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sabato 23 febbraio 2013

TAR" Alla medesima lite, che riguarda le pretese economiche avanzate da un dipendente civile del Ministero della Difesa, in definitiva, non può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 3, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato"


FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 14-02-2013, n. 221
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il signor (Lpd) è stato inquadrato nel profilo professionale di operatore amministrativo-quinta qualifica funzionale-, con decorrenza giuridica dal 16 settembre 1982 ed economica dal 16 settembre 1983. A seguito dell'inquadramento definitivo il trattamento economico è stato stabilito con D.M. 21 dicembre 1993, n. 556, con riconoscimento economico della prima abbreviazione temporale e tali benefici, di cui all'articolo 20 del R.D. 23 ottobre 1919, sono stati conservati al momento del passaggio all'impiego civile.
Con D.M. 24 marzo 1994 le abbreviazioni sono state bloccate in ossequio alla circolare ministeriale 30 aprile 1990 n. 35.
Il trattamento economico veniva nuovamente determinato con D.Dirig. 28 ottobre 2004 e infine con l'impugnato decreto 8 agosto 2006 prot n. 53.655, trasmesso anche con nota 7 marzo 2007 del Comando logistico A.M.- Servizio Commissariato e Amministrazione - Direzione territoriale di amministrazione di Bari.
Tale atto, che attribuisce la posizione economica area B2, ex quinta qualifica funzionale, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 giugno 2003 (articolo 20, commi secondo, terzo e quarto) ha disposto il blocco delle abbreviazioni già riconosciute.
Contro tale determinazione stipendiale il dipendente deduce i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; contraddittorietà con precedenti determinazioni favorevoli dello stesso Ministero;
violazione del principio del contrarius actus e violazione dei principi che regolano l'autotutela;
2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079; violazione di legge con riferimento all'articolo 47 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 866 e all'articolo 13 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.
In definitiva, da un lato, il ricorrente si duole del difetto di motivazione dell'atto, carenza aggravata dalla circostanza che, nella fattispecie, si tratta di un atto emesso nell'esercizio dell'autotutela.
Dall'altro, denuncia che, in contrasto con l'articolo 202 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato dall'articolo 12 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sia stato violato il divieto di reformatio in peius ed evidenzia che l'articolo 47 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 866 e l'articolo 13 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, individuando i criteri per la determinazione della retribuzione individuale di anzianità, hanno fatto salvi i diritti acquisiti (che, nel caso concreto, comprendono le abbreviazioni di legge).
Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 gennaio 2013 la causa è stata riservata per la decisione, dopo che il Presidente ha indicato, quale questione rilevata d'ufficio, quella relativa alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
Sulla controversia, come sopra sintetizzata, infatti, si è più volte pronunciato il Giudice amministrativo (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 settembre 2004, n. 5919; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 24 ottobre 2006, n. 10967, adottando soluzioni interpretative poi recepite anche dalla Corte di cassazione, in particolare, nella sentenza delle Sezioni unite civili, 18 dicembre 2009, n. 26642 e nell'ordinanza della Sez. VI - Lavoro 23 luglio 2012, n. 12850). Alla medesima lite, che riguarda le pretese economiche avanzate da un dipendente civile del Ministero della Difesa, in definitiva, non può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 3, comma primo, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e, pertanto, deve trovare conferma il riparto di giurisdizione disciplinato, in materia, dall'art. 69, comma settimo, secondo cui "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" (Cassazione civile, Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6422).
In conclusione, a norma dell'articolo 11 del codice del processo amministrativo, il Collegio deve declinare la giurisdizione in relazione al ricorso, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Dispone la compensazione delle spese di lite, giustificata dall'intera vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. adito, indicando come competente il giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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