Translate

domenica 17 marzo 2024

Corte d'Appello-Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza oggetto di gravame, che dall'infortunio in itinere occorso a C.S. il 10.11.2015 è derivata una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 56%; per l'effetto, l'INAIL va condannato alla corresponsione in favore dell'appellante della rendita nella misura di legge parametrata a tale percentuale e con decorrenza dalla domanda del 5.4.2018 oltre interessi legali dal 121 giorno e fino al saldo.

 


 

Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 16-11-2023

 

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

 

III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

 

Composta dai signori magistrati:

 

NETTIS dr. Vito Francesco - Presidente

 

DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere

 

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia - Consigliere rel.

 

All'udienza di discussione del 18 ottobre 2023, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1048 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021,

 

TRA

 

S.C., con l'Avv.  

 

appellante

 

E

 

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con  

 

Appellato

 

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1432/2020 pubblicata il 22/12/2020.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso presso il Tribunale di Velletri, C.S. aveva richiesto che l'INAIL riconoscesse un aggravamento dei postumi dell'infortunio sul lavoro in itinere subito il 9.11.2005, per il quale aveva riportato una inabilità assoluta fino al 6.8.2006 e postumi permanenti già riconosciuti da pronuncia giudiziale al 45%, poi aggravatisi al 50%. L'INAIL aveva contestato le pretese ed eccepito la prescrizione del diritto per consolidamento della rendita dopo il decennio. La CTU esperita in primo grado aveva confermato che i postumi assommavano al 50% di invalidità, come da precedente giudizio; il Tribunale aveva statuito in conformità, rigettando il ricorso.

 

C.S. ha appellato la sentenza, difendendosi sia in punto di rivedibilità della rendita sia nel merito della consulenza, in particolare rilevando che il consulente di prime cure non aveva tenuto conto della gravità della patologia di "depressione maggiore" di origine post traumatica come i postumi fisici politraumatici; non si era espresso sulle patologie singole né aveva esplicitato l'utilizzo del calcolo a scalare; aveva descritto in modo peggiorativo le condizioni del periziato rispetto alla perizia del 2016 per poi apoditticamente confermarne l'esito.

 

Si è costituito l'INAIL Per resistere all'appello, ritenendo congrua e ben argomentata la conclusione del CTU di primo grado e ribadendo l'eccezione per cui sarebbe scaduto il termine di revisione della rendita.

 

La causa è stata istruita con il rinnovo della CTU.

 

Infine, all'odierna udienza, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni di cui agli atti introduttivi e trascritte in epigrafe; la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.

 

Motivi della decisione

1.

 

Il S. aveva chiesto in più occasioni all'INAIL di riconoscere il progressivo aggravamento dei postumi dell'incidente automobilistico subito in itinere il 9.11.2005;

 

l'ultima domanda amministrativa, presentata il 5.4.2018, è stata respinta per violazione del termine decennale di cui agli artt. 83, 137, 146 D.P.R. n. 1124 del 1965.

 

La relativa eccezione, avanzata dall'INAIL in entrambi i gradi di giudizio e implicitamente rigettata nella sentenza gravata, non merita, in effetti, accoglimento.

 

Come sancito più volte dalla S.C., "il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, non è, di prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere, il diritto alla revisione; pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento" (così Cass. n. 13406/2017; ex multis: Cass. n. 17860 del 11/08/2014; Cass. n. 20994 del 12/10/2010);

 

Ancora, con Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, n.20009: "il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dagli art. 83 e 137 del D.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita." (Cassazione civile sez. lav., 05/06/2008, n.14922).

 

Inoltre, al termine decennale andrebbe aggiunto il periodo trascorso in stato di invalidità temporanea assoluta (fino al 2.2.2007) e vanno inoltre aggiunti vanno aggiunti un anno e centocinquanta giorni di termine per la definizione del ricorso amministrativo: per cui la domanda del 5.4.2018 è, in ogni caso, tempestiva.

 

Infatti (Cassazione civile sez. lav., 05/06/2008, n.14922), "la domanda di revisione di una rendita da infortunio sul lavoro deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine decennale decorrente dalla data di costituzione della rendita": per cui l'anno in questione va aggiunto al calcolo del termine.

 

2.

 

Nel merito, il CTU nominato dalla Corte, previo esame del periziato e valutazione della documentazione in atti, ha così condivisibilmente concluso: "le lesioni: • Esiti di trauma cranico commotivo e del massiccio facciale del 9/11/2005, con sofferenza organica strumentalmente accertata (involuzione cerebrale) disturbo post traumatico da stress cronico e disturbo depressivo maggiore grave ricorrente • Esiti di frattura epifisi radiale del polso dx con deformità del profilo anatomico e limitazione articolare e della funzione di pinza e di presa con ipostenia del pugno. • Esiti di frattura posteriore dell'acetabolo destro, di frattura del perone dx, di frattura scafoide dx e cuboide dx con lussazione tarsale a dx e blocco della TPA e SA con alterazione morfostrutturale dello scheletro del piede, osteoporosi secondaria e difficoltà alla deambulazione, in nesso di causalità materiale con d'infortunio in itinere occorso al sig. C.S. il 9/11/2005, già riconosciute tali dall'INAIL, allo stato attuale e fin dal 05/04/2018, data della domanda di aggravamento, generano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n. 38 del 2000 (COD.RIF. 184+237+294+298+299), in termini di danno biologico, nella misura del 56%".

 

Nessuna osservazione critica a tali conclusioni è pervenuta dai consulenti di parte.

 

Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza oggetto di gravame, che dall'infortunio in itinere occorso a C.S. il 10.11.2015 è derivata una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 56%; per l'effetto, l'INAIL va condannato alla corresponsione in favore dell'appellante della rendita nella misura di legge parametrata a tale percentuale e con decorrenza dalla domanda del 5.4.2018 oltre interessi legali dal 121 giorno e fino al saldo.

 

Entro i predetti termini, l'appello va accolto.

 

All'esito dei due gradi le spese di lite meritano rivisitazione e vanno liquidate come in dispositivo in base al principio di soccombenza, che va riconosciuta in capo all'INAIL; dette spese vanno distratte in favore dell'Avv. Emanuela Ferrelli, antistatario.

 

Infine, va posto a definitivo carico dell'INAIL (già onerato delle spese della CTU di primo grado, con statuizione da confermare) l'onorario del CTU nominato nel grado di appello, liquidato in separato decreto.

 

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da S.C. con ricorso depositato il 12.4.2021 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1432/2020 pubblicata il 22/12/2020, nei confronti dell'INAIL, così provvede:

 

- In accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'appellata sentenza, dichiara che dall'infortunio in itinere occorso a S.C. il 10.11.2015 è derivata una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 56%; per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione in suo favore della rendita nella misura di legge parametrata a tale percentuale e con decorrenza dal 5.4.2018 oltre interessi legali dal 121 giorno e fino al saldo;

 

- Condanna l'INAIL al rimborso delle spese di lite del doppio grado, che liquida in Euro 2.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed Euro 2.200,00 quanto al giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuela Ferrelli, dichiaratasi antistataria;

 

- Pone a definitivo carico dell'INAIL l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto.

 

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.

 

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2023.

Nessun commento: