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lunedì 4 luglio 2011
TAR "...I ricorrenti, tutti appartenenti ed ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Arma dei Carabinieri, deducono la violazione della legge n. 121/81 e della legge n. 216/92, sostenendo il loro diritto ad ottenere, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 121/81, l'equiparazione, ai fini retributivi, all'omologo personale della Polizia di Stato, previa ricostruzione delle singole carriere, la corresponsione delle differenze retributive arretrate, e con la conseguente riliquidazione, per coloro cessati dal servizio, dell'indennità di buonuscita...."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4415
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 18 ottobre 1995, depositato nei termini, il Sig. #################### e gli altri indicati in epigrafe del ricorso hanno proposto gravame per l'accertamento del loro diritto ad ottenere a far data dall'entrata in vigore della legge 121/81 il trattamento erogato ai sovrintendenti ed ispettori di polizia e, limitatamente a coloro che sono cessati dal servizio, ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
I ricorrenti, tutti appartenenti ed ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Arma dei Carabinieri, deducono la violazione della legge n. 121/81 e della legge n. 216/92, sostenendo il loro diritto ad ottenere, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 121/81, l'equiparazione, ai fini retributivi, all'omologo personale della Polizia di Stato, previa ricostruzione delle singole carriere, la corresponsione delle differenze retributive arretrate, e con la conseguente riliquidazione, per coloro cessati dal servizio, dell'indennità di buonuscita.
Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale non ha prodotto alcun scritto difensivo.
Si è parimenti costituito in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica, la cui difesa contesta la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011 la causa è passata in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso non si appalesa fondato.
Va, infatti, precisato che, alla luce della normativa succedutosi nel tempo così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo, il diritto alla equiparazione tra appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della legge n. 121 del 1981, ma, per quanto concerne la concreta individuazione della corrispondenza tra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della legge n. 216 del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire i relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici. Va, peraltro, aggiunto che i benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo in quanto la legge non ha finalità perequative (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del 1995).
Va, inoltre, osservato che, nell'ambito della legge n. 216 del 1992, si prevede una diversa decorrenza del trattamento economico in questione fra i sottufficiali che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole al momento della entrata in vigore del decretolegge, ai quali si riconosce l'equiparazione in oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che non l'hanno ottenuta, in quanto non ricorrenti, ai quali riconosce l'equiparazione solo dal 1 gennaio 1992.
Peraltro su tale circostanza la Corte Costituzionale con la decisione n. 455 del 1993 ha precisato che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta di censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio assume nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore.
Né può, inoltre, giovare alle ragioni dei ricorrenti la sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale che, come lo stesso Giudice delle Leggi ha successivamente più volte ribadito, si è limitata esclusivamente a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella, esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; in nessuno dei suoi contenuti tale decisione ha previsto che tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dei CC. o della Polizia di Stato svolgessero identità di funzioni e
dovessero essere inquadrati all'interno di un unico ruolo, dovendo di conseguenza escludersi che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri con quelli della Polizia di Stato, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa (cfr. in tal senso, C. Cle, ord. N. 439 del 2001).
Può, pertanto, concludersi nel senso che la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici del personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia, perseguita dal legislatore sin dalla legge n. 121 del 1981, non può comportare per il periodo anteriore al 1 gennaio 1992 il riconoscimento dell'identità di posizioni economiche in ragione della differenza di funzioni e di compiti previsti nei rispettivi ordinamenti, apparendo quindi priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge n. 216/92.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila), di cui, euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dei Ministeri del Tesoro e della Difesa e euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dell'Inpdap.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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