Corte giustizia Unione Europea Sez. II, Sent., 29/02/2024, n. 549/22
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 febbraio 2024
"Rinvio pregiudiziale - Accordo d'associazione C.A. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro superstiti - Trasferimento di prestazioni in Algeria ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro debitore - Prestazione ai superstiti - Normativa nazionale che applica il principio del paese di residenza - Clausola di residenza che comporta una riduzione dell'importo della prestazione ai superstiti per i beneficiari residenti in A."
Nella causa C-549/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), con decisione del 15 agosto 2022, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2022, nel procedimento
X
contro
R.B.S.V.,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: D. Dittert, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 28 giugno 2023,
considerate le osservazioni presentate:
- per il R.B.S.V., da C. Speear, W. van den Berg e M. Van der Ent-Eltink, in qualità di consiglieri;
- per il governo dei Paesi Bassi, da K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da B.-R. Killmann, D. Martin e F. van Schaik, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 ottobre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (GU 2005, L 265, pag. 2; in prosieguo: l'"accordo di associazione C.A.").
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra X e il R.B.S.V. (consiglio di amministrazione della banca delle assicurazioni sociali, Paesi Bassi) (in prosieguo: l'"S.") in merito alla riduzione dell'importo della prestazione ai superstiti versata a X in ragione della sua residenza in A..
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Accordo di associazione C.A.
3 L'accordo di associazione C.A. è stato firmato a Valencia (Spagna) il 22 aprile 2002 ed approvato a nome della Comunità europea con decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005 (GU 2005, L 265, pag. 1). Ai sensi del suo articolo 110, paragrafo 1, è entrato in vigore il 1° settembre 2005, come risulta dalle informazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2005, L 292, pag. 10). Inoltre, in forza del suo articolo 110, paragrafo 2, a decorrere dalla sua entrata in vigore, esso ha sostituito l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri (Algeria) il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978 (GU 1978, L 263, pag. 1; in prosieguo: l'"accordo di cooperazione C.A.").
4 L'articolo 1 dell'accordo di associazione C.A. prevede quanto segue:
"1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,
- intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
- favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative,
- promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario".
5 L'articolo 68 di tale accordo è formulato nei termini seguenti:
"1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.
L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.
La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo [48] del trattato [FUE], se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo.
(...)
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
(...)".
6 L'articolo 70 del predetto accordo prevede quanto segue:
"1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68.
2. Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1".
Il progetto di decisione del Consiglio di associazione
7 La decisione 2010/699/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010,
relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio di associazione costituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2010, L 306, pag. 14), contiene, in allegato, un progetto di decisione del Consiglio di associazione (in prosieguo: il "progetto di decisione del Consiglio di associazione") volto ad attuare l'articolo 70 di tale accordo.
8 Tale progetto è stato adottato dal Consiglio dell'Unione europea sulla base del progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 12 dicembre 2007 [COM (2007) 790 definitivo].
9 L'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di decisione del Consiglio di associazione prevede che:
"Ai fini della presente decisione s'intende per:
(...)
i) "prestazioni esportabili":
i) per quanto riguarda gli Stati membri:
(...)
- pensioni ai superstiti,
(...)
ai sensi del [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1 e GU 2018, L 2, pag. 15)], eccettuate le prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell'allegato X del regolamento;
(...)".
10 L'articolo 2 di tale progetto, intitolato "Campo di applicazione "ratione personae"", è del seguente tenore:
"La presente decisione si applica:
a) ai lavoratori cittadini algerini che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
(...)".
11 L'articolo 4 di detto progetto, intitolato "Revoca delle clausole di residenza", al paragrafo 1 prevede quanto segue:
"Le prestazioni esportabili a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda,
i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell'Algeria; o
ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione dell'Algeria, nel territorio di uno Stato membro".
Diritto dei Paesi Bassi
L'ANW
12 L'articolo 14, paragrafo 1, dell'Algemene nabestaandenwet (legge sull'assicurazione generalizzata per i superstiti; in prosieguo: l'"ANW") è così formulato:
"Il familiare superstite ha diritto alla prestazione ai superstiti se:
a. ha un figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni che non è membro del nucleo familiare di un'altra persona; oppure
b. è inabile al lavoro
(...)".
13 L'articolo 17, paragrafi 1 e 3, dell'ANW, come modificato dalla Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (legge relativa al principio del paese di residenza in materia di previdenza sociale), entrata in vigore il 1° luglio 2012, così recita:
"1. La prestazione lorda ai superstiti è fissata in un importo tale per cui, dopo la deduzione dell'imposta sui salari e dei contributi previdenziali da trattenere su detto importo per una persona che non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile, tenuto conto unicamente della riduzione generale del prelievo di cui all'articolo 22 della Wet op de loonbelasting 1964 [L. del 1964 relativa all'imposta sui salari], la prestazione netta ai superstiti è pari al 70% della retribuzione minima netta.
(...)
3. Per il familiare superstite residente al di fuori dei P. B., di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, di un altro Stato parte dell'accordo sullo [Spazio economico europeo] e della Svizzera, la prestazione lorda ai superstiti corrisponde a una percentuale dell'importo determinato ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 5, fissata mediante decreto ministeriale. Tale percentuale è fissata in modo tale da riflettere il rapporto tra il livello del costo della vita nel paese di residenza del superstite e quello del costo della vita nei Paesi Bassi. Detta percentuale non eccede il 100%".
Regolamento sul principio del paese di residenza
14 L'articolo 1 del Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 (regolamento del 2012 sul principio del paese di residenza in materia di previdenza sociale; in prosieguo: il "regolamento sul principio del paese di residenza") prevede quanto segue:
"La percentuale di cui (...) all'articolo 17, paragrafo 3, (...) dell'ANW (...) per un paese di residenza diverso da:
a. i Paesi Bassi,
b. uno degli altri Stati membri dell'Unione europea,
c. uno degli altri Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e
d. la Svizzera
corrisponde alla percentuale indicata nell'allegato del presente regolamento".
15 Ai termini dell'allegato del regolamento di cui trattasi, per quanto riguarda l'Algeria, il fattore del paese di residenza di cui all'articolo 1 del regolamento sul principio del paese di residenza è pari al 60% dal 1° gennaio 2013 e al 40% dal 1° gennaio 2016.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 X risiede in A.. Il suo coniuge ha lavorato nei Paesi Bassi ed era assicurato ai sensi dell'ANW al momento del decesso. In quanto superstite del coniuge, essa ha diritto a una prestazione ai superstiti ai sensi dell'ANW dal 1° gennaio 1999.
17 Con decisioni del 19 settembre 2018, da un lato, l'S., a seguito di una sentenza del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) del 10 novembre 2016, ha ripristinato, con effetto retroattivo, la prestazione ai superstiti di X, cui aveva posto fine il 1° novembre 2012. D'altro canto, l'S. ha informato X che questa prestazione ai superstiti sarebbe stata ridotta a partire dal 1° gennaio 2013 in quanto, a partire da tale data, avrebbe dovuto essere corrisposta secondo il principio del paese di residenza, ossia secondo una percentuale che riflette il livello del costo della vita in tale paese rispetto al costo della vita nei Paesi Bassi. Conformemente alle disposizioni dell'allegato al regolamento sul principio del paese di residenza, questa percentuale è stata fissata, per l'Algeria, al 60% dell'importo massimo della prestazione ai superstiti a partire dal 1° gennaio 2013 e al 40% di tale importo massimo a partire dal 1° gennaio 2016.
18 X ha presentato un reclamo avverso tale decisione, il quale è stato dichiarato infondato con decisione dell'S. del 4 dicembre 2018.
19 Poiché il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha dichiarato infondato il ricorso proposto avverso quest'ultima decisione, X ha interposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio.
20 Il giudice del rinvio rileva che le parti non concordano sulla questione se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. osti alla riduzione dell'importo della prestazione ai superstiti di X, fondata sul principio del paese di residenza.
21 A tal riguardo, in primo luogo, detto giudice nutre dubbi quanto alla questione se una persona come X rientri nell'ambito di applicazione ratione personae di tale disposizione. Esso sottolinea che quest'ultima, contrariamente all'articolo 68, paragrafi 1 e 3, dell'accordo di associazione C.A., riguarda unicamente i lavoratori e non i loro familiari.
22 Peraltro, nell'ipotesi in cui i superstiti, in quanto beneficiari di prestazioni, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, paragrafo 4, di tale accordo, detto giudice si chiede se solo i superstiti residenti nei Paesi Bassi beneficino del libero trasferimento degli importi delle loro prestazioni verso l'Algeria o se, come è propenso a ritenere, anche quelli residenti in A. possano invocare tale disposizione.
23 In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. sia dotato di effetto diretto. A suo avviso, l'articolo 68 di tale accordo prevede una serie di principi generali, ma, conformemente all'articolo 70 di detto accordo, il contenuto sostanziale preciso di tali principi e le modalità di cooperazione tra gli Stati parti del medesimo accordo sarebbero disciplinati da una decisione del Consiglio di associazione. Tuttavia, tale giudice ritiene che, per analogia segnatamente con le sentenze del 31 gennaio 1991, K. (C-18/90, EU:C:1991:36), e del 5 aprile 1995, K. (C-103/94, EU:C:1995:97), nonché con le ordinanze del 13 giugno 2006, E. (C-336/05, EU:C:2006:394), e del 17 aprile 2007, E.Y. (C-276/06, EU:C:2007:215), la necessità di adottare una tale decisione non impedisce che alcuni elementi del summenzionato articolo 68, come il divieto di discriminazione in materia di previdenza sociale, sancito nel paragrafo 1 di tale articolo, possano avere effetto diretto.
24 Per quanto riguarda, più in particolare, l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A., il giudice del rinvio ritiene che né i termini né l'oggetto e la natura di tale accordo, quali enunciati all'articolo 1 dello stesso, ostino a che a tale disposizione sia riconosciuto effetto diretto. Ciò premesso, esso riconosce che l'obbligo di esportare le prestazioni a favore di persone residenti in A. potrebbe essere subordinato, nella sua esecuzione, all'intervento di un atto ulteriore, vale a dire un atto che stabilisca le modalità di una cooperazione amministrativa che provveda alle garanzie di gestione e di controllo necessarie di cui all'articolo 70, paragrafo 2, di tale accordo.
25 Infine, in terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. osti a una riduzione delle prestazioni in forza del principio del paese di residenza. Esso ritiene che, sebbene il progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla proposta di cui al punto 8 della presente sentenza non sia ancora stato adottato, l'articolo 4 dello stesso potrebbe fornire indicazioni sulla portata dell'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A., suggerendo che tale disposizione stabilisce il principio del divieto delle clausole di residenza.
26 Ciò posto, il Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione [C.A.] debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un superstite residente in A. di un lavoratore deceduto che vuole esportare la sua prestazione in Algeria.
In caso affermativo,
2) Se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione [C.A.], in considerazione della sua formulazione, del suo obiettivo e della sua natura, debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile, cosicché persone alle quali questa disposizione si applica hanno il diritto di invocarlo direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri, al fine di ottenere la disapplicazione di disposizioni di diritto nazionale ad esso contrarie.
In caso affermativo,
3) Se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione [C.A.] debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione del principio del paese di residenza, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, [dell'ANW], che determina una restrizione dell'esportazione verso l'Algeria della prestazione ai superstiti".
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
27 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. debba essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, cosicché le persone alle quali tale disposizione si applica hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto nazionale ad esso contrarie.
28 Da tale articolo 68, paragrafo 4, discende che i lavoratori di cittadinanza algerina beneficiano del libero trasferimento verso l'Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite di vecchiaia, di reversibilità, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché di invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.
29 Inoltre, dall'articolo 70 dell'accordo di associazione C.A. risulta che, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore di tale accordo, il Consiglio di associazione adotta, da un lato, le disposizioni che consentono di assicurare l'applicazione dei principi enunciati nel suddetto articolo 68 e, dall'altro, le modalità di una cooperazione amministrativa che provveda alle garanzie di gestione e di controllo necessarie per l'applicazione di tali disposizioni. Ciò premesso, sebbene il Consiglio abbia adottato la decisione 2010/699, di cui al punto 7 della presente sentenza, contenente in allegato un progetto di decisione del Consiglio di associazione volto ad attuare l'articolo 70 di tale accordo, le summenzionate disposizioni, che avrebbero dovuto essere emanate dal Consiglio di associazione entro la fine del primo anno successivo al 1° settembre 2005, data di entrata in vigore dell'accordo di associazione C.A., non sono ancora state emanate.
30 Per quanto riguarda l'eventuale effetto diretto dell'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A., giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, una disposizione di un accordo concluso dall'Unione con Stati terzi dev'essere considerata dotata di applicazione diretta quando, avuto riguardo al suo tenore, nonché all'oggetto e alla natura dell'accordo, stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, per quanto riguarda la sua attuazione o i suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 1987, D., 12/86, EU:C:1987:400, punto 14, e del 26 maggio 2011, A. e a., C-485/07, EU:C:2011:346, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).
31 Nel caso di specie, occorre constatare, in primo luogo, che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. istituisce in termini chiari, precisi e incondizionati il diritto al libero trasferimento verso l'Algeria delle pensioni e rendite contemplate in tale disposizione, e ciò ai tassi applicati in forza della legislazione dello Stato membro debitore. Pertanto, secondo la sua stessa formulazione, detta disposizione comporta, per gli Stati membri, un obbligo di risultato chiaro e preciso consistente nel consentire agli interessati di beneficiare di un siffatto libero trasferimento, obbligo che non è in quanto tale subordinato, quanto alla sua attuazione o ai suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore.
32 È vero che, da un lato, tale diritto al libero trasferimento non è assoluto, dal momento che i suoi effetti concreti in ciascun caso di specie dipenderanno, come indicato dall'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A., dai "tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori". Tuttavia, tale inciso non può essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di limitare discrezionalmente il suddetto diritto al libero trasferimento e svuotarlo così del suo contenuto (v., per analogia, sentenza dell'8 maggio 2003, D.H., C-438/00, EU:C:2003:255, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
33 D'altro lato, l'attuazione o gli effetti del diritto previsto da tale disposizione non sono subordinati all'intervento di un altro atto, in particolare all'adozione, ad opera del Consiglio di associazione, delle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, dell'accordo di associazione C.A. (v., in tal senso, ordinanza del 13 giugno 2006, E., C-336/05, EU:C:2006:394, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il ruolo assegnato al Consiglio di associazione da quest'ultima disposizione è quello di facilitare il rispetto del diritto al libero trasferimento in Algeria delle pensioni di cui all'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di cui trattasi, ma non può essere considerato una condizione per l'applicazione immediata di tale diritto (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 1991, K., C-18/90, EU:C:1991:36, punto 19).
34 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'oggetto e la natura dell'accordo di associazione C.A., la Corte ha già statuito, da una parte, che gli obiettivi dell'accordo di cui trattasi, quali previsti al suo articolo 1, paragrafo 2, costituiscono l'estensione diretta di quelli su cui era fondato l'accordo di cooperazione C.A. (v., per analogia, ordinanza del 13 giugno 2006, E., C-336/05, EU:C:2006:394, punto 40), e, dall'altra, che l'obiettivo di quest'ultimo accordo, consistente nel promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti segnatamente nel settore nella manodopera, confermava che il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 39, paragrafo 1, di tale accordo di cooperazione poteva disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli, malgrado l'effetto diretto della suddetta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 1998, B., C-113/97, EU:C:1998:13, punti 17 e 18 nonché giurisprudenza ivi citata).
35 Pertanto, gli obiettivi dell'accordo di associazione C.A., che dimostrano la volontà di rafforzare e approfondire gli obiettivi dell'accordo di cooperazione C.A., devono a maggior ragione essere considerati come una conferma dell'effetto diretto del diritto al libero trasferimento in Algeria delle pensioni e delle rendite di cui all'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, G., C-97/05, EU:C:2006:780, punto 27).
36 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, sicché le persone alle quali tale disposizione si applica hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto nazionale ad esso contrarie.
Sulla prima questione
37 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. debba essere interpretato nel senso che esso si applica ai superstiti di un lavoratore che, intendendo trasferire in Algeria la loro prestazione ai superstiti, non siano essi stessi lavoratori e residenti in A..
38 A questo proposito, occorre innanzitutto notare che l'articolo 68, paragrafo 4, si riferisce espressamente solo a "detti lavoratori", ovvero ai "lavoratori di nazionalità algerina" di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo. Tuttavia, è giocoforza constatare che, conformemente al tenore letterale di tale paragrafo 4, rientrano nel novero delle prestazioni che possono essere liberamente trasferite in Algeria le pensioni e le rendite di reversibilità. Orbene, per definizione, non sono i lavoratori, bensì i loro superstiti, che possono beneficiare di tali prestazioni. Pertanto, e come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. sarebbe privato di effetto utile se tali superstiti fossero esclusi dal suo ambito di applicazione ratione personae.
39 Nelle sue osservazioni scritte, l'S. invoca, per opporsi a siffatta conclusione, la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2), e conformemente alla quale i familiari di un lavoratore avrebbero soltanto diritti derivati, e non diritti propri, per quanto riguarda le disposizioni di tale regolamento che si applicano esclusivamente ai lavoratori (sentenze del 30 aprile 1996, C.I., C-308/93, EU:C:1996:169, e del 21 febbraio 2006, H., C-286/03, EU:C:2006:125).
40 Orbene, va ricordato che la Corte ha più volte stabilito che tale giurisprudenza non può essere recepita nel contesto di un accordo come quello di associazione C.A. (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 1998, B., C-113/97, EU:C:1998:13, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 17 aprile 2007, E.Y., C-276/06, EU:C:2007:215, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
41 In secondo luogo, sebbene non vi sia alcun dubbio che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. si applichi quando il superstite risiede nello Stato membro debitore, occorre rilevare che sarebbe contrario alla logica sottesa al principio stesso del libero trasferimento di prestazioni verso l'Algeria esigere che il beneficiario sia tenuto a risiedere nello Stato membro debitore, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni.
42 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai superstiti di un lavoratore che, intendendo trasferire la loro prestazione ai superstiti in Algeria, non siano essi stessi lavoratori e residenti in A..
Sulla terza questione
43 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. debba essere interpretato nel senso che osta alla riduzione dell'importo di una prestazione ai superstiti per il fatto che il beneficiario di tale prestazione risiede in A..
44 Dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che la riduzione di cui trattasi nel procedimento principale deriva dalla legge relativa al principio del paese di residenza in materia di previdenza sociale, che ha introdotto tale principio, in particolare, per quanto riguarda le prestazioni ai superstiti versate ai sensi dell'ANW. Dall'altro, detto principio mira a garantire che le prestazioni collegate alla retribuzione minima olandese e che sono versate al di fuori dei Paesi Bassi riflettano il rapporto tra il livello del costo della vita nel paese di residenza del beneficiario e quello del costo della vita nei Paesi Bassi. La prestazione ai superstiti di cui trattasi nel procedimento principale fa appunto parte delle prestazioni connesse alla retribuzione minima olandese, dal momento che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, dell'ANW, il suo importo netto è pari al 70% di tale retribuzione minima netta.
45 A questo proposito, nel corso dell'udienza, l'S. ha indicato che si tratta di una percentuale massima, in quanto l'importo della prestazione percepita da ciascun superstite viene calcolato in relazione al reddito di quest'ultimo. Inoltre, in udienza, il governo dei Paesi Bassi ha precisato che la prestazione ai superstiti è un'assicurazione contro i rischi e che l'importo dei contributi versati per tale prestazione è uguale per tutti gli assicurati. Ha inoltre segnalato che la retribuzione minima nei Paesi Bassi è adeguata in funzione del costo della vita in tale Stato membro.
46 Occorre ricordare che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. prevede il diritto al libero trasferimento delle prestazioni ivi contemplate verso l'Algeria "ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori".
47 Da tale precisazione deriva che, come sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, lo Stato membro debitore dispone di un margine di discrezionalità per stabilire norme relative al calcolo dell'importo delle prestazioni di cui al citato articolo 68, paragrafo 4. Più specificamente, poiché detta precisazione è contenuta nella disposizione dell'accordo vertente sul trasferimento delle suddette prestazioni verso l'Algeria, essa deve essere interpretata nel senso che, in linea di principio, consente a tale Stato membro di prevedere norme volte ad adeguare l'importo di siffatte prestazioni in occasione del suddetto trasferimento, quali la norma basata sul principio del paese di residenza in esame nel procedimento principale.
48 Tuttavia, tali norme devono rispettare la sostanza del diritto al libero trasferimento delle prestazioni, senza privare tale diritto del suo effetto utile (v., per analogia, sentenza dell'8 maggio 2003, D.H., C-438/00, EU:C:2003:255, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
49 Orbene, dalle caratteristiche della prestazione per i superstiti oggetto del procedimento principale, illustrate ai punti 44 e 45 della presente sentenza, risulta che l'importo di tale prestazione è fissato sulla base del costo della vita nei Paesi Bassi e che, di conseguenza, tale prestazione è volta a garantire ai superstiti un reddito di base calcolato in funzione del costo della vita in tale Stato membro. Pertanto, per quanto riguarda il trasferimento di detta prestazione verso l'Algeria, quale previsto all'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A., il fatto di adeguare l'importo di quest'ultima per tener conto del costo della vita in tale paese terzo non risulta atto a svuotare di contenuto il diritto al libero trasferimento, purché la determinazione del tasso utilizzato ai fini di tale adeguamento sia basata su elementi oggettivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
50 Infine, per quanto riguarda il fatto che l'articolo 4 del progetto di decisione del Consiglio di associazione preveda il divieto, in particolare, di qualsiasi riduzione dell'importo di tale prestazione dovuta in base alla legislazione di uno Stato membro a causa della residenza del beneficiario in Algeria, va notato che, poiché tale progetto non è ancora stato adottato dal Consiglio di associazione, non può avere effetti simili a quelli che sono stati riconosciuti ad una disposizione analoga, ossia l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi e ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60), dalla sentenza del 26 maggio 2011, A. e a. (C-485/07, EU:C:2011:346).
51 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo di associazione C.A. deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una riduzione dell'importo di una prestazione ai superstiti per il fatto che il beneficiario di tale prestazione risiede in A., qualora tale prestazione sia destinata a garantire un reddito di base calcolato in funzione del costo della vita nello Stato membro debitore e la riduzione in tal modo operata rispetti la sostanza del diritto al libero trasferimento di tale prestazione.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra,
deve essere interpretato nel senso che:
esso è dotato di effetto diretto, sicché le persone alle quali tale disposizione si applica hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto nazionale ad esso contrarie.
2) L'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra,
deve essere interpretato nel senso che:
esso si applica ai superstiti di un lavoratore che, intendendo trasferire in Algeria la loro prestazione ai superstiti, non siano essi stessi lavoratori e residenti in A..
3) L'articolo 68, paragrafo 4, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta alla riduzione dell'importo di una prestazione ai superstiti per il fatto che il beneficiario di tale prestazione risiede in A., qualora tale prestazione sia destinata a garantire un reddito di base calcolato in funzione del costo della vita nello Stato membro debitore e la riduzione in tal modo operata rispetti la sostanza del diritto al libero trasferimento di tale prestazione.
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