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sabato 23 febbraio 2013

TAR:"istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: 1) cervicocefalogia cronica con riacutizzazioni ricorrenti per cervicoartrosi; 2) dorsalgia di tipo posturale; 3) lombalgia cronica da artrosi lombare; ernia discale L5- S1 a sinistra; 4) piede piatto traverso bilaterale; 5) infarto miocardio acuto"

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-02-2013, n. 160
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il presente ricorso il Carabiniere Appuntato Sc. G.C. in servizio presso la Stazione Carabinieri di (Lpd) premette in punto di fatto di aver presentato rispettivamente in data 14.2.2007 e 9.10.2009 formali istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: 1) cervicocefalogia cronica con riacutizzazioni ricorrenti per cervicoartrosi; 2) dorsalgia di tipo posturale; 3) lombalgia cronica da artrosi lombare; ernia discale L5- S1 a sinistra; 4) piede piatto traverso bilaterale; 5) infarto miocardio acuto; che la pratica è stata inviata al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, affinché tale organo provvedesse alla prescritta visita medico - collegiale per l'accertamento delle infermità allegatamente dipendenti da causa di servizio; che in esito alla visita, la C.M.O. di Roma, con verbale 20.7.2007 n. A90707395 ascriveva le predette infermità nella "categoria A7 della Tab.B, annesse al D.P.R. n. 834 del 1981; che il dipendente veniva, per altro, ritenuto idoneo al servizio militare incondizionato nell'Arma CC"
A sostegno dell'introdotta impugnativa il ricorrente deduce: eccesso di potere per illogicità ed insufficienza della motivazione errata valutazione dei fatti di servizio e della documentazione allegata, violazione di legge
Non si è costituito in giudizio l'Amministrazione militare intimata
Alla udienza del 24.1.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La presente controversia si incentra essenzialmente sulla asserita illegittimità del decreto n. 6702/10 con il quale - sulla base dei pareri resi dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio - il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione 8^ Sezione Equo Indennizzo, ha negato il riconoscimento della sussistenza della causa di servizio per le patologie, in motivazione evidenziate, sia di natura ortopedica (parere n. 39704/08), sia di natura cardio-circolatorie (parere n. 10559/2010)
Il ricorrente contesta la conclusione del Comitato competente - e di conseguenza del Ministero della Difesa - lamentando, sostanzialmente, un difetto d'istruttoria oltre che per l'omessa verifica dell'anamnesi personale del dipendente anche nella valutazione della natura degli incarichi e mansioni svolte dallo stesso nel corso della carriera, che certamente avrebbero fatto propendere per una diversa conclusione circa la sussistenza della correlazione tra servizio espletato e patologie sofferte, come per altro confermato dagli esiti della consulenza tecnica prodotta dalla parte ricorrente.
In merito il Collegio ricorda che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità c.d. "tecnica" da parte del Comitato all'uopo costituito (ora Comitato di Verifica delle Cause di Servizio che ha sostituito il precedente Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), che formula un giudizio secondo criteri propri delle scienze mediche in relazione a categorie previamente fissate e individuate quali parametri di indagine specifica (natura endogena o esogena della patologia, sussistenza di fatti determinanti o concausanti, collegamento di detti fatti, secondo criteri logici, al servizio prestato). Come tali, i giudizi (medico-legali) discrezionali espressi da organi tecnici (nel caso di specie ai fini dell'accertamento della dipendenza di un'infermità di un dipendente da causa di servizio) sono sottratti in linea di principio al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che risulti un palese difetto di motivazione, una presenza macroscopica di vizi logici o un evidente contraddittorietà o contrarietà a dati di fatto (Cons. Stato, Sez. IV, 19.5.07, n. 1972 e 20.1.06, n. 141; TAR Campania, Na, Sez. IV, 14.12.06, n. 10555 e Sez. VII, 4.7.07, n. 6473; TAR Toscana, Sez. I, 7.2.06, n. 321; e TAR Puglia, Le, Sez. III, 9.9.05, n. 4189).
L'evoluzione giurisprudenziale successiva al primo significativo arresto in argomento di cui a Cons. Stato, Sez. IV, 9.4.99, n. 601, ha poi precisato che qualora un ente pubblico deve applicare una norma tecnica cui una regola giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta il potere di discrezionalità tecnica attribuito all'ente in questione è sindacabile non solamente in base al mero controllo formale ed estrinseco sull'"iter" logico seguito per giungere alla determinazione conclusiva secondo canoni di congruità e ragionevolezza ma è anche censurabile per l'attendibilità o meno delle operazioni tecniche condotte, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, mediante accesso diretto al quadro fattuale che costituisce il presupposto stesso di legittimità del provvedimento contestato in sede giudiziale (Cons. Stato, Sez. VI, 11.4.06, n. 2001; TAR Lombardia, Bs, Sez. I, 16.6.08, n. 655 e 8.11.06, n. 1383).
Tale accesso, però, non è sempre automaticamente percorribile - sì che ogni volta che si sia in presenza di discrezionalità tecnica si debba necessariamente dare luogo a tale indagine - ma solo allorquando sussistano elementi idonei forniti dal ricorrente che siano in grado di far considerare la necessità di rivalutare la correttezza del criterio tecnico e del processo applicativo seguiti dall'Amministrazione.
Nel caso di specie si legge che il Comitato non ha riconosciuto:
- l'infermità "spondilodiscoartosi cervico lombare lombare" come dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di fatti dismetabolico degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali; I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture di dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti.. sull'insorgenza e sul ricorso di tali alterazioni, invocati eventi di servizio non si appalesa o tali da assurgere a fattori causali o con causali efficienti e determinanti.
- l'infermità "piede piatto traverso bilaterale" come dipendente da fatti di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo con causale efficiente determinante, tenuto conto del peculiare natura della patologia di cui trattasi.
Più specificamente, trattasi di due separate istanze relative alle patologie suindicate, respinte su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, e dopo che invece la competente Commissione Medica Ospedaliera si era espressa nel senso della dipendenza delle affezioni dal servizio.
Sostiene il ricorrente che tale motivazione sarebbe sostanzialmente errata o quantomeno insufficiente perché lo stress psichico accumulato nello svolgimento dei servizi espressamente richiamati costituirebbero invece valido presupposto eziologico per il collegamento tra le patologie e causa di servizio, tenuto conto .."dei gravosi servizi di vigilanza, esterna ed interna, nonché effettuati nei riguardi di obiettivi sensibili, svolti dal militare, in condizioni climatiche spesso avverse. ".
Il ricorso è infondato.
Osserva, al riguardo, il Collegio che le suesposte osservazioni non costituiscono fondamenti certi per individuare circostanze tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, così da far ritenere l'evento patologico imputabile direttamente all'attività svolta e, conseguentemente, da far ritenere la motivazione addotta dal Comitato come palesemente irragionevole o contraddittoria.
In particolare, non possono trovare positiva delibazione le doglianze adombrate dal ricorrente, il quale dal contrasto fra il parere del Comitato di Verifica, sul quale si è fondato il rigetto delle istanze, e l'opposto avviso in precedenza espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera desume l'esistenza, nella specie, di un dovere motivazionale particolarmente intenso in ordine alla conclusione della ritenuta non dipendenza dal servizio delle patologie accusate.
Al contrario, come osservato, la consolidata giurisprudenza in materia è nel senso di ritenere che la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei componenti del Comitato, organo nel quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, e la più completa istruttoria da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta; con la conseguenza che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata al parere obbligatorio reso dal Comitato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2011, nr. 6180; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, nr. 1115; id., 17 ottobre 2008, nr. 5054; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, nr. 6333).
Ne discende, fra l'altro, che la semplice non coincidenza tra il parere del Comitato e l'avviso espresso dalla C.M.O., proprio in ragione del ben diverso livello di approfondimento rimesso a ciascun organo, è inidonea a configurare un vizio del provvedimento di diniego suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo.
Al riguardo, va rimarcato che il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.
Più in generale, si è affermato che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, nr. 404; id., 9 marzo 2010, nr. 3827).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le relative spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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