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sabato 23 febbraio 2013

TAR:"domanda di trasferimento presso la Legione CC (Lpd), ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di garantire la dovuta assistenza ad alcuni congiunti affetti da gravi patologie."





T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 232
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Nel gennaio 2012 il Maresciallo dei Carabinieri (Lpd), effettivo presso la stazione CC di (Lpd) (Lpd), presentava domanda di trasferimento presso la Legione CC (Lpd), ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di garantire la dovuta assistenza ad alcuni congiunti affetti da gravi patologie.
L'istanza indicava come persone bisognose di assistenza i suoceri del ricorrente (invalidi ai sensi della L. n. 104 del 1992) e la nonna paterna della di lui moglie, tutti residenti a (Lpd) (Lpd), e rappresentava l'indisponibilità di altri soggetti in grado di sopperire a tale incombenza, al di fuori della moglie del ricorrente, occupata con contratto di lavoro part-time nel Comune di (Lpd) (Lpd).
A seguito di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, cui faceva seguito il deposito di una memoria di deduzioni da parte del richiedente, l'amministrazione rigettava motivatamente la domanda di reimpiego con Provv. datato 3 maggio 2012.
2) Avverso tale provvedimento è stato radicato il presente procedimento.
2.1) Parte ricorrente eccepisce innanzitutto la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, nel quale vengono esposti motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di reimpiego riconducibili, sostanzialmente: a) alla situazione organica deficitaria della Legione Carabinieri Piemonte, a fronte di quella esuberante della Legione (Lpd); b) al giudizio di "media rilevanza" della patologia dei congiunti bisognosi di assistenza, reso dal competente organo sanitario; c) alla presenza in loco di altri familiari in grado di prestare, all'occorrenza, adeguato supporto assistenziale.
La carenza di motivazione viene argomentata dal ricorrente con particolare riguardo al contenuto criptico del giudizio di "media rilevanza" espresso dalla Direzione della Sanità, trattandosi di valutazione non decifrabile nel suo iter logico-giuridico, non supportata dalla indicazione dei criteri posti a suo fondamento, e, in definitiva, integrante niente più che una motivazione apparente.
In secondo luogo si lamenta il fatto che il cennato parere non sia stato reso disponibile al ricorrente, come imposto dall'art. 3 comma 2 L. n. 241 del 1990.
2.2) Ulteriore censura viene mossa all'operato dell'amministrazione - sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza -per avere questa illogicamente valutato di "media rilevanza" delle patologie per le quali alcuni congiunti (la suocera del ricorrente e la nonna della di lui moglie) sono stati invece riconosciuti gravemente invalidi, ai sensi della L. n. 104 del 1992. Sempre sul punto viene ribadita l'impossibilità per gli altri familiari, eccezion fatta per la moglie, di garantire la doverosa assistenza e cura ai soggetti bisognosi.
2.3) Ancora, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5 L. n. 104 del 1992 e s.m.i. e dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, il ricorrente sostiene l'infondatezza della motivazione relativa all'esuberante condizione organica, nel ruolo Ispettori, delle Legioni (Lpd) e Toscana, avendo l'amministrazione stessa individuato, nell'ambito della procedura automatizzata dei trasferimenti (cd. "GETRA"), 2 posti di Ispettore, per ciascuna delle Legioni di interesse, per l'anno 2012.
3) Con ricorso per motivi aggiunti l'impugnazione è stata estesa alla nota/appunto del Comando generale dell'Arma del Carabinieri - Direzione di Sanità del 29.02.2012, ed integrata dai seguenti ulteriori motivi.
3.1) Viene nuovamente censurata l'inconsistenza motivazionale del parere della Direzione di Sanità del Comando generale e del provvedimento negativo del 03.05.2012, fondato per relationem sul primo, trattandosi di documenti apodittici, del tutto privo di riferimenti specifici al caso in esame.
3.2) Viene inoltre posta in rilievo la contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e i pareri resi dalla cd. "scala gerarchica", la quale, espressasi favorevolmente in ordine al richiesto trasferimento definitivo, nulla avrebbe evidenziato in ordine alla delineata "deficitaria condizione organica del Comando cedente", riconoscendo per contro la "gravità ed eccezionalità" delle motivazioni addotte dal militare.
3.3.) Si lamenta, ancora, l'errata applicazione dell'art. 33 L. n. 104 del 1992, ai sensi del quale, a seguito della novella del 2010, non sono più richiesti i requisiti della cd. "continuità ed esclusività" nell'assistenza, quali necessari presupposti del beneficio.
3.4) Si sostiene, infine, che le difese formulate dall'amministrazione nella propria memoria difensiva in giudizio, si tradurrebbero in un'integrazione "postuma" della motivazione, impropria e illegittima.
4) Il ricorso non pare meritevole di accoglimento.
Va premesso, innanzitutto, che il procedimento poi conclusosi con il provvedimento qui impugnato è stato avviato da un'istanza formulata ai sensi dell'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri. L'articolo dispone: "i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".
L'istanza di trasferimento inoltrata dal ricorrente fa esplicito ed esclusivo richiamo all'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, in forza del quale viene appunto invocato "un trasferimento, anche in deroga alla disciplina ordinaria".
Si tratta di disposizione che contempla la possibilità di derogare, sul presupposto di situazione personali particolarmente delicate, alle ordinarie disposizioni in materia di impiego, che impongono un periodo minimo di permanenza presso il reparto di destinazione.
Il riferimento alla L. n. 104 del 1992 è contenuto invece nelle osservazioni del 18.03.2012, presentate dal ricorrente in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi. Il richiamo, tuttavia, non viene speso per dare fondamento giuridico alla richiesta di trasferimento, essendo questa formulata - come ribadito nelle conclusioni rinnovate in calce alle osservazioni - ai sensi dell'398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il cenno alla L. n. 104 del 1992 compare, infatti, unicamente nel contesto della rappresentazione della condizione sanitaria dei congiunti bisognosi di assistenza, due dei quali, appunto, dichiarati invalidi ai sensi della L. n. 104 del 1992. Esso, quindi, assume rilevanza del tutto marginale e non incide sulla cornice normativa nella quale va inquadrato il ricorso in oggetto, rinvenibile unicamente nella disciplina dettata dall'art. 398.
5) Occorre quindi procedere alla disamina del primo motivo di ricorso, riguardante la consistenza e l'intellegibilità del parere espresso dalla direzione sanitaria.
Sul punto occorre rilevare, in dissenso dalle argomentazioni di parte ricorrente, che - nelle procedure del tipo in oggetto - la funzione di detti pareri sanitari non è quella di attestare, con una valutazione di merito, la gravità della patologia sofferta dal congiunto (trattandosi di riscontro già operato dalle commissioni medico - legali), ma di formulare un giudizio circa l'incidenza del provvedimento di trasferimento richiesto sull'esigenza assistenziale prospettata.
Tanto si evince dalla formulazione testuale del parere, secondo cui "le motivazioni sanitarie addotte dal militare sono da considerarsi di media rilevanza ai fini della concessione del trasferimento definitivo richiesto".
In altri termini, la finalità del giudizio contenuto nel parere è quella di valutare l'utilità della movimentazione del militare in relazione allo scopo assistenziale rappresentato: nel contesto di tale ponderazione, assumono rilievo le motivazioni sanitarie addotte, poste in correlazione con le palesate esigenze assistenziali.
5.1) Rispetto a quanto precisato, le censure svolte in ricorso appaiono non pienamente conferenti, in quanto attribuiscono un'impropria rilevanza al suddetto parere sanitario, anche in considerazione degli ulteriori argomenti che hanno concorso a motivare il provvedimento di diniego.
6) A questo proposito occorre richiamare l'attenzione sui concomitanti profili motivazionali espressi dall'amministrazione con riguardo sia alla presenza in loco di altri familiari in grado di prestare, all'occorrenza, adeguato supporto ai congiunti; sia alla situazione organica della Legione Carabinieri Piemonte e della Legione (Lpd).
6.1) Sotto il primo profilo, l'atto impugnato fa riferimento alla presenza sul posto della moglie del ricorrente, quale soggetto in grado di garantire la necessaria assistenza ai congiunti, compatibilmente con le proprie esigenze personali e professionali. L'argomento impiegato va letto alla luce del principio secondo cui la necessità assistenziale del congiunto non deve essere obbligatoriamente soddisfatta con una presenza personale, che postuli quindi un indispensabile trasferimento, ma può realizzarsi anche mediante una buona organizzazione mediata delle cure necessarie. In questo senso, il concetto di indisponibilità degli altri congiunti a prestare assistenza deve ravvisarsi nella sussistenza di condizioni di salute tali da precludere l'assistenza anche in forma meramente organizzativa, mentre non può desumersi dalla sussistenza di ordinarie incombenze di una normale vita quotidiana, quali un attività lavorativa o l'educazione del proprio figlio (Cons. St., sez. IV, 18 aprile 2012, n. 2280; sez. III, 07 marzo 2012, n. 1293).
6.2) Quanto al secondo profilo, attinente alla condizione degli organici nel reparto di appartenenza del ricorrente e in quello di possibile destinazione, il provvedimento è chiaro nell'evidenziare la deficitaria condizione organica nel ruolo Ispettori della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, a fronte di quella esuberante delle Legioni (Lpd) e Toscana, che non necessitano di ulteriori alimentazioni. Di tale situazione si è dichiarato consapevole lo stesso ricorrente, come si desume dalla lettura della memoria di osservazioni del 18.03.2012 (cfr. pag. 4 e 5), depositata in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi.
6.3) Il ricorrente, tuttavia, pone in evidenza come nell'anno 2012 siano stati resi disponibili dei posti nel ruolo di Ispettori Marescialli, sia in (Lpd) che in Toscana.
Il rilievo non appare pertinente. Esso fa riferimento - come chiarito dalla difesa della parte resistente - ad una procedura automatizzata di trasferimenti a comando tra differenti comandi di Corpo/Legione, finalizzata a garantire una mobilità minima, programmata rendendo disponibile una aliquota minima di posti, anche su sedi sature, quindi prescindendo dalla valutazione della condizione degli organici, in modo da consentire il riavvicinamento dei militari ai loro luoghi di origine (cfr. circolare n. 94001 - 1/IT23-4 di prot. Pers. Mar. sub doc. 6 fasc. conv.).
La disposizione speciale di cui all'art. 398 va letta in maniera disgiunta e alternativa rispetto alla prima, in quanto opera in deroga alla disciplina ordinaria e su presupposti che vengono valutati caso per caso a fronte di istanze specifiche e motivate.
Pertanto, appare impropria la deduzione di parte ricorrente, in quanto finalizzata a trarre spunti argomentativi sulla base della comparazione di procedure disomogenee per finalità e regole di svolgimento.
7) Altro profilo di censura attiene all'asserita contraddittorietà del provvedimento di diniego rispetto ai precedenti pareri espressi dalla scala gerarchica.
Va innanzitutto chiarito, in proposito, che i tre pareri adottati dal Comandante della Compagnia di (Lpd) (in data 17.01.2012), dal Comandante del Comando Provinciale di (Lpd) (in data 19.01.2012) e dal Comandante dell'Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta (in data 30.01.2012), si collocano in una fase di avvio della procedura di esame della domanda di trasferimento e assolvono, rispetto a questa, una funzione di carattere conoscitivo e istruttorio. Essi, pertanto, assumono rilevanza per gli aspetti di specifica competenza dei soggetti interpellati, e quindi con riguardo al tema del potenziale impatto del trasferimento sull'assetto degli organici e sulla funzionalità del reparto di appartenenza. Va invece ridimensionato - per intuibile difetto di qualificata competenza - il loro apporto valutativo in ordine alle motivazioni sanitarie addotte a supporto dell'istanza di trasferimento.
Ciò posto, i pareri concordemente evidenziano problematiche connesse alla vacanza organica nel ruolo conseguenti al trasferimento del maresciallo, e sotto questo profilo confermano le ragioni ostative esplicitate in termini conformi nel provvedimento di diniego.
8) In conclusione, il complesso di circostanze esposte nel provvedimento impugnato appare idoneo ad integrare una sufficiente esplicazione delle ragioni ritenute ostative all'accoglimento dell'istanza di trasferimento e, al contempo, non appare censurabile sotto il profilo del ragionevole bilanciamento delle esigenze del ricorrente con quelle organizzative dell'ente di appartenenza.
Le argomentazioni difensive svolte in sede di giudizio dalla parte resistente nulla hanno aggiunto al sintetico ma compiuto corredo motivazionale del provvedimento.
Circa l'assolvimento dell'obbligo ex art. 3 L. n. 241 del 1990, resta da rilevare che l'atto menzionato per relationem (contenente il parere sanitario) è stato reso disponibile e accessibile a norma di legge, essendo stato portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario mediante indicazione della sua tipologia e delle sue conclusioni, sicché appare irrilevante che lo stesso non fosse allegato o riprodotto testualmente nel provvedimento (cfr. ex multis T.A.R. Napoli sez. I,18 settembre 2012, n. 3889; T.A.R. Toscana sez. III, 12 giugno 2012, n. 1127).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Stante la natura e la peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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