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domenica 17 marzo 2024

"Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 7, paragrafo 1 - Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo - Perdita di tempo - Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero - Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto - Assenza di compensazione pecuniaria"

 Corte giustizia Unione Europea Sez. III, Sent., 25/01/2024, n. 54/23



Fatto - Diritto P.Q.M.

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)


25 gennaio 2024


"Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 7, paragrafo 1 - Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo - Perdita di tempo - Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero - Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto - Assenza di compensazione pecuniaria"


Nella causa C-54/23,


avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 10 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2023, nel procedimento


WY


contro


L. GmbH,


R.D.,


LA CORTE (Terza Sezione),


composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,


avvocato generale: L. Medina


cancelliere: A. Calot Escobar


vista la fase scritta del procedimento,


considerate le osservazioni presentate:


- per la L. GmbH, da W. Nassall, Rechtsanwalt;


- per la Commissione europea, da G. Braun, G. von Rintelen, G. Wilms e N. Yerrell, in qualità di agenti,


vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,


ha pronunciato la seguente


Sentenza


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 3 e da 5 a 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, WY, un passeggero del trasporto aereo e, dall'altro, la L. GmbH e la R.D., vertente sul rifiuto di tali due vettori aerei di versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero a seguito di un ritardo, all'arrivo, di un volo per il quale quest'ultimo disponeva di una prenotazione confermata.


Contesto normativo


3 Ai sensi del considerando 2 del regolamento n. 261/2004:


"Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri".


4 L'articolo 3 di tale regolamento, intitolato "Ambito di applicazione", ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:


"1. Il presente regolamento si applica:


a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;


(...)


2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:


a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:


- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,


oppure, qualora non sia indicata l'ora,


- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; (...)


(...)".


5 L'articolo 5 di detto regolamento, intitolato "Cancellazione del volo", al paragrafo 1 prevede quanto segue:


"In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:


a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;


(...)


c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:


(...)


iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto".


6 Il paragrafo 1 dell'articolo 6 dello stesso regolamento, intitolato "Ritardo", è così formulato:


"Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto


a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o


b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o


c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),


il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:


i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e


ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e


iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)".


7 L'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato "Diritto a compensazione pecuniaria", al paragrafo 1 così dispone:


"Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:


a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;


(...)".


Procedimento principale e questioni pregiudiziali


8 WY ha prenotato presso la R. un volo andata e ritorno tra Dusseldorf (Germania) e Palma di Maiorca (Spagna), previsto per il 31 ottobre 2019. Essendo stato informato dalla L., il vettore aereo operativo, che la partenza del volo di andata (in prosieguo: il "volo originario") sarebbe stata ritardata di sei ore, tale passeggero ha prenotato autonomamente un volo alternativo per onorare un appuntamento di lavoro previsto a Palma di Maiorca. Grazie a tale volo alternativo, egli è infine giunto a destinazione con un ritardo di meno di tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto del volo originario. Il suddetto passeggero, che afferma di essersi presentato tempestivamente all'accettazione per il volo originario, ha chiesto, in particolare, alla L. una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 250 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004. Egli ha inoltre chiesto alla R. informazioni sull'importo delle tasse non utilizzate e il versamento dello stesso.


9 La domanda di WY contro la L. è stata respinta sia in primo grado sia in appello. Il giudice d'appello ha ritenuto che, sebbene il volo originario fosse arrivato con più di tre ore di ritardo, la L. non fosse tenuta a versare la compensazione pecuniaria richiesta, poiché WY non aveva utilizzato tale volo ed era arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo. A questo proposito, sarebbe irrilevante che il volo alternativo sia stato prenotato autonomamente dal passeggero. Pertanto, WY non avrebbe subito alcun disagio per non aver utilizzato il volo originario. D'altra parte, egli avrebbe diritto, sulla base del diritto civile tedesco, al rimborso del volo alternativo che egli ha autonomamente prenotato.


10 WY ha quindi proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio. Tale giudice ritiene che l'esito di tale ricorso dipenda dall'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004.


11 Il giudice del rinvio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, la compensazione pecuniaria prevista in queste due ultime disposizioni va a beneficio del passeggero del trasporto aereo che subisca una perdita di tempo di tre ore o più all'arrivo alla sua destinazione finale. Di conseguenza, tale compensazione non dovrebbe essere corrisposta a un passeggero il cui volo rischia di subire un ritardo prolungato e che, di conseguenza, prenota autonomamente un volo alternativo che gli consente di arrivare alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto del volo originario.


12 Dall'ordinanza del 24 ottobre 2019, E.J.A. (C-756/18, EU:C:2019:902, punti 33 e seguenti) si potrebbe dedurre che il diritto a una compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo è, in linea di principio, riconosciuto solo ai passeggeri che hanno utilizzato il volo in questione e che sono effettivamente giunti alla loro destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore. Il fatto che il vettore aereo, come nel caso di specie, non abbia adempiuto all'obbligo di offrire un volo alternativo che avrebbe consentito ai passeggeri di evitare di subire il ritardo annunciato del volo originario, sarebbe, al riguardo, irrilevante.


13 Il giudice del rinvio rileva che, certamente, dalla sentenza dell'11 giugno 2020, T.A.P. (C-74/19, EU:C:2020:460, punto 61), risulta che, in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo, un vettore aereo è tenuto, in particolare, a proporre al passeggero un eventuale volo alternativo diretto o indiretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo e che arrivi con un ritardo inferiore a quello del volo successivo del vettore interessato, a meno che la realizzazione di un simile volo alternativo non costituisse per quest'ultimo un sacrificio insostenibile tenuto conto della capacità della sua impresa nel momento in questione. Ciò premesso, l'inosservanza di tale obbligo non può di per sé dare diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004. Infatti, questa disposizione consentirebbe di ottenere una compensazione non per qualsiasi tipo di disagio, ma solo in caso di una perdita di tempo di almeno tre ore. Il disagio subito dal passeggero di cui trattasi nel procedimento principale non costituirebbe quindi un disagio grave, ai sensi di tale regolamento, come risulterebbe dalla sentenza del 30 aprile 2020, A.N. (C-191/19, EU:C:2020:339, punto 32).


14 Tale giudice ritiene tuttavia possibile considerare la situazione in modo diverso alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 che, in caso di cancellazione del volo, prevede una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se non viene loro offerto un volo alternativo con perdita di tempo inferiore a tre ore. Infatti, se prima ancora del momento entro cui il passeggero deve presentarsi all'accettazione esistono elementi sufficienti per concludere che l'arrivo del volo alla destinazione finale avverrà con un ritardo di almeno tre ore rispetto all'orario inizialmente previsto, non si può esigere da tale passeggero, ai fini della compensazione pecuniaria, che egli si presenti in tempo utile all'accettazione o che intraprenda effettivamente il viaggio. Inoltre, anche l'ora di arrivo di detto passeggero alla destinazione finale sarebbe a tal fine irrilevante.


15 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:


"1) Se il diritto alla compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004] sia escluso, in linea generale, qualora il passeggero, in caso di rischio di ritardo prolungato, utilizzi un volo alternativo prenotato autonomamente e raggiunga così la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore o se, in tale situazione, un diritto alla compensazione pecuniaria sia comunque riconoscibile qualora il passeggero, già prima dell'ora entro cui deve presentarsi all'accettazione, disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che la destinazione finale sarà raggiunta con un ritardo di almeno tre ore.


2) Nel caso in cui occorra rispondere alla prima questione nel senso da ultimo indicato: se il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo di almeno tre ore ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004], richieda che il passeggero si presenti all'accettazione in tempo utile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento".


Sulle questioni pregiudiziali


Sulla prima questione


16 In via preliminare, va rilevato che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004. A tal riguardo, se è vero che la controversia nel procedimento principale trae origine dal ritardo di un aereo alla partenza, l'oggetto di tale controversia riguarda le conseguenze che tale ritardo ha potuto causare all'arrivo. Il ricorrente nel procedimento principale rivendica infatti una compensazione pecuniaria a causa del probabile ritardo all'arrivo alla destinazione finale del volo in questione, che gli avrebbe impedito di arrivare in tempo a un appuntamento di lavoro previsto a Palma di Maiorca. Orbene, l'articolo 6 di tale regolamento riguarda unicamente il ritardo di un volo rispetto all'orario di partenza inizialmente previsto. Ne risulta che la compensazione pecuniaria forfettaria che spetta a un passeggero, ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento, allorché il suo volo raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo previsto, non è subordinata al rispetto delle condizioni enunciate al suddetto articolo 6 (sentenza del 26 febbraio 2013, F., C-11/11, EU:C:2013:106, punti 36 e 37).


17 Inoltre, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il ricorrente nel procedimento principale può esigere, sulla base del diritto tedesco, il rimborso delle spese del trasporto alternativo da lui autonomamente prenotato, cosicché tale questione riguarda solo il diritto di tale ricorrente nel procedimento principale al riconoscimento della compensazione forfettaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, per il ritardo prolungato di un volo.


18 In tali condizioni, si deve ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda sostanzialmente se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all'arrivo alla destinazione finale del volo per il quale dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e abbia raggiunto la destinazione finale con un meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.


19 Come risulta da giurisprudenza costante, gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, letti alla luce del principio della parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono, da un lato, essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento e, dall'altro, far valere tale diritto a compensazione pecuniaria quando a causa di un volo ritardato subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, S. e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 60, 61 e 69, e del 7 luglio 2022, S.I. - A.A. (Guasto nel sistema di rifornimento di carburante), C-308/21, EU:C:2022:533, punto 19 e giurisprudenza citata].


20 I passeggeri dei voli in tal modo ritardati patiscono infatti, analogamente ai passeggeri il cui volo originario sia stato cancellato, una perdita di tempo irreversibile e, di conseguenza, un disagio analogo. Orbene, tale disagio si concretizza, per quanto riguarda i voli ritardati, all'arrivo alla destinazione finale, cosicché la valutazione di un ritardo dev'essere effettuata, ai fini della compensazione pecuniaria prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, rispetto all'orario di arrivo previsto a tale destinazione (sentenza del 26 febbraio 2013, F., C-11/11, EU:C:2013:106, punti 32 e 33).


21 L'elemento cruciale che ha indotto la Corte ad assimilare il ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla cancellazione di un volo attiene al fatto che i passeggeri di un volo con un ritardo prolungato subiscono, al pari dei passeggeri di un volo cancellato, un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore, che può essere risarcito unicamente con una compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, S. e a. C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 52, 53 e 61; del 23 ottobre 2012, N. e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 54, e del 12 marzo 2020, F., C-832/18, EU:C:2020:204, punto 23). Pertanto, in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale, il diritto a compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 è intrinsecamente connesso all'esistenza di detta perdita di tempo pari o superiore a tre ore.


22 Ne consegue che un passeggero del trasporto aereo che non abbia utilizzato il volo per il quale disponeva di una prenotazione confermata e, grazie a un volo alternativo da lui autonomamente prenotato, sia arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto dal vettore aereo, non ha subito una tale perdita di tempo e non può quindi beneficiare di detto diritto a compensazione pecuniaria.


23 A questo proposito, va ricordato che, conformemente al suo considerando 2, il regolamento n. 261/2004 mira a porre rimedio alle difficoltà e ai "gravi disagi" subiti dai passeggeri durante un trasporto aereo. Orbene, sebbene il fatto di aver dovuto trovare autonomamente un volo alternativo possa rappresentare un disagio per il passeggero del trasporto aereo interessato, un siffatto disagio non può tuttavia essere considerato "grave", ai sensi di tale regolamento, qualora tale passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto (v., per analogia, sentenze del 30 aprile 2020, A.N., C-191/19, EU:C:2020:339, punti da 30 a 33, e del 22 aprile 2021, A.A., C-826/19, EU:C:2021:318, punti 42 e 43).


24 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all'arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.


Sulla seconda questione


25 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda questione. Infatti, quando il ritardo all'arrivo alla destinazione finale di un volo è di meno di tre ore rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto, i passeggeri di tale volo non possono beneficiare della compensazione pecuniaria prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004. È pertanto irrilevante, nel caso di specie, che tali passeggeri si siano presentati o meno in tempo utile all'accettazione, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.


Sulle spese


26 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


P.Q.M.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:


L'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,


devono essere interpretati nel senso che:


non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all'arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.

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