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sabato 23 febbraio 2013

TAR:" l'interessato è stato dispensato dal servizio per decorso del termine (Lpd) di aspettativa per motivi di salute ed è stato ritenuto inidoneo a transitare nei ruoli tecnici della Polizia di Stato."


Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-02-2013, n. 933
Fatto - Diritto P.Q.(Lpd)
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1 Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce - Sezione III, con sentenza n.17 del 14 ottobre 2010, depositata il 13 gennaio 2011, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto con motivi aggiunti dal signor (Lpd) (Lpd), ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecce, avverso i vari provvedimenti adottati nel 2010 dal Ministero dell'Interno e dalla Commissione Medica Ospedaliera (C.(Lpd)O.) dell' Ospedale Militare di Taranto, con i quali l'interessato è stato dispensato dal servizio per decorso del termine (Lpd) di aspettativa per motivi di salute ed è stato ritenuto inidoneo a transitare nei ruoli tecnici della Polizia di Stato.
Il T.A.R. ha rammentato dapprima le precedenti pronunce (n.2341 e 2344/2009) con le quali i ricorsi del signor (Lpd) sono stati accolti, vuoi per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di dispensa dal servizio, vuoi per carenza di motivazione del giudizio di inidoneità al transito nel ruolo tecnico; ha quindi ritenuto che le nuove conseguenti determinazioni fossero state assunte in sintonia con la specifica normativa vigente in materia a seguito di puntuale istruttoria e con idonea e congrua motivazione riguardo alle infermità accertate e in relazione ai servizi tecnici che l' interessato avrebbe inteso svolgere.
2. Il signor (Lpd), con atto notificato il 31 gennaio 2013 e depositato il 24 febbraio 2012, ha interposto appello riproponendo esplicitamente i motivi già dedotti in primo grado e ritenendo quindi illegittima la sentenza impugnata.
Il T.A.R. infatti avrebbe erroneamente sostenuto che quella normativa richiedesse gli stessi requisiti di idoneità sia per il ruolo tecnico che per quello ordinario mentre nel caso di specie si sarebbe dovuto valutare l'idoneità del ricorrente, già in servizio presso l'Ufficio tecnico-logistico, a taluni servizi tecnici compatibili con le infermità riscontrate (prostatite cronica e vescica iperattiva).
Ribadisce l'erroneità dei prospetti ministeriali e dei dati relativi ai periodi di aspettativa per di più qualificati ex post, l'assenza di qualsivoglia richiesta di essere collocato in aspettativa per malattia, la sostanziale elusione dei precedenti giudicati da parte dell'Amministrazione e la pendenza di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica circa periodo di aspettativa d'ufficio.
3. Il Ministero dell'Interno si è costituito con atto di controricorso depositato dall'Avvocatura generale dello Stato il 3 marzo 2011, richiamando sostanzialmente i contenuti della sentenza impugnata.
4. Con sintetica memoria depositata il 5 dicembre 2012 il signor (Lpd) replica al controricorso, limitandosi a richiamare quanto dedotto in primo grado e nell'appello.
5. La causa, all'udienza pubblica del 1 febbraio 2013, presenti i legali delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è infondato, concordandosi con le puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte dal T.A.R.
I giudici di prime cure hanno invero ricostruito il contenzioso, rammentando le precedenti pronunce favorevoli all'interessato e le specifiche disposizioni in vigore (D.P.R. n. 337 del 1982, D.(Lpd) n. 198 del 2003), quindi hanno dato atto del nuovo procedimento espletato dall'Amministrazione e del conseguente venir meno delle censure che, ritenute fondate, avevano determinato quelle pronunce.
Il Ministero, avviata correttamente la procedura volta alla dispensa dal servizio per inabilità fisica dell'interessato, si è conformato al nuovo giudizio medico rassegnato dalla C.(Lpd)O. di Taranto con il verbale in data 26 gennaio 2010, nell'occasione adeguatamente e congruamente motivato, come sottolineato dal T.A.R., e che si è concluso con la dichiarazione dell' inidoneità fisica a svolgere non specifiche mansioni bensì tutti i compiti assegnati indistintamente al ruolo, tecnico od ordinario, della Polizia di Stato, che sono molteplici e complessi e ricomprendono attività comunque connesse all'espletamento di servizi di ordine pubblico.
La accertata inidoneità fisica a tutti i servizi e la conseguente dispensa dal servizio per inabilità assumono valenza pregiudiziale e decisiva nel caso di specie e rendono prive di pregio le altre più specifiche censure qui riproposte che il T.A.R. ha già disatteso con considerazioni che si condividono e che, per la loro puntualità, non richiedono, anche per esigenze di economia processuale, particolari integrazioni di sorta.
In effetti i contestati provvedimenti dell'Amministrazione risultano adottati in conformità delle norme richiamate e sulla base di specifici conteggi del periodo di assenza per malattia e di documenti di servizio anche successivamente corretti (cfr. prospetto del 12 marzo 2010), che hanno indotto il Ministero a configurare quell'assenza dal servizio, sulla base delle disposizioni vigenti, come aspettativa d'ufficio e di conseguenza a disporre, per l'appunto, la dispensa dal servizio stesso.
Non si ravvisa infine, come affermato sempre dal giudice di primo grado, alcuna elusione dei precedenti giudicati, posto che, come già evidenziato, il Ministero ha espletato un nuovo procedimento depurato doverosamente dei vizi censurati dal T.A.R. così esercitando un potere che comunque l'Amministrazione aveva mantenuto.
7. Ne consegue che l'appello va respinto così confermando la sentenza impugnata.
Tenuto conto della particolarità del caso si dispone la compensazione delle spese del grado.
P.Q.(Lpd)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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