Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei
carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di
assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il
10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento
del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini
giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato
presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento
dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto
dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza.
Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non
procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile
pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la
corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente
Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29
marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile
pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la
sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata
nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato
il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di
riferimento circa la giurisdizione in subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le
indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano
in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce a sua volta quali rapporti
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente
sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al
"personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono
essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo
forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i
compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, è
irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una
assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è
investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel
soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare
della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto assimilate,
nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la
recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della
delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio
2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio 12°), recante "riproposizione di norme
concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si
afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla
contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si
applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini
si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge
regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il
personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del
Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione
della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il
suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano
attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze
di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione
estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato
D.Lgs. n. 165/2001, in quanto - anche questo il giudice ha esattamente
osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto
attribuisce al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati
comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un
periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile
e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di
merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della
presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per
compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello di
cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di
consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente,
Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore,
componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.
Translate
lunedì 4 luglio 2011
CGAS "...I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico. Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. ..."
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento