Agenzia delle Entrate
Provv. 08/03/2024
Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127"
Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate l' 11 marzo 2024, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Epigrafe
Premessa
[Testo del provvedimento]
Motivazioni
Riferimenti normativi
Provv. 8 marzo 2024 (1).
Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127" (2)
(1) Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate l' 11 marzo 2024, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Emanato dall'Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
[Testo del provvedimento]
Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022.
Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Recapito della fattura elettronica
1.1. Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
"Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle entrate rende disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione, descritto rispettivamente al punto 8.1 e 8.1-bis, dell'"indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per la ricezione dei file.".
1.2. La lettera d) del punto 3.4 è soppressa.
2. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI
2.1. Il punto 4.7 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 3.4, lettera c), la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.".
3. Intermediari
3.1. Al punto 5.1, dopo le parole "di cui al punto 8.1" sono aggiunte le seguenti "e al punto 8.1-bis.".
3.2. Al punto 5.3, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"La consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, servizio offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è consentita anche agli intermediari individuati dall'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Ai suddetti intermediari è altresì consentita la consultazione dei "dati fattura" di cui al punto 1.2.".
4. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica
4.1. Al punto 8.1, la settima alinea è sostituita dalla seguente:
"un servizio, offerto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del quale la stessa opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all'interno di un'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmessi al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI. I "dati fattura" di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;".
4.2. Dopo il punto 8.1 è aggiunto il punto 8.1-bis:
"L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e l'"indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.".
4.3. Al punto 8.2, le parole "di cui al precedente punto 8.1" sono sostituite con le seguenti "di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.1-bis.".
5. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA
5.1. Il punto 9 è soppresso.
6. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA
6.1. Il punto 10.1 è sostituito dal seguente:
"Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall'Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i "dati fattura" di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.".
7. "Trattamento dei dati"
7.1. Al punto 12.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente trasmessi al SdI sono memorizzati dall'Agenzia delle entrate in una banca dati dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di titolare del trattamento".
8. Decorrenza
8.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 20 marzo 2024.
Motivazioni
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 sono state sostituite integralmente le disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l'altro, i servizi che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell'adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica. Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, che consente agli operatori IVA - o ai loro intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - nonché ai consumatori finali, la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.
L'adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha modificato la citata disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5-bis, del menzionato decreto legislativo n. 127 del 2015 (introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura" (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei "dati fattura" non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
− Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
− Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento
− Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
− Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
− Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
− Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
− Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
− Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
− Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Nessun commento:
Posta un commento