'autorizzazione e della messa in liquidazione di tale ente si trovava in una situazione di conflitto di interessi. Essa ha rilevato che il liquidatore, incaricato di procedere alla liquidazione definitiva di detto ente, era stato designato su proposta dell'autorità nazionale competente, la quale poteva in qualsiasi momento chiederne la revoca. Essa ha ritenuto, di conseguenza, che esistesse un rischio che tale liquidatore si astenesse dal rimettere in discussione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, la decisione di revoca dell'autorizzazione dello stesso ente, che era stata adottata dalla B. su proposta di tale autorità e che aveva portato alla sua messa in liquidazione. La Corte ne ha dedotto, al punto 78 di tale sentenza, che la revoca, da parte del liquidatore, del mandato conferito dagli organi direttivi precedenti della T.K. all'avvocato che aveva proposto un ricorso avverso tale decisione violava il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tale ente e che, tenendo conto di tale revoca, il Tribunale aveva commesso un errore di diritto.


63 Nel caso di specie, il mandato della persona competente nominata dalla MFSA differisce notevolmente da quello del liquidatore quale descritto al punto 72 della sentenza T.K., poiché quest'ultimo aveva il solo obiettivo di recuperare i crediti, di vendere gli attivi e di soddisfare i creditori al fine di realizzare la cessazione totale dell'attività dell'ente creditizio interessato.


64 Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi relativi al mandato della persona competente o alle condizioni nelle quali essa esercita tale mandato che indicassero che quest'ultima si trovava, in fatto o in diritto, in una situazione di conflitto di interessi. In particolare, dai termini di detto mandato, ricordati al punto 59 della presente sentenza, non risulta affatto che la persona competente non rappresenti gli interessi della banca.


65 Allo stesso modo, la circostanza che la persona competente sia stata nominata dall'autorità nazionale competente che ha presentato alla B. la proposta di revoca dell'autorizzazione non è sufficiente, di per sé, a configurare l'esistenza di un conflitto di interessi.


66 Quanto alla portata della sentenza menzionata al punto 50 della presente sentenza, da un lato, occorre rilevare che essa non riguardava la ricorrente, ma un altro ente creditizio maltese con riferimento al quale la MFSA aveva nominato una persona competente.


67 Dall'altro lato, la Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri) [corte d'appello (competenza inferiore)] ha confermato, in tale sentenza, che gli amministratori di un ente creditizio non sono privati di tutti i loro poteri a seguito della nomina di una persona competente. Essi restano quindi legittimati a chiedere, a nome dell'ente creditizio, la revoca di un certo numero di decisioni di vigilanza prudenziale adottate dalla MFSA in qualità di autorità nazionale competente e, in particolare, della decisione di nomina di una persona competente.


68 Tuttavia, da tale sentenza non risulta che, qualora sia stata designata una persona competente e le sia stato affidato un mandato di rappresentanza, in particolare giudiziaria, gli amministratori di un ente creditizio restino competenti ad incaricare un avvocato di rappresentare tale ente in procedimenti riguardanti le decisioni adottate dalla B. o di contestare le decisioni di tale istituzione.


69 Infine, è irrilevante che il consiglio di amministrazione della ricorrente sia il destinatario del messaggio di posta elettronica controverso nella misura in cui tale messaggio sarebbe stato adottato dalla B. in risposta ad una domanda presentata dall'avvocato incaricato da tale organo.


70 Infatti, sebbene da una tale circostanza possa risultare che il consiglio di amministrazione della ricorrente, in quanto destinatario del messaggio di posta elettronica controverso, sia legittimato a proporre, in nome proprio, un ricorso diretto all'annullamento di quest'ultimo, ciò non significa tuttavia che questo stesso consiglio di amministrazione fosse, a seguito della nomina della persona competente, ancora legittimato ad adottare la decisione di proporre un ricorso dinanzi a un giudice dell'Unione a nome della ricorrente e competente ad incaricare un avvocato a tal fine.


71 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, si deve respingere il ricorso di primo grado in quanto irricevibile.


Sulle spese


72 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa, quest'ultima statuisce sulle spese.


73 L'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.


74 Nel caso di specie, poiché la P.B. è rimasta soccombente e la B. ha chiesto, tanto dinanzi alla Corte quanto dinanzi al Tribunale, la condanna della P.B. alle spese, occorre condannare quest'ultima a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della B. relative al procedimento di primo grado e alla presente impugnazione.


P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:


1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 24 settembre 2021, P.B./B. (T-139/19, EU:T:2021:623), è annullata.


2) Il ricorso proposto nella causa T-139/19 è respinto in quanto irricevibile.


3) La P.B. plc è condannata alle spese.

Nessun commento: