T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-02-2013, n. 1772
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso, notificato il 13 novembre 2007 e depositato il successivo 12 dicembre, l'interessato, quale app.sc. appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al conseguimento del beneficio dell'equo indennizzo a seguito di tre distinte domande relative ad altrettante patologie ("segni di stasi venosa superficiale", "sinusopatia cronica" e "iniziali segni di cervicoartrosi").
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa il quale ha eccepito nel merito l'infondatezza delle doglianze prospettate.
All'udienza del 30 gennaio 2013 la causa è stata posta in decisione.
L'unico motivo di doglianza è rivolto a contrastare le valutazioni tecnico discrezionali enunciate nel proprio parere dal Comitato di Verifica per la Dipendenza della Causa di Servizio.
Sul punto il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell'art. 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di precedenti giurisprudenziali applicabili al caso di specie.
Infatti, allo scopo è sufficiente rilevare che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti rientrano nella discrezionalità tecnica degli Organi a ciò preposti, i quali pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su detti giudizi è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2011 n. 1885 e 31 marzo 2009 n. 1889 e TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III, 17 dicembre 2010 n. 4248).
Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze anche con riferimento alla legittimità della procedura di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio respinge il ricorso perché infondato.
Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte istante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore dell'Amministrazione resistente e per essa all'Avvocatura Generale dello Stato, distrattaria per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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