Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 16-11-2023
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco - Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia - Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 18 ottobre 2023, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di
appello iscritta al n. 1048 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021,
TRA
S.C., con l'Avv.
appellante
E
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, con
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 1432/2020 pubblicata il 22/12/2020.
Svolgimento del processo
Con ricorso presso il Tribunale di Velletri, C.S. aveva
richiesto che l'INAIL riconoscesse un aggravamento dei postumi dell'infortunio
sul lavoro in itinere subito il 9.11.2005, per il quale aveva riportato una
inabilità assoluta fino al 6.8.2006 e postumi permanenti già riconosciuti da
pronuncia giudiziale al 45%, poi aggravatisi al 50%. L'INAIL aveva contestato
le pretese ed eccepito la prescrizione del diritto per consolidamento della
rendita dopo il decennio. La CTU esperita in primo grado aveva confermato che i
postumi assommavano al 50% di invalidità, come da precedente giudizio; il
Tribunale aveva statuito in conformità, rigettando il ricorso.
C.S. ha appellato la sentenza, difendendosi sia in punto di
rivedibilità della rendita sia nel merito della consulenza, in particolare
rilevando che il consulente di prime cure non aveva tenuto conto della gravità
della patologia di "depressione maggiore" di origine post traumatica
come i postumi fisici politraumatici; non si era espresso sulle patologie
singole né aveva esplicitato l'utilizzo del calcolo a scalare; aveva descritto
in modo peggiorativo le condizioni del periziato rispetto alla perizia del 2016
per poi apoditticamente confermarne l'esito.
Si è costituito l'INAIL Per resistere all'appello, ritenendo
congrua e ben argomentata la conclusione del CTU di primo grado e ribadendo
l'eccezione per cui sarebbe scaduto il termine di revisione della rendita.
La causa è stata istruita con il rinnovo della CTU.
Infine, all'odierna udienza, i procuratori delle parti si
sono riportati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi e trascritte in
epigrafe; la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
Motivi della decisione
1.
Il S. aveva chiesto in più occasioni all'INAIL di
riconoscere il progressivo aggravamento dei postumi dell'incidente
automobilistico subito in itinere il 9.11.2005;
l'ultima domanda amministrativa, presentata il 5.4.2018, è
stata respinta per violazione del termine decennale di cui agli artt. 83, 137,
146 D.P.R. n. 1124 del 1965.
La relativa eccezione, avanzata dall'INAIL in entrambi i
gradi di giudizio e implicitamente rigettata nella sentenza gravata, non
merita, in effetti, accoglimento.
Come sancito più volte dalla S.C., "il termine di
complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul
lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, non è, di
prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di
rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni
dell'assicurato, che fa sorgere, il diritto alla revisione; pertanto è
ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a
condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in
peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno
dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi
all'interessato l'inizio del relativo procedimento" (così Cass. n.
13406/2017; ex multis: Cass. n. 17860 del 11/08/2014; Cass. n. 20994 del
12/10/2010);
Ancora, con Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010,
n.20009: "il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della
rendita Inail stabilito dagli art. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (di
dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie
professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano
sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua
l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive
modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare
incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo
una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni
fisiche. Ne consegue che lo spirare di detti termini non preclude la
proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di
prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando
che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il
decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita." (Cassazione
civile sez. lav., 05/06/2008, n.14922).
Inoltre, al termine decennale andrebbe aggiunto il periodo
trascorso in stato di invalidità temporanea assoluta (fino al 2.2.2007) e vanno
inoltre aggiunti vanno aggiunti un anno e centocinquanta giorni di termine per
la definizione del ricorso amministrativo: per cui la domanda del 5.4.2018 è,
in ogni caso, tempestiva.
Infatti (Cassazione civile sez. lav., 05/06/2008, n.14922),
"la domanda di revisione di una rendita da infortunio sul lavoro deve
essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del
termine decennale decorrente dalla data di costituzione della rendita":
per cui l'anno in questione va aggiunto al calcolo del termine.
2.
Nel merito, il CTU nominato dalla Corte, previo esame del
periziato e valutazione della documentazione in atti, ha così condivisibilmente
concluso: "le lesioni: • Esiti di trauma cranico commotivo e del massiccio
facciale del 9/11/2005, con sofferenza organica strumentalmente accertata
(involuzione cerebrale) disturbo post traumatico da stress cronico e disturbo
depressivo maggiore grave ricorrente • Esiti di frattura epifisi radiale del
polso dx con deformità del profilo anatomico e limitazione articolare e della
funzione di pinza e di presa con ipostenia del pugno. • Esiti di frattura
posteriore dell'acetabolo destro, di frattura del perone dx, di frattura
scafoide dx e cuboide dx con lussazione tarsale a dx e blocco della TPA e SA
con alterazione morfostrutturale dello scheletro del piede, osteoporosi
secondaria e difficoltà alla deambulazione, in nesso di causalità materiale con
d'infortunio in itinere occorso al sig. C.S. il 9/11/2005, già riconosciute
tali dall'INAIL, allo stato attuale e fin dal 05/04/2018, data della domanda di
aggravamento, generano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica
quantificabile, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000
(COD.RIF. 184+237+294+298+299), in termini di danno biologico, nella misura del
56%".
Nessuna osservazione critica a tali conclusioni è pervenuta
dai consulenti di parte.
Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza oggetto
di gravame, che dall'infortunio in itinere occorso a C.S. il 10.11.2015 è
derivata una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 56%;
per l'effetto, l'INAIL va condannato alla corresponsione in favore
dell'appellante della rendita nella misura di legge parametrata a tale
percentuale e con decorrenza dalla domanda del 5.4.2018 oltre interessi legali
dal 121 giorno e fino al saldo.
Entro i predetti termini, l'appello va accolto.
All'esito dei due gradi le spese di lite meritano
rivisitazione e vanno liquidate come in dispositivo in base al principio di
soccombenza, che va riconosciuta in capo all'INAIL; dette spese vanno distratte
in favore dell'Avv. Emanuela Ferrelli, antistatario.
Infine, va posto a definitivo carico dell'INAIL (già onerato
delle spese della CTU di primo grado, con statuizione da confermare) l'onorario
del CTU nominato nel grado di appello, liquidato in separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S.C.
con ricorso depositato il 12.4.2021 avverso la sentenza del Tribunale di
Velletri n. 1432/2020 pubblicata il 22/12/2020, nei confronti dell'INAIL, così
provvede:
- In accoglimento dell'appello e in totale riforma
dell'appellata sentenza, dichiara che dall'infortunio in itinere occorso a S.C.
il 10.11.2015 è derivata una compromissione dell'integrità psicofisica nella
misura del 56%; per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione in suo
favore della rendita nella misura di legge parametrata a tale percentuale e con
decorrenza dal 5.4.2018 oltre interessi legali dal 121 giorno e fino al saldo;
- Condanna l'INAIL al rimborso delle spese di lite del
doppio grado, che liquida in Euro 2.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed
Euro 2.200,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore
dell'avv. Emanuela Ferrelli, dichiaratasi antistataria;
- Pone a definitivo carico dell'INAIL l'onorario del CTU,
liquidato in separato decreto.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.
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