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lunedì 4 luglio 2011

Consiglio di Stato "...La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli attuali appellati, nella loro qualità di eredi dell'agente di Polizia di Stato ####################, ha annullato il decreto del Ministero dell'interno n. 914 del 6 agosto 1998, concernente il diniego delle istanze formulate dagli interessati, volte alla liquidazione dell'equo indennizzo, in dipendenza  della morte per causa di servizio...."


IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3284
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.  La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli attuali appellati, nella loro qualità di eredi dell'agente di Polizia di Stato ####################, ha annullato il decreto del Ministero dell'interno n. 914 del 6 agosto 1998, concernente il diniego delle istanze formulate dagli interessati, volte alla liquidazione dell'equo indennizzo, in dipendenza  della morte per causa di servizio.
Il Ministero appellante contesta la decisione, mentre le parti intimate resistono al gravame.
2. L'amministrazione sostiene la piena legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, incentrato sull'affermata carenza del nesso di causalità tra l'infermità accertata e  il servizio prestato dall'Agente C..
Al riguardo, il Ministero evidenzia che l'evento letale è derivato da un colpo accidentale partito dalla pistola dello stesso C., mentre questi, nel corso di un servizio di vigilanza a bordo di un'autovettura della Polizia, era intento a pulire l'arma. Pertanto, a  dire dell'appellante, il fatto sarebbe stato determinato unicamente dal  comportamento "incauto" dell'interessato, il quale avrebbe agito senza rispettate le ordinarie regole di diligenza.
3. L'appello è infondato.
L'atto impugnato in primo grado e i pareri da questo richiamato si limitano ad affermare, in modo del tutto generico, che l'Agente C. avrebbe operato "senza tener conto delle specifiche vincolanti norme di regolamentazione".
In tal modo, però, si trascura di considerare che  il collegamento tra la prestazione del servizio e l'evento dannoso non viene necessariamente meno in presenza di comportamenti colposi del dipendente, che abbiano influito, in parte, sulla dinamica concreta dei fatti.
Occorre accertare, infatti, se la condotta del dipendente sia stata idonea a spezzare qualsiasi connessione rilevante con la prestazione del servizio. Nella vicenda in esame non risulta dimostrato, in modo persuasivo, che l'asserita mancanza di diligenza, in  relazione all'utilizzo dell'arma in dotazione, abbia determinato l'interruzione del collegamento eziologico tra il servizio e l'evento letale.
Al contrario, il provvedimento in contestazione non solo omette un'approfondita motivazione di questo aspetto centrale della vicenda, ma trascura di attribuire adeguato rilievo ai circostanziati apporti istruttori (in particolare, la relazione del Dirigente Biagioli), da cui emerge che "l'avvenuta pulizia dell'arma può  essere considerata un'attività rivelatasi indispensabile al fine di rendere l'armamento individuale idoneo a far fronte a situazioni di emergenza connesse al servizio di vigilanza."
4. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Respinge l'appello.
Condanna il Ministero dell'interno a rimborsare agli appellati le spese di lite, liquidandole in complessivi euro duemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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