Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 22/02/2024, n. 85/23
ALIMENTI E BEVANDE
Fatto - Diritto P.Q.M.
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
22 febbraio 2024
"Rinvio pregiudiziale - Sanità - Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano - Regolamento (CE) n. 1069/2009 - Riconoscimento - Articolo 24, paragrafo 1, lettera i) - Nozione di "magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale" - Interruzione di un'operazione di trasporto fino a otto ore"
Nella causa C-85/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt, Germania), con decisione del 24 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2023, nel procedimento
Landkreis Jerichower Land
contro
A.,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
- per la A., da J. Hagmann, Rechtsanwalt;
- per il governo ellenico, da E. Leftheriotou e A.-E. Vasilopoulou, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da B. Hofstötter e G. Koleva, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Landkreis Jerichower Land (circondario del Jerichower Land, Germania) e la A., società di diritto tedesco, in merito al divieto imposto a quest'ultima di depositare contenitori da trasporto contenenti sottoprodotti di origine animale in uno dei suoi magazzini.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
3 Ai sensi dei considerando 1, 2, 5, 6, 11 e 36 del regolamento n. 1069/2009:
"(1) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L'insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.
(2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell'ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall'origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l'ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi.
(...)
(5) È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo.
(6) Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all'immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale.
(...)
(11) (...) I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.
(...)
(36) Altri atti legislativi entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [(GU 2002, L 31, pag. 1)], segnatamente il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [(GU 2004, L 139, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 226, pag. 3)], il regolamento (CE) n. 853/2004 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU 2004, L 139, pag. 55, e rettifica in GU 2004, L 226, pag. 22)] e il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi [(GU 2005, L 35, pag. 1)], rispetto ai quali il regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1)], è complementare, stabiliscono che la responsabilità primaria di conformarsi alla legislazione comunitaria volta a tutelare la salute pubblica e degli animali spetta agli operatori del settore alimentare e mangimistico Conformemente a tale legislazione gli operatori che svolgono attività di cui al presente regolamento dovrebbero anche essere primariamente responsabili del rispetto del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe essere ulteriormente chiarito e specificato per quanto riguarda i mezzi attraverso i quali va garantita la rintracciabilità, ad esempio la raccolta e l'inoltro separati dei sottoprodotti di origine animale. (...)".
4 Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 1069/2009, intitolato "Oggetto":
"Il presente regolamento stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi".
5 L'articolo 3 di tale regolamento è così formulato:
"Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1. "sottoprodotti di origine animale", corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;
2. "prodotti derivati", prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
(...)
11. "operatore", le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;
(...)
13. "stabilimento" o "impianto", qualsiasi luogo, diverso da un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati;
(...)".
6 L'articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato "Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi", ai paragrafi 1 e 2, così recita:
"1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).
2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell'immissione sul mercato, della distribuzione, dell'impiego e dello smaltimento nell'ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività".
7 L'articolo 7 del regolamento n. 1069/2009, intitolato "Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati", al paragrafo 1, così dispone:
"I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10".
8 L'articolo 10 di tale regolamento, relativo ai "[m]ateriali di categoria (...)" è così formulato:
"I materiali di categoria (...) comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:
a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem o i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina uccisa per il consumo umano nel rispetto della legislazione comunitaria:
i) carcasse o corpi e parti di animali respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
ii) teste di pollame;
iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di:
- animali diversi dai ruminanti soggetti all'obbligo di test delle [encefalopatie spongiformi trasmissibili], e
- ruminanti sottoposti con esito negativo al test di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001, L 147, pag. 1)];
iv) setole di suini;
v) piume;
(...)".
9 L'articolo 14 del regolamento n. 1069/2009, intitolato "Smaltimento e uso di materiali di categoria (...)", prevede:
"I materiali di categoria (...) sono:
(...)
d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria (...) che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati:
i) per la fabbricazione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, da immettere sul mercato conformemente all'articolo 31, eccetto se si tratta di materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p);(...)".
10 Il titolo II di tale regolamento, relativo agli "[o]bblighi dei gestori", contiene gli articoli da 21 a 43 di quest'ultimo.
11 L'articolo 21 di detto regolamento, intitolato "Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto", al paragrafo 1, prevede quanto segue:
"Gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali".
12 L'articolo 24 del medesimo regolamento, intitolato "Riconoscimento di stabilimenti o impianti", al paragrafo 1, enuncia quanto segue:
"Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano una o più delle seguenti attività:
(...)
i) magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
(...)".
13 In forza dell'articolo 54, primo comma, del regolamento n. 1069/2009:
"Il regolamento [n. 1774/2002] è abrogato con effetto dal 4 marzo 2011".
14 L'articolo 55 del regolamento n. 1069/2009, intitolato "Misure transitorie", è così formulato:
"Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento [n. 1774/2002] prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento".
Diritto tedesco
15 L'articolo 1 del Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale), del 25 gennaio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 82), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il "TierNebG"), prevede quanto segue:
"La presente legge è volta ad attuare il regolamento [n. 1069/2009], nonché gli atti giuridici della Comunità o dell'Unione europea direttamente applicabili, adottati in forza o in esecuzione di tale regolamento".
16 Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del TierNebG:
"1. L'autorità competente controlla l'osservanza delle disposizioni degli atti giuridici direttamente applicabili di cui all'articolo 1, l'osservanza delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati in virtù di essa, nonché l'osservanza delle ingiunzioni esecutive emesse in virtù degli atti giuridici direttamente applicabili di cui all'articolo 1, della presente legge o di un regolamento adottato in virtù di essa (...).
2. L'autorità competente può emettere, caso per caso, le ingiunzioni necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni degli atti giuridici direttamente applicabili di cui all'articolo 1 della presente legge e dei regolamenti adottati in base ad essi. Questa disposizione si applica anche dopo la registrazione di cui all'articolo 23 del regolamento [n. 1069/2009] o dopo il conferimento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento [n. 1069/2009]".
Procedimento principale e questione pregiudiziale
17 Il 10 novembre 2004, la A. ha ottenuto il riconoscimento per il suo impianto di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di categoria (...) situato nella città di A, in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1774/2002, che stabiliva l'obbligo, per gli impianti di trasformazione di categoria (...), di ottenere siffatto riconoscimento.
18 Nel 2016, in occasione di un controllo effettuato presso un magazzino gestito dalla A. nella città di B., gli agenti del circondario del Jerichower Land hanno constatato che i contenitori da trasporto contenenti rifiuti di carcasse e resti di carne animale rientranti nella categoria (...) di cui all'articolo 10 del regolamento n. 1069/2009 venivano collocati in un semirimorchio dotato di un impianto frigorifero. Essi hanno altresì rilevato che alcune carcasse si trovavano in uno stato di decomposizione, che il pavimento del magazzino era coperto di liquidi contenenti larve e provenienti dai contenitori e che, negli angoli del magazzino, si trovavano escrementi di topi e di ratti.
19 Gli agenti del circondario del Jerichower Land hanno constatato che il trasporto e il deposito di tali materiali di categoria (...) si svolgevano nel seguente modo. Anzitutto, i contenitori erano raccolti presso i produttori e trasportati con cinque veicoli nel magazzino situato nella città di B. In seguito, all'interno di tale magazzino, i contenitori erano direttamente caricati nel semirimorchio frigorifero, senza che il loro contenuto fosse trattato. I contenitori rimanevano quindi, di regola, nel semirimorchio per una durata di due ore, durata che tuttavia, in alcuni casi particolari, poteva raggiungere le otto ore. Dopo la raccolta di tutti i contenitori da trasporto, questi ultimi venivano trasportati da un autocarro dotato del semirimorchio frigorifero fino all'impianto di trasformazione gestito dalla A. nella città di A. Quanto ai contenitori, che erano non stagni, si trattava per la maggior parte di recipienti per rifiuti convenzionali (240 litri) e di contenitori per rifiuti cosiddetti "Eurobox" (600 litri).
20 Con decisione del 4 gennaio 2017, adottata sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, del TierNebG, il circondario del Jerichower Land ha vietato alla A. di depositare sottoprodotti di origine animale nel suo magazzino nella città di B, in quanto tale società non disponeva di un riconoscimento a tal fine, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009.
21 A seguito di un reclamo infruttuoso avverso tale decisione, la A. ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo, Germania). Tale giudice ha annullato la suddetta decisione in quanto l'interruzione di breve durata di un'operazione di trasporto, senza che tale interruzione sia collegata ad un'operazione di svuotamento o a un cambio di contenitori, non poteva essere qualificata come magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009.
22 Il circondario del Jerichower Land ha interposto appello avverso la sentenza del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) dinanzi all'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt, Germania), che è il giudice del rinvio.
23 Secondo tale giudice, l'esito della controversia nel procedimento principale dipende dall'interpretazione della nozione di "magazzinaggio" di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009, poiché la decisione del 4 gennaio 2017, con cui tale circondario ha vietato alla A. di depositare sottoprodotti di origine animale nel suo magazzino nella città di B, si basava sul fatto che recipienti contenenti sottoprodotti di origine animale, trasportati da automezzi pesanti, erano depositati, per alcune ore, in tale magazzino.
24 In tale contesto, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento [n. 1069/2009] debba essere interpretato nel senso che la nozione di "magazzinaggio" comprende l'interruzione di un'operazione di trasporto nel corso della quale recipienti contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria (...) vengono trasbordati in un altro veicolo di trasporto, dove rimangono per diverse ore (fino a 8) prima di essere trasportati verso un impianto di trasformazione, senza che il materiale venga trattato o travasato in un altro recipiente".
Sulla questione pregiudiziale
25 Con la sua unica questione pregiudiziale, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Tribunale amministrativo superiore del Land Sassonia-Anhalt) intende sapere se l'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009 debba essere interpretato nel senso che la nozione di "magazzinaggio" ivi contemplata comprende l'interruzione di un'operazione di trasporto, di durata variabile da poche ore a otto ore, durante la quale i contenitori da trasporto contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria (...) sono trasbordati da un veicolo di trasporto ad un altro, prima di essere trasportati in un impianto di trasformazione, senza che, durante tale interruzione, detti sottoprodotti di origine animale siano trattati o travasati in altri contenitori da trasporto.
26 A tal riguardo, va ricordato che il regolamento n. 1069/2009 classifica i sottoprodotti di origine animale in tre categorie specifiche (numerate 1, 2 e 3) in base al livello di rischio che presentano per la salute pubblica e degli animali. In particolare, rientrano nella categoria (...) i materiali che sono considerati dal legislatore dell'Unione a basso rischio, mentre i materiali rientranti nelle categorie (...) e (...) presentano un alto rischio per la salute pubblica e degli animali e i materiali di categoria (...) sono quelli che presentano il rischio più elevato (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, T., C-836/19, EU:C:2021:668, punto 41).
27 L'articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento, che impone ai gestori degli stabilimenti o impianti che svolgono una delle attività ivi indicate, tra cui, alla lettera i), il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale, di detenere un riconoscimento, non si applica all'attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2019, R., C-634/17, EU:C:2019:443, punto 42).
28 Poiché la convenuta nel procedimento principale non dispone di un siffatto riconoscimento per il magazzino che gestisce nella città di B, la questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda la questione se l'interruzione di un'operazione di trasporto, come quella in esame nel procedimento principale, debba essere considerata come facente parte di tale trasporto, con conseguente sottrazione all'obbligo di riconoscimento, oppure come rientrante nella nozione di "magazzinaggio" ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009.
29 A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento in parola non definisce tale nozione e che i termini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento non consentono, di per sé, un'interpretazione chiara di quest'ultima.
30 Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell'interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, occorre tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte [sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell'ordinanza di rinvio), C-564/19, EU:C:2021:949, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).
31 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l'articolo 24 del regolamento n. 1069/2009, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso, gli operatori che generano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento sono tenuti a garantire che tali sottoprodotti di origine animale siano conformi alle norme di tale regolamento in tutte le fasi della raccolta, del trasporto, manipolazione, trattamento, conversione, trasformazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, T., C-836/19, EU:C:2021:668, punto 55).
32 Inoltre, occorre sottolineare che il regolamento n. 1069/2009, conformemente al suo considerando 36, prevede che gli operatori siano primariamente responsabili del rispetto del regolamento in parola al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali. A questo proposito, gli operatori sono tenuti a rispettare i requisiti di tale regolamento che si applicano alle loro attività quando trattano sottoprodotti di origine animale (sentenza del 2 settembre 2021, T., C-836/19, EU:C:2021:668, punto 56).
33 Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 1069/2009 impone agli operatori di trasportare i sottoprodotti di origine animale "senza indebiti ritardi" in condizioni che evitino rischi per la salute pubblica e degli animali. Sebbene tale regolamento non escluda, in linea di principio, la possibilità di un'interruzione del trasporto, esso vieta quindi i ritardi eccessivi nel trasporto.
34 Nella specie, e fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, dall'ordinanza di rinvio emerge, anzitutto, che le attività di cui trattasi nel procedimento principale si svolgono durante l'interruzione di un'operazione di trasporto e non fanno parte del trasporto effettuato su strada o su un veicolo mobile, ma si svolgono in un magazzino. Inoltre, i materiali di categoria (...) si trovano regolarmente, in modo organizzato e pianificato, nei locali della convenuta nel procedimento principale e ciò in forza di una decisione deliberata di quest'ultima, e non a causa di un'interruzione imprevista del processo di trasporto o di un'interruzione diretta a rispettare il periodo di riposo regolamentare del conducente. Infine, le circostanze descritte nell'ordinanza di rinvio indicano che non solo il deposito nel magazzino è frequente, ma anche che la convenuta nel procedimento principale non ha posto in essere procedure per prevenire le contaminazioni e garantire una pulizia regolare dei luoghi, il che può comportare un rischio per la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi.
35 Per quanto riguarda gli obiettivi principali perseguiti dalla normativa sui sottoprodotti di origine animale, si evince dall'articolo 1 e dai considerando 2, 5, 6 e 11 del regolamento n. 1069/2009, che tali obiettivi consistono nel controllare adeguatamente i rischi per la salute pubblica e degli animali e nel salvaguardare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, nonché nell'istituire un quadro coerente e completo di norme sanitarie che siano proporzionate ai rischi per la salute posti dalla manipolazione dei sottoprodotti di origine animale da parte degli operatori nelle diverse fasi della catena, dalla raccolta all'uso o allo smaltimento (sentenza del 2 settembre 2021, T., C-836/19, EU:C:2021:668, punto 52).
36 Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha inteso controllare i rischi per la salute pubblica e degli animali durante l'intero sfruttamento dei sottoprodotti di origine animale, in modo appropriato e proporzionato (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, T., C-836/19, EU:C:2021:668, punto 53).
37 Pertanto, si deve ritenere che la nozione di "magazzinaggio" ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009, comprenda un'interruzione del trasporto di sottoprodotti di origine animale e il loro trasbordo da un veicolo di trasporto a un altro, nonché il loro eventuale scarico ai fini di uno stoccaggio temporaneo, per essere successivamente trasportati in altri stabilimenti per un'ulteriore trasformazione. Ne consegue che il gestore di un magazzino nel quale siano effettuate simili operazioni deve disporre di un riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento in parola.
38 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 1069/2009 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "magazzinaggio", ivi contemplata, comprende l'interruzione di un'operazione di trasporto, di una durata che può variare da poche ore ad otto ore, durante la quale contenitori da trasporto contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria (...) sono trasbordati da un veicolo di trasporto ad un altro, prima di essere trasportati in un impianto di trasformazione, senza che, durante la suddetta interruzione, tali sottoprodotti di origine animale siano trattati o travasati in altri contenitori da trasporto.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale),
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di "magazzinaggio", ivi contemplata, comprende l'interruzione di un'operazione di trasporto, di una durata che può variare da poche ore ad otto ore, durante la quale contenitori da trasporto contenenti sottoprodotti di origine animale di categoria (...) sono trasbordati da un veicolo di trasporto ad un altro, prima di essere trasportati in un impianto di trasformazione, senza che, durante la suddetta interruzione, tali sottoprodotti di origine animale siano trattati o travasati in altri contenitori da trasporto.
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