T.A.R. Lazio (Lpd) Sez. I, Sent., 20-02-2013, n. 183
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 26 maggio 2010 e depositato il successivo 23 giugno, il sig. (Lpd)., premesso di essersi arruolato nella Polizia di Stato il 27.7.1998 e di prestare servizio presso la Sezione Polizia Stradale di (Lpd), ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale la Commissione Medica di Seconda Istanza, convocata (ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001) a seguito della non accettazione da parte del ricorrente del giudizio clinico e medico legale formulato dalla C.M.O. di Roma, ha giudicato l'interessato "permanentemente non idoneo al servizio d'Istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto. Si idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza o di altre Pubbliche Amministrazioni dello Stato. Controindicate attività di servizio particolarmente onerose e stressanti per la sfera psichica".
In pratica, è accaduto che l'Amministrazione, a seguito del prolungato manifestarsi di disturbi di tipo psicologico, ha ritenuto il ricorrente non idoneo alla detenzione e al porto dell'arma di ordinanza e allo svolgimento di un lavoro insidioso e stressante come quello nella Polizia di Stato.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Eccesso di potere; violazione della Circolare dell'11.10.1996 n. 333.A9807 Ac del Ministero dell'Interno.
Non è stato rispettato l'iter procedimentale fissato a garanzia del ricorrente, in quanto questi sarebbe stato reiteratamente convocato presso la C.M.O. di Roma senza essere stato edotto delle ragioni della richiesta e delle finalità perseguite.
II) Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Appare evidente l'illogicità, la contraddittorietà e l'insufficiente motivazione dei giudizi espressi nei verbali di visita della Commissione di Seconda Istanza.
Dall'esame del loro contenuto, infatti, si evince che le conclusioni sono illogiche e contraddittorie rispetto a quanto emerso non solo dai test effettuati e dalla visita psicologica ma anche dalle risultanze del certificato medico rilasciato dalla ASL di (Lpd) e prodotto dal ricorrente.
3) Con atto depositato in data 16 dicembre 2010, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e quello della Difesa.
4) Con ordinanza n. 307 dell'8 luglio 2010, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2010, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Non coglie nel segno la prima censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative.
8) In realtà, come spiegato dall'Amministrazione (cfr. relazione prot. 1323 del 27.10.2010 e relazione prot. 7890 del 26.5.2011 in atti) il ricorrente già in data 14.4.2009 veniva riconosciuto affetto da "elementi di disturbo dell'adattamento con ansia e tratti di impulsività e labilità"; per tale infermità veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio d'Istituto nella P.di S. per giorni quaranta; detto giudizio veniva accettato dall'interessato.
In data 26.6.2006, veniva riconosciuto affetto da "elementi di disturbo dell'adattamento con ansia e tratti di impulsività e labilità da ricontrollare; per tale infermità veniva giudicato, temporaneamente non idoneo al servizio per giorni sessanta; anche tale giudizio medico-legale veniva accettato dall'interessato.
In data 6.11.2009, veniva riconosciuto affetto da "persistenti elementi di disturbo dell'adattamento con ansia, deflessione dell'umore e tratti di impulsività e labilità"; per detta infermità veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio d'Istituto per giorni quaranta; questa volta l'interessato non accettava il giudizio clinico e medico legale formulato dalla C.M.O. di Roma e proponeva ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, alla Commissione Medica di Seconda Istanza.
In occasione della visita medica collegiale effettuata in data 16.12.2009, il ricorrente, reso edotto della possibilità di essere assistito durante tutte le fasi delle visite specialistiche e durante la seduta conclusiva della Commissione da un medico di fiducia, dichiarava di rinunciare a tale facoltà.
E' evidente, quindi, che il ricorrente, contrariamente a quanto affermato, era ben consapevole delle finalità della visita medica collegiale cui è stato sottoposto e delle ragioni che hanno portato a tale procedura, nonché della possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia.
9) Anche il secondo motivo di impugnazione è privo di fondamento.
10) Sul punto giova ricordare che "Il giudizio della commissione medica sull'idoneità fisica del personale militare costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica ed è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale solo per macroscopico travisamento di fatto, illogicità o incongruenza delle conclusioni; di conseguenza, in questi limitati ambiti, il giudizio amministrativo deve limitarsi alla valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto, la cui mancanza può rilevare sotto il profilo del difetto di istruttoria o di motivazione e può estendersi ai contenuti delle valutazioni medico-legali della commissione medica, solo quando queste appaiano caratterizzate da manifesti vizi di irrazionalità o incongruenze" (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448).
11) Tanto premesso, il giudizio impugnato con l'odierno ricorso appare affatto immune da manifesti vizi di irrazionalità e incongruenze.
12) Al contrario, i giudizi espressi a seguito dei diversi accertamenti specialistici e medico legali cui il ricorrente è stato nel tempo sottoposto, unitamente alle relazioni di servizio dei colleghi e del superiore, richiamate nel ricorso e prodotte in giudizio, attestano la coerenza e razionalità del giudizio espresso dalla Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma impugnato con l'odierno gravame.
13) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.
14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di (Lpd) (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 571/2010, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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