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sabato 23 febbraio 2013

ha impugnato il provvedimento del Capo della Polizia che ne ha disposto il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. 28 aprile 1982, n. 335




T.A.R. Sicilia (Lpd) Sez. I, Sent., 14-02-2013, n. 354
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso notificato l'8 luglio 2010, e depositato il successivo 26 luglio, il signor (Lpd), Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento del Capo della Polizia che ne ha disposto il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. 28 aprile 1982, n. 335, dalla Questura di (Lpd)-Squadra (Lpd), alla Questura di (Lpd).
Nel ricorso sono state formulate le seguenti censure:
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241 del 1990 - Eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica, contraddittoria".
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 D.P.R. n. 335 del 1982 - Violazione degli artt. 7, 9 e 10 L. n. 241 del 1990 - Violazione del principio del giusto procedimento".
"Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 55 D.P.R. n. 335 del 1982 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed insussistenza dei presupposti - eccesso di potere per illogicità manifesta - violazione dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento".
Il ricorrente ha chiesto altresì il risarcimento dei danni che assume essere stati prodotti dai provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'amministrazione intimata, producendo una memoria e documentazione.
In prossimità dell'udienza di discussione la difesa ricorrente ha prodotto una memoria di replica.
In data 17 novembre 2012 è pervenuta dall'Avvocatura dello Stato documentazione fuori termine, inserita dalla Segreteria in un plico sigillato, come tale non utilizzata dal Collegio e dalle parti.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012.
2. Viene all'esame del Collegio la legittimità del provvedimento con cui il Capo della Polizia ha disposto il trasferimento d'ufficio dell'odierno ricorrente (comunque all'interno della Questura di (Lpd)).
Il provvedimento è stato adottato, su conforme proposta del Questore di (Lpd), "al fine di restituire la necessaria tranquillità all'Ufficio per lo svolgimento dell'attività istituzionale", nel contemperamento delle "esigenze dell'Amministrazione con quelle del dipendente, nel rispetto di giusta proporzione degli interessi di entrambe le parti".
Tale motivazione si completa, negli atti cui il citato decreto rinvia (prodotti in giudizio dalle difese di entrambe le parti), con riferimento alle emergenze acquisite nel corso di un'attività ispettiva che aveva riguardato la Squadra (Lpd) della Questura di (Lpd) (dalla quale il (Lpd) è stato trasferito), dalle quali è emersa l'esistenza di una situazione di grave conflitto fra alcuni appartenenti alla Squadra stessa.
Le censure proposte dal ricorrente - al di là di alcuni profili meramente formali e motivazionali che appaiono infondati ictu oculi, ad una semplice lettura del provvedimento impugnato, e degli atti cui lo stesso rinvia: inclusi gli atti di partecipazione procedimentale anche in considerazione di quanto affermato dal Consiglio di Stato nella decisione Sez. IV, sent. n. 83/1987: "La diversità di formulazione dell'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (recante ordinamento della Polizia di Stato) rispetto all'art. 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 comporta che l'obbligo della motivazione in ordine alle esigenze di servizio poste a base di un decreto di trasferimento deve essere assolto in maniera assai più dettagliata nel secondo caso, rispetto al primo caso nel quale è sufficiente che il provvedimento dia contezza con formula non stereotipa dei motivi di servizi per il quale è stato adottato" - attengono principalmente a due profili.
Per un verso il (Lpd) lamenta che lo strumento del trasferimento per esigenze d'ufficio sarebbe stato utilizzato per finalità reali diverse da quelle contemplate dalla norma attributiva del potere, vale a dire per finalità latamente sanzionatorie, al di fuori del modulo procedimentale e delle relative garanzie previsti per questa diversa fattispecie.
Per altro verso, il ricorrente allega di essere comunque incolpevole rispetto alla situazione venutasi a creare nella Squadra (Lpd) della Questura di (Lpd), che ha dato causa al provvedimento impugnato (comunque contestato in relazione alla sua connotazione causale e tipologica).
Entrambi i profili di censura appaiono infondati.
3. Quanto al primo, il ricorrente invoca la sentenza di questo T.A.R., n. 450/2012: che ha accolto analogo ricorso di altro appartenente alla Squadra (Lpd) della Questura di (Lpd), anch'egli trasferito d'ufficio, ritenendo fondate le censure relative alla causa del potere esercitato.
L'efficacia di tale sentenza, impugnata dall'amministrazione, è stata però sospesa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 358 del 22 giugno 2012, nella quale si è affermato che "il provvedimento impugnato in prime cure non appare viziato dai profili di illegittimità dedotti dal ricorrente in quella sede".
Al di là di tale rilievo formale, ritiene il Collegio come le censure afferenti la causa del potere esercitato siano comunque infondate.
L'art. 55, terzo comma, del citato D.P.R. n. 335 del 1982, stabilisce che "Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate".
Va precisato che nel caso di specie il trasferimento disposto è un trasferimento meramente funzionale, dal momento che il ricorrente è rimasto nell'ambito della Questura di (Lpd), assegnato - come indicato dalla stessa difesa ricorrente - al Commissariato di (Lpd) (il fatto che la difesa di parte ricorrente qualifichi una "dequalificazione" - pag. 5 della memoria depositata il 28 novembre 2012 - l'impiego di un Ispettore capo di P.S. presso un Commissariato, al di là di ogni altra considerazione esprime una valutazione soggettiva del tutto inconferente ai fini del decidere).
Il bilanciamento con le esigenze anche personali del ricorrente appare pertanto essere stato pienamente soddisfatto.
Il problema di fondo è se sia legittima una motivazione, quale quella in esame, che disponga il trasferimento di un dipendente al fine di restituire all'ufficio di appartenenza del medesimo la funzionalità impedita dal verificarsi di una situazione di oggettiva ingestibilità, al di là dell'accertamento dello specifico coinvolgimento del singolo e della imputabilità allo stesso di tale situazione.
Ad avviso del collegio la motivazione apposta dal Capo della Polizia al provvedimento in esame soddisfa tanto i requisiti formali tanto quelli sostanziali posti dalla norma attributiva del potere.
L'ipotesi normativa di trasferimento "d'ufficio" è, ad una interpretazione sia letterale che funzionale, correlata ad esigenze di buon andamento dell'ufficio.
Dagli atti prodotti in giudizio risulta che la Squadra (Lpd) versava in una situazione di assoluta ingovernabilità a causa delle incomprensioni di natura personale fra alcuni dei suoi componenti (fra i quali si collocava l'odierno ricorrente), sicché del tutto legittimamente l'amministrazione ha proceduto ad una rimodulazione della sua composizione, rimuovendo i fattori soggettivi che - indipendentemente da ogni valutazione, di tipo latamente sanzionatorio, relativa alla imputabilità per tale stato di cose - impedivano "la necessaria tranquillità all'Ufficio per lo svolgimento dell'attività istituzionale".
L'esigenza d'ufficio che legittima il ricorso alla tipologia provvedimentale ex art. 55 D.P.R. n. 335 del 1982 cit., infatti, non deve essere necessariamente legata ad un problema di organico (che rappresenta nozione più ristretta di quella contemplata dalla citata norma attributiva del potere), ma può riguardare qualsiasi esigenza connessa alla gestione ed alla funzionalità dell'ufficio, purché plausibilmente individuata; e purché il trasferimento si ponga, altrettanto plausibilmente, quale misura idonea a ripristinare il buon andamento (e, come detto, nel caso di specie che l'ufficio non funzionasse per le divergenze fra il (Lpd) ed altri, è ampiamente documentato dalle emergenze ispettive in atti, di cui meglio si dirà infra).
Le censure legate a questo profilo sono dunque infondate.
4. Infondate sono anche le censure con le quali si tende ad accreditare l'estraneità sostanziale del (Lpd) ai fattori che hanno causato le criticità riscontrate nella Squadra (Lpd).
Si legge a pag. 4 che la Squadra (Lpd) ha lavorato fino al 2004 in "eccezionale condizione di serenità", incrinata dal trasferimento nella Squadra di "un nuovo collega".
Tale affermazione è più chiara se si analizzano gli atti ispettivi ritualmente prodotti dall'Avvocatura dello Stato.
Nella relazione ispettiva in data 11 aprile 2009 si legge che l'ingresso di nuovi componenti ha avuto l'effetto di "far saltare il consolidato equilibrio che da anni governava la struttura". I nuovi arrivati "poco o per niente inclini al compromesso, abituati a contesti di grande rigore, (....) intendono applicare anche al più 'familiare' contesto della Squadra (Lpd) il rigoroso modus operandi tipico di un ufficio di P.S. entrando così in rapida rotta di collisione proprio con quei fratelli (Lpd) che invece nella Squadra (Lpd) incarnano una diversa filosofia".
E' dunque la singolare pretesa di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato di agire secondo le regole, a spezzare l'"eccezionale condizione di serenità" di cui si parla nel ricorso.
Nello specifico, la relazione ispettiva indica un episodio di denuncia alla locale Procura della Repubblica da parte di alcuni componenti della Squadra (Lpd), in merito al rinvenimento "di attrezzature per la pesca asseritamente già oggetto di formale distruzione".
L'ispettore riferisce che, contestato tale episodio al (Lpd), costui avrebbe replicato che tutto ciò avveniva "in armonia".
Ancora, l'Ispettore riferisce del malcontento del (Lpd) allorché la Squadra (Lpd) ebbe a sequestrare 11.220 kg. di tonno congelato nei confronti di una ditta di lavorazione e inscatolamento di pesce azzurro per inosservanza di norme igienico-sanitarie relative al trasporto.
Il (Lpd) esprime il suo disappunto in quanto trattasi di ditta dalla quale lui ed altri appartenenti alla Squadra acquistavano pesce "ad un prezzo se non di costo, sicuramente di rispetto", il che li induceva, pur in presenza delle riscontrate irregolarità igienico-sanitarie, a "lasciar perdere".
Singolare quanto esprime in proposito il (Lpd) all'Ispettore: "Secondo me sarebbe stato giusto ....avvisarli prima".
Anche volendo prescindere dalla particolare rilevanza degli interessi correlati alle attività in questione (e in primo luogo, dalla tutela della salute pubblica), si tratta di uno spaccato gravissimo, dal quale emerge che l'"eccezionale condizione di serenità" in cui la Squadra (Lpd) operava fino all'avvento degli antagonisti del (Lpd), poggiava su di una situazione a dir poco anomala, su un debordante uso dei poteri connessi alla qualifica, che il (Lpd) in sede ispettiva non smentisce in punto di fatto ma anzi in qualche modo rivendica, condizionato com'è da una impostazione culturale sintomatica di una personale concezione dell'appartenenza alla Polizia di Stato del tutto avulsa dal rispetto delle regole, ed incompatibile con la cura degli interessi della collettività .
Il capovolgimento della realtà fattuale che negli argomenti di censura si pretende di accreditare, per cui dal punto di vista eziologico le ragioni della fine dell'armonia nell'ufficio sarebbero da individuare (non nelle prassi devianti, ma) nella tensione al ripristino legalitario di chi pretendeva di anteporre il rispetto delle regole ad una diversa e malintesa concezione del "rispetto", non può essere accolto, perché in fatto obiettivamente collidente con le complessive emergenze istruttorie (oltre che, sul piano logico, inaccettabile quanto a sottovalutazione, sempre in punto di eziologia del fenomeno, dei comportamenti devianti denunciati, rispetto alle denunce in sé).
Ne consegue l'infondatezza, anche per questa parte del ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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