Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, Sent., 29/02/2024, n. 724/22
CONSUMATORE (tutela del)
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
29 febbraio 2024
"Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Principio di effettività del diritto dell'Unione - Contratto di credito revolving - Procedimento d'ingiunzione di pagamento - Controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali effettuato nell'ambito di tale procedimento - Esecuzione della decisione processuale che chiude tale procedimento - Perdita per decadenza della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto nella fase dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento - Potere di controllo del giudice nazionale"
Nella causa C-724/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León (Tribunale di primo grado n. 2 di León, Spagna), con decisione del 26 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2022, nel procedimento
I. Ltd
contro
G.H.R.,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da O. Spineanu-Matei (relatrice), presidente di sezione, J.-C. Bonichot e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per il governo spagnolo, da A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agente;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e N. Ruiz García, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e del principio di effettività.
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento di esecuzione fra, da un lato, la I. Ltd e, dall'altro, G.H.R., un consumatore, riguardo all'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento relativa a un credito derivante da un contratto di credito.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3 Il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 stabilisce che "le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori".
4 L'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
"Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive".
5 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola:
"Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori".
Diritto spagnolo
6 L'articolo 136 della L. n. 1 del 2000 de Enjuiciamiento Civil (L. n. 1 del 2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell'8 gennaio 2000, pag. 575) (in prosieguo: la "LEC"), prevede quanto segue:
"Trascorso il termine impartito o quello indicato per il compimento di un atto processuale della parte, interviene la decadenza e si perde la possibilità di compiere l'atto in questione. Il [cancelliere] darà atto della scadenza del termine con provvedimento e disporrà quanto opportuno o informerà il giudice affinché emetta la relativa decisione".
7 L'articolo 551, paragrafo 1, della LEC così dispone:
"Una volta presentata la domanda di esecuzione, il giudice, purché ricorrano i requisiti e i presupposti procedurali, il titolo esecutivo non presenti irregolarità formali e gli atti esecutivi richiesti siano conformi alla natura e al contenuto del titolo, emetterà un'ordinanza contenente l'ordine generale di esecuzione e disporrà l'avvio della stessa".
8 L'articolo 556 della LEC, intitolato "Opposizione avverso l'esecuzione di decisioni processuali o arbitrali o di accordi di mediazione", prevede quanto segue:
"1. Se il titolo esecutivo è una decisione processuale o arbitrale di condanna o un accordo di mediazione, il debitore esecutato può, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza di esecuzione, opporsi a quest'ultima per iscritto, facendo valere il pagamento o il rispetto del dispositivo della sentenza, del lodo arbitrale o dell'accordo, di cui dovrà fornire la prova documentale.
È altresì possibile opporre la decadenza dell'azione esecutiva, nonché gli accordi e le transazioni che siano stati conclusi per evitare l'esecuzione, purché tali accordi e transazioni constino da atto notarile.
2. L'opposizione proposta nei casi indicati nel paragrafo che precede non ha efficacia sospensiva dell'esecuzione.
(...)".
9 La LEC è stata modificata dalla L. n. 42 del 2015 de reforma de la L. n. 42 del 2015 (L. n. 42 del 2015 di riforma della L. n. 1 del 2000), del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239, del 6 ottobre 2015) (in prosieguo: la "LEC modificata"). L'articolo 815, paragrafo 4, della stessa, così dispone:
"Se la domanda del creditore è fondata su un contratto tra un imprenditore o professionista e un consumatore o utente, il [cancelliere], prima di procedere all'ingiunzione di pagamento, riferisce al giudice affinché possa valutare l'eventuale carattere abusivo delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda o che hanno determinato l'importo dovuto.
Il giudice esamina d'ufficio se una delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell'importo esigibile possa essere qualificata come abusiva. Qualora ritenga che una clausola possa essere considerata abusiva, concede alle parti un termine di cinque giorni per presentare le loro osservazioni. Dopo avere sentito le parti, il giudice si pronuncia con ordinanza entro cinque giorni. In tale fase non è obbligatorio l'intervento di un avvocato o di un procuratore.
Ove il giudice riconosca il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali, l'ordinanza emanata stabilisce le conseguenze di tale accertamento vuoi dichiarando l'infondatezza della domanda, vuoi disponendo la prosecuzione del procedimento senza applicazione delle clausole considerate tali.
Qualora il giudice non rilevi la sussistenza di clausole abusive, il giudice rende una dichiarazione in tal senso e il cancelliere invia al debitore un'ingiunzione nei termini di cui al paragrafo 1.
L'ordinanza così pronunciata è in ogni caso direttamente impugnabile".
10 L'articolo 816 della LEC è così formulato:
"1. Se il debitore non ottempera all'ingiunzione di pagamento o non compare dinanzi al giudice, il [cancelliere] emette un decreto che pone fine al procedimento d'ingiunzione di pagamento e lo notifica al creditore affinché quest'ultimo possa chiedere che sia disposta l'esecuzione, essendo sufficiente a tal fine la semplice richiesta, senza che sia necessario il decorso del termine di venti giorni previsto dall'articolo 548 della presente legge.
2. Una volta disposta l'esecuzione, questa prosegue secondo le disposizioni previste per [l'esecuzione del]le sentenze giudiziarie e può essere formulata l'opposizione prevista in siffatti casi, ma il ricorrente nel procedimento d'ingiunzione di pagamento e il debitore esecutato non possono successivamente domandare in un procedimento ordinario l'importo richiesto nell'ingiunzione di pagamento o la restituzione dell'importo ottenuto con l'esecuzione.
Con decorrenza dall'adozione della disposizione dell'esecuzione, il debito matura gli interessi di cui all'articolo 576".
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il 23 luglio 2018 la I. ha presentato una domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di G.H.R., con la quale chiedeva a quest'ultimo il pagamento di un importo pari a EUR 5 774,84 sulla base di un credito che le era stato ceduto dalla S.F.C.E. SA. Tale credito derivava da un contratto di credito al consumo di tipo revolving (in prosieguo: il "contratto di credito").
12 A sostegno della sua domanda, la I. ha presentato tale contratto di credito e una certificazione del debito da essa stessa emessa, senza alcun certificato contabile relativo a detta certificazione o proveniente dalla S.F.C. riguardante detto credito. Nella certificazione in parola, l'importo del credito richiesto era suddiviso in "capitale non pagato", pari a EUR 5 517,27, e costi e spese di recupero, pari a EUR 257,53. Non era fornita alcuna ripartizione del "capitale non pagato".
13 Il 17 dicembre 2018 la I. e G.H.R. sono stati invitati dal giudice a formulare osservazioni sull'eventuale carattere abusivo delle clausole relative agli interessi, alle spese e ai costi contenuti nel contratto di credito. In tale occasione, la I. ha dichiarato di rinunciare all'importo richiesto a titolo di costi e spese di recupero, cosicché la domanda di ingiunzione riguarda unicamente l'importo del capitale non pagato, ossia EUR 5 517,27. G.H.R. non ha formulato osservazioni. Il giudice non ha constatato l'esistenza di clausole contrattuali abusive.
14 Di conseguenza, con decisione del cancelliere del 9 luglio 2019, il procedimento d'ingiunzione di pagamento è stato chiuso.
15 Il 16 dicembre 2021 la I. ha presentato dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León (Tribunale di primo grado n. 2 di Léon, Spagna), che è il giudice del rinvio, una domanda di esecuzione, basandosi sulla decisione del 9 luglio 2019, considerata come titolo esecutivo.
16 Il giudice in parola rileva che l'"esperienza dei giudici" dimostra che l'assenza di qualsiasi certificato o documento contabile riguardante l'importo richiesto a titolo di "capitale non pagato" nonché l'assenza di una ripartizione di detto importo costituisce un elemento tale da rivelare una pratica di occultamento delle eventuali clausole abusive contenute nel contratto di credito, dal momento che l'importo di cui trattasi potrebbe non corrispondere alla somma dovuta quale capitale del credito. È per siffatto motivo che detto giudice ha ritenuto che il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto in discussione, che aveva avuto luogo nel corso del procedimento d'ingiunzione di pagamento, era stato effettuato senza disporre di tutte le informazioni necessarie a tal fine.
17 Tale valutazione ha indotto il giudice del rinvio a interrogare le parti della controversia di cui è investito sulla possibilità di effettuare un nuovo controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di credito. La I. ha affermato che un secondo controllo a tale riguardo violerebbe il principio della decadenza degli atti processuali a causa della scadenza del termine impartito a tal fine. G.H.R. ha sostenuto che un nuovo controllo, in fase di esecuzione, è sempre possibile alla luce della direttiva 93/13.
18 A tale proposito, detto giudice precisa che, a differenza delle situazioni in discussione nelle cause decise con le sentenze del 18 febbraio 2016, F.E. (C-49/14, EU:C:2016:98), e del 17 maggio 2022, I.B. (C-600/19, EU:C:2022:394), la LEC modificata prevede ormai il controllo d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento. Per contro, il titolo giudiziario derivante da un siffatto procedimento non potrebbe essere oggetto di alcun altro controllo o opposizione a titolo del carattere abusivo di tali clausole, dato che si presume che sia stato emesso dopo che un siffatto controllo, previsto in modo imperativo dalla LEC modificata, sia stato effettuato.
19 Detto giudice rileva, altresì che, prevedendo un controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, e non al momento dell'esecuzione del titolo risultante da un siffatto procedimento, il legislatore spagnolo ha voluto che tale controllo sia effettuato, a pena della decadenza prevista all'articolo 136 della LEC, unicamente in una determinata fase del procedimento. Dopo lo svolgimento di tale fase interverrebbe la decadenza della possibilità di effettuare il controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali. Inoltre, il diritto spagnolo vieterebbe, nell'interesse della certezza del diritto, la revisione delle decisioni giudiziarie definitive, come avverrebbe nel caso della decisione che conclude il procedimento d'ingiunzione di pagamento.
20 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 7 della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non gli consente, a causa della decadenza della possibilità di effettuare il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali, di procedere, nell'ambito del procedimento di esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, a un nuovo controllo in tal senso, se esso ritiene che esistano clausole abusive non rilevate nel corso del procedimento d'ingiunzione di pagamento che ha condotto all'emissione del titolo di cui gli è chiesta l'esecuzione.
21 Detto giudice chiede altresì se, al fine di effettuare un siffatto controllo, sia conforme ai requisiti imposti da tale articolo chiedere, nell'ambito del procedimento di esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento.
22 In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León (Tribunale di primo grado n. 2 di León) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l'articolo 7 della [direttiva 93/13], osti a che, nell'esecuzione di un titolo derivante da un procedimento d'ingiunzione di pagamento nel cui contesto è stato effettuato un controllo delle clausole abusive, si esegua un nuovo controllo d'ufficio delle clausole abusive.
In caso di risposta negativa, se sia contrario all'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE esigere dal creditore procedente tutte le informazioni supplementari necessarie per determinare l'origine dell'importo del credito, compresa la sorte capitale e, se del caso, gli interessi, le penali contrattuali e altri importi, al fine di effettuare il controllo d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Se sia contraria all'articolo 7 della direttiva una normativa nazionale che non preveda la possibilità di richiedere detta documentazione supplementare nel contesto dell'esecuzione.
2) Se osti al principio di efficacia del diritto dell'Unione una norma processuale nazionale che impedisca o non preveda un secondo controllo d'ufficio delle clausole abusive nell'ambito del procedimento di esecuzione di un titolo giudiziale derivante da un procedimento d'ingiunzione di pagamento qualora si ritenga che potrebbero sussistere clausole abusive a causa di un controllo fallace o incompleto del carattere abusivo nel precedente procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento.
In caso di risposta affermativa, se debba si debba ritenere che rispetta il principio di effettività del diritto dell'Unione europea il fatto che il giudice possa richiedere al creditore procedente tutta la documentazione necessaria per determinare i titoli contrattuali che compongono l'importo del debito, al fine di effettuare un controllo sul carattere eventualmente abusivo delle clausole".
Sulla ricevibilità
23 Il governo spagnolo eccepisce l'irricevibilità delle questioni pregiudiziali per il motivo, da un lato, che la circostanza di fatto sulla quale le questioni in parola si fondano, vale a dire un controllo incompleto del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di credito nel procedimento d'ingiunzione di pagamento, sarebbe ipotetica, dato che, nell'ambito di tale procedimento, il giudice ha effettuato un controllo d'ufficio, conforme all'articolo 815, paragrafo 4, della LEC modificata. Dall'altro lato, secondo detto governo, l'esame della quantificazione corretta dell'importo richiesto dalla I. non richiederebbe di effettuare un controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di credito, ai sensi della direttiva 93/13.
24 A tale riguardo, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, in particolare, la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione o sulla validità di una norma del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi. Ne consegue che una questione pregiudiziale che verte sul diritto dell'Unione gode di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione siffatta solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte. [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentat in Pakistan) (C-756/21, EU:C:2023:523), punti 35 e 36].
25 Orbene, nel caso di specie, da un lato, la decisione di rinvio descrive in maniera sufficiente il contesto di diritto e di fatto della controversia di cui al procedimento principale e le indicazioni fornite dal giudice del rinvio consentono di determinare la portata delle questioni presentate.
26 Dall'altro lato, spetta esclusivamente al giudice del rinvio stabilire se il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di credito nel procedimento d'ingiunzione di pagamento possa essere considerato completo e se, al fine di assicurarsi che l'importo richiesto nell'ambito del procedimento di esecuzione sia stato correttamente quantificato, sia necessaria o meno una verifica preliminare del carattere abusivo delle clausole del contratto di credito.
27 In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime parti della prima e della seconda questione
28 Con le prime parti della prima e della seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, osti a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, ma vi siano motivi di ritenere che esso fosse incompleto.
29 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, la direttiva 93/13 e, in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo ventiquattresimo considerando, impone agli Stati membri di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2015, BBVA, C-8/14, EU:C:2015:731, punto 19, e del 31 marzo 2022, L.L., C-472/20, EU:C:2022:242, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
30 Se è vero che la Corte ha pertanto già inquadrato, in più occasioni, il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva in parola, ciò non toglie che, in linea di principio, il diritto dell'Unione non armonizza le procedure applicabili all'esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale, e che tali procedure rientrano dunque nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza del 17 maggio 2022, I.B., C-600/19, EU:C:2022:394, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
31 Per quanto riguarda il principio di effettività, che costituisce l'unico oggetto dei quesiti del giudice del rinvio, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto dell'Unione dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali [sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento degli onorari di avvocato), C-335/21, EU:C:2022;720, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].
32 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nel sistema processuale spagnolo, il procedimento d'ingiunzione di pagamento, previsto all'articolo 815 della LEC, è stato modificato dalla L. n. 42 del 2015 al fine di consentire al giudice di controllare d'ufficio il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali alla luce della direttiva 93/13.
33 Come risulta dalla decisione di rinvio, una domanda d'ingiunzione di pagamento, fondata su un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, è notificata, conformemente all'articolo 815, paragrafo 4, della LEC modificata, dal cancelliere al giudice ai fini del controllo d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo di qualsiasi clausola contrattuale su cui si fonda la domanda o che determina l'importo esigibile. Se il giudice ritiene che una delle clausole in discussione possa essere abusiva, invita le parti a presentare osservazioni. Dopo aver sentito le parti, esso statuisce con ordinanza determinando, se del caso, le conseguenze derivanti dall'accertamento del carattere abusivo delle clausole esaminate. L'ordinanza può essere impugnata. Qualora il giudice non rilevi la sussistenza di clausole abusive, rende una dichiarazione in tal senso e il cancelliere invia al debitore un'ingiunzione.
34 Ai sensi dell'articolo 816, paragrafo 1, della LEC modificata, se il debitore non ottempera all'ingiunzione di pagamento o non compare dinanzi al tribunale, il cancelliere emette un decreto che pone fine al procedimento d'ingiunzione di pagamento, il quale costituisce un titolo esecutivo. Tale decreto costituisce, conformemente all'articolo 556 della LEC, una decisione procedurale alla quale non può essere fatta opposizione per motivi attinenti al carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali.
35 Il giudice del rinvio precisa che il fatto che il legislatore spagnolo abbia previsto un esame del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento e non nella fase dell'esecuzione del decreto del cancelliere emesso al termine di un siffatto procedimento testimonia la volontà di imporre che il controllo in parola sia effettuato, a pena di decadenza, in occasione di un procedimento anteriore a quello di esecuzione di una tale ingiunzione. Il consumatore decadrebbe, quindi, dalla possibilità di chiedere un siffatto controllo in sede di esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, poiché detto controllo non può neppure essere effettuato d'ufficio dal giudice.
36 Nel caso di specie, sebbene sia pacifico che un siffatto controllo abbia avuto luogo nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, tale giudice dubita, tuttavia, dell'effettività di quest'ultimo, in considerazione della documentazione presentata a sostegno della domanda d'ingiunzione di pagamento, che esso ritiene insufficiente a consentire al giudice di stabilire il modo in cui è stato determinato l'importo del credito reclamato. In circostanze del genere, detto giudice si chiede se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, imponga al giudice dell'esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di clausole contrattuali, nonostante le norme processuali nazionali che prevedano la decadenza dal diritto di effettuare un atto processuale alla scadenza del termine impartito in tal senso.
37 A tale proposito, occorre anzitutto osservare che la circostanza che il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali sia previsto nel solo contesto del procedimento d'ingiunzione di pagamento e non in occasione dell'esecuzione dell'ingiunzione emessa in esito a detto procedimento non costituisce, di per sé, una violazione del principio di effettività.
38 Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il rispetto di tale principio è garantito laddove il sistema processuale nazionale consenta, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto oggetto dei procedimenti in parola (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, F.E., C-49/14, EU:C:2016:98, punto 46).
39 Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere messe in discussione (sentenza del 17 maggio 2022, I.B., C-600/19, EU:C:2022:394, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
40 Per quanto riguarda la decadenza derivante dallo scadere di taluni termini processuali, dalla giurisprudenza della Corte risulta che termini di ricorso ragionevoli fissati, a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione, se siffatti termini sono materialmente sufficienti per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo (sentenza del 9 luglio 2020, R.B. e B.G.S.G., C-698/18 e C-699/18, EU:C:2020:537, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
41 Nel caso di specie, non è la durata dei termini impartiti al consumatore per far valere, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, i suoi diritti derivanti dalla direttiva 93/13 che suscita gli interrogativi del giudice del rinvio, bensì il principio di decadenza alla scadenza di tali termini, e quindi l'impossibilità che ne discende per il giudice in parola di esaminare, d'ufficio o su richiesta del consumatore, il carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali, nel corso del procedimento di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento.
42 In proposito, occorre ricordare che, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria nel quale il giudice era tenuto ad esaminare d'ufficio il carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali al momento dell'avvio del procedimento in parola, senza che tale controllo possa essere effettuato nelle fasi successive di detto procedimento, la Corte ha dichiarato che la protezione che la direttiva 93/13 conferisce era garantita solo se il giudice nazionale, nella sua decisione che autorizzava l'esecuzione ipotecaria, indicasse esplicitamente di aver proceduto a un esame d'ufficio del carattere abusivo delle clausole del titolo all'origine del procedimento di esecuzione ipotecaria, che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine fissato dal diritto nazionale, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di siffatte clausole (sentenza del 17 maggio 2022, I.B., C-600/19, EU:C:2022:394, punto 51).
43 Risulta altresì dalla giurisprudenza che, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un precedente esame di un contratto controverso che abbia portato all'adozione di una decisione munita di autorità di cosa giudicata, il giudice nazionale si sia limitato ad esaminare d'ufficio, alla luce della direttiva 93/13, una sola o talune delle clausole di tale contratto, detta direttiva impone a un giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore nell'ambito di un procedimento successivo, di valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale carattere abusivo delle altre clausole di detto contratto. Infatti, in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 26 gennaio 2017, B.P., C-421/14, EU:C:2017:60, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
44 Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione che spetta al giudice che ha proceduto ad un esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali, la Corte ha dichiarato che detta motivazione deve consentire al giudice investito di un successivo ricorso di individuare, da un lato, le clausole o parti di clausole che sono state esaminate alla luce della direttiva 93/13 nell'ambito di un primo procedimento e, dall'altro, le ragioni, anche sommariamente esposte, per le quali il giudice adito nell'ambito di siffatto primo procedimento ha ritenuto che tali clausole o parti di clausole non avessero carattere abusivo. (v., in tal senso, ordinanza del 18 dicembre 2023, E.B., C-231/23, EU:C:2023:1008, punto 34).
45 Risulta da quanto precede che il controllo da parte di un giudice dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali contenute in un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista è conforme al principio di effettività alla luce della direttiva 93/13 se, da un lato, il consumatore è informato dell'esistenza di tale controllo e delle conseguenze che la sua passività comporta in materia di decadenza dal diritto di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali, e, dall'altro, la decisione adottata a seguito di detto controllo è motivata in modo sufficiente per consentire di individuare le clausole esaminate in tale occasione e le ragioni, anche sommarie, per le quali il giudice ha ritenuto che dette clausole non avessero carattere abusivo. Una decisione giudiziaria che risponda ai requisiti in parola può avere l'effetto di impedire di procedere ad un nuovo controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali nell'ambito di un procedimento successivo.
46 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento, il giudice ha esaminato d'ufficio, sulla base dell'obbligo ad esso incombente in forza della LEC modificata, le clausole del contratto di credito e, nutrendo dubbi circa l'eventuale carattere abusivo di tali clausole, ha invitato le parti a formulare osservazioni al riguardo. Il consumatore non ha risposto a detto invito e non ha neppure interposto appello avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice sulla mancata constatazione dell'esistenza di siffatte clausole, a seguito della quale il cancelliere ha emesso un'ingiunzione di pagamento. Risulta altresì che il consumatore non ha proposto opposizione avverso tale ingiunzione, con la conseguenza che la decisione del cancelliere del 9 luglio 2019 costituisce la decisione che pone fine al procedimento d'ingiunzione.
47 Inoltre, occorre altresì rilevare che dalla decisione di rinvio non risulta che eventuali vincoli procedurali avrebbero potuto dissuadere il consumatore dal far valere i suoi diritti nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento.
48 Di conseguenza, in considerazione della giurisprudenza ricordata ai punti 42 e 44 della presente sentenza, purché, da un lato, il consumatore sia venuto a conoscenza dell'esistenza del controllo del potenziale carattere abusivo delle clausole contrattuali effettuato d'ufficio nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento e delle conseguenze derivanti dalla sua passività e, dall'altro, l'ordinanza pronunciata dal giudice al termine di tale controllo sia sufficientemente motivata, il controllo effettuato da quest'ultimo nell'ambito del procedimento in parola appare rispondere al requisito di effettività alla luce dell'articolo 7 della direttiva 93/13, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare.
49 Occorre altresì ricordare che il consumatore, se avesse ritenuto di avere motivi per farlo, poteva contestare, entro i termini che gli erano impartiti a tal fine, l'assenza di carattere abusivo delle clausole del contratto nell'ambito del ricorso proposto avverso la decisione giurisdizionale adottata dal giudice nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento.
50 Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea ritiene che la decisione del cancelliere che pone fine al procedimento d'ingiunzione di pagamento sia priva di qualsiasi motivazione, cosicché essa non può comportare la decadenza della possibilità di effettuare il controllo del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali.
51 Tuttavia, in considerazione del principio di autonomia procedurale, ricordato al punto 30 della presente sentenza, gli Stati membri restano liberi di organizzare il loro sistema processuale in modo che un controllo ai sensi della direttiva 93/13 possa essere effettuato non solo in occasione della decisione che pone fine a un procedimento d'ingiunzione di pagamento, ma anche in qualsiasi momento di tale procedimento, purché esso sia effettuato da un giudice e sia conforme al principio di effettività. Poiché, nel sistema processuale spagnolo, un siffatto controllo interviene nel corso di un siffatto procedimento, la circostanza che esso non possa più essere effettuato nel corso del procedimento di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento non è tale, di per sé, da pregiudicare l'effettività della direttiva in parola.
52 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle prime parti della prima e della seconda questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell'esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore sarà decaduto dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di dette clausole.
Sulle seconde parti della prima e della seconda questione
53 Con le seconde parti della prima e della seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, osti a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore.
54 In via preliminare, occorre osservare che tali questioni si giustificano unicamente se, a seguito dell'analisi che spetta al giudice del rinvio effettuare alla luce delle prime parti della prima e della seconda questione, quest'ultimo pervenga alla conclusione che il controllo effettuato nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento non soddisfa i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda la direttiva 93/13 e che, di conseguenza, spetta ad esso procedere ad un nuovo controllo.
55 Per rispondere alle seconde parti di tali questioni, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito con la direttiva 93/13 si fonda sull'idea che il consumatore si trova in una posizione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda sia il potere negoziale sia il livello di informazione (v., in particolare, in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, B.G.S.G. e I.C.S., C-200/21, EU:C:2023:380, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
56 Pertanto, la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. (v., in particolare, sentenza dell'11 marzo 2020, L., C-511/17, EU:C:2020:188, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
57 Se il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che, in assenza di un controllo effettivo effettuato nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, spetta ad esso stesso procedere al controllo dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di credito, esso deve beneficiare della possibilità di adottare d'ufficio le misure istruttorie necessarie a tal fine [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Vicente (Azione per il pagamento di onorari di avvocato), C-335/21, EU:C:2022:720, punto 73 e giurisprudenza ivi citata].
58 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle seconde parti della prima e della seconda questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività,
dev'essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che, a causa della decadenza, non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di controllare, d'ufficio o su istanza del consumatore, l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora un siffatto controllo sia già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento, purché tale giudice abbia individuato, nella sua decisione, le clausole che sono state oggetto di tale controllo, abbia esposto, anche solo sommariamente, le ragioni per le quali dette clausole non avevano carattere abusivo e abbia indicato che, in mancanza dell'esercizio, entro il termine impartito, dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale contro la decisione in parola, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo di dette clausole.
2) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività,
dev'essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale che non consente al giudice investito dell'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento di adottare d'ufficio misure istruttorie al fine di accertare gli elementi di fatto e di diritto necessari per controllare l'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di credito stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora il controllo effettuato dal giudice competente nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento non soddisfi i requisiti del principio di effettività per quanto riguarda tale direttiva.
Nessun commento:
Posta un commento