Translate

domenica 11 dicembre 2016

Cassazione: Il delitto di violenza sessuale commesso con minaccia ed abuso della qualifica di pubblico ufficiale



Il delitto di violenza sessuale commesso con minaccia ed abuso della qualifica di pubblico ufficiale
 
(Sezione terza, sentenza n. 19919/10; depositata il 26 maggio)
Cass. pen. Sez. III, (ud. 15-04-2010) 26-05-2010, n. 19919
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 27 marzo 2009, ha ritenuto C. A. e T.M. responsabili del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p. per avere, in concorso tra di loro ed abusando della qualifica di Pubblici Ufficiali (agenti di Pubblica Sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni) condotto le cittadine extracomunitarie V.M., T.T., R.A. nel Commissariato ove le costringevano ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di rimpatriarle.
Innanzi tutto, i Giudici hanno ribadito la legittimità delle ordinanze con le quali il Tribunale aveva escluso la ammissione di alcuni testi, recuperato le dichiarazioni rese da tale B. a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, ritenuto non necessaria la riaudizione dibattimentale della V.; indi, la Corte ha parzialmente accolto le istanze difensive di rinnovazione del dibattimento.
Nel merito, i Giudici hanno reputato di fondamentale rilevanza, per corroborare la tesi accusatoria, la deposizione della T. il cui racconto, pieno di credibili particolari, è stato ritenuto attendibile; la donna ha specificato le modalità con le quali gli imputati, quando erano di pattuglia notturna, prelevavano lei e le altre parti lese sulla strada, ove esercitavano la prostituzione, le conducevano nel Commissariato ove le convincevano ad avere rapporti sessuali prospettando, in caso di rifiuto, la loro espulsione.
Prima di esaminare le deposizione della V., imputata in un reato connesso (che ha reso accuse analoghe a quelle della T.), la Corte ha esplicitato i principi di valutazione di questo tipo di dichiarante.
I Giudici hanno concluso che la dichiarante fosse credibile (per degli indici di affidabilità che saranno in prosieguo precisati) ed hanno evidenziato come le sue asserzioni trovassero conforto, oltre che nelle dichiarazioni della T., in quelle di altri testi tra le quali la F. e la S. e l'Ispettore Ci..
Indi, i Giudici hanno disatteso la prospettazione delle Difese che avevano sostenuto che il processo fosse l'esito di denuncie calunniose o di un complotto ordito da tale G., inserito in ambienti criminali.
L'ultima parte della sentenza è dedicata alla confutazione delle critiche difensive, tra le quali, quella che i rapporti sessuali in Commissariato non potevano sfuggire alla attenzione dei colleghi.
Infine, la Corte ha reputato equo condannare ogni imputato alla pena di anni sette di reclusione senza la concessione delle attenuanti generiche.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
Nei ricorsi che, sebbene non del tutto coincidenti, possono essere trattati congiuntamente, gli imputati deducono:
- che sono illegittime le ordinanze con le quali è stata disattesa la richiesta di audizione dibattimentale della V., escussa in incidente probatorio perchè le novità emerse rendevano applicabile la regola dell'art. 190 bis c.p.p.;
- che non sono stati ammessi i testi richiesti a conforto della tesi di un "complotto" ordito dal G. ai danni degli imputati con considerazioni che si pongono in stridente contrasto con le regole codicistiche;
- che sono state disattese con ragionamenti autoreferenziali le confutazioni difensive sulla inattendibilità della V., tema che avrebbe dovuto essere affrontato con maggiore cautela: la donna si è decisa ad accusare gli imputati due anni dopo l'inizio della collaborazione, ha ritrattato nel processo principale, è già stata ritenuta inattendibile da vari Giudici e ha formulato accuse che si sono rilevate non veritiere;
- che la genetica inaffidabilità della propalante non è superata dalla audizione delle testi che sostanzialmente sono de relato ed inaffidabili;
- che, relativamente alla T., la Corte non ha risposto ai punti critici che ne rilevavano l'inattendibilità;
- che i Giudici hanno banalizzato le incongruenze delle dichiarazioni delle donne omettendo un serio scrutinio sulla loro credibilità e non tenendo conto dei benefici dei collaboratori di giustizia;
- che le dichiarazioni delle parti lese e dei testi non sono coincidenti;
- che, nello escludere le attenuanti generiche, i Giudici non hanno posto in essere una valutazione globale dei fatti.
I ricorrenti hanno dedotto violazione del diritto della difesa sotto il profilo che per la mancata audizione dibattimentale della principale teste dell'accusa, V.M., ha impedito una esaustiva e puntuale escussione della dichiarante alla luce delle risultanze probatorie emerse successivamente allo incidente probatorio; sul punto, la Corte osserva quanto segue.
Il ricorso alla proceduta prevista dall'art. 392 c.p.p. per l'esame anticipato della V. era giustificata per la peculiare condizione della donna e per il contenuto delle sue dichiarazioni accusatorie.
Per queste circostanze, si profilava concreta la possibilità che la teste non fosse reperibile al dibattimento o fosse sottoposta a pressioni esterne e, pertanto, si imponeva la immediata acquisizione di dichiarazioni aventi valore probatorio; nella ipotesi di assunzione di una testimonianza ex art. 393 c.p.p., la non piena conoscenza da parte dei Difensori degli atti delle indagini è insita nella fisiologia del procedimento.
Al dibattimento di primo grado - essendo stata contestata agli imputati l'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p. (poi ritenuta insussistente) - era applicabile la regola derogatoria inserita nell'art. 190 bis c.p. dettata per evitare l'usura della fonte ed il pericolo di una sua intimidazione; di conseguenza, la ripetizione dell'esame della V. era possibile solo in caso di assoluta necessità ovvero su circostanze diverse da quelle oggetto della pregressa dichiarazione. Queste condizioni legittimanti la nuova audizione non erano presenti. In sede dibattimentale, alcuni avevano reso testimonianze non in sintonia con quella della V. e questa circostanza, non eccezionale nella ipotesi di plurimi testi, non poteva essere oggetto di contestazione alla donna a sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1; le risultanze processuali non imponevano un rinnovato esame della V., ma si traducevano in argomenti (che sono stati largamente utilizzati dalle Difese) per valutare e criticare la attendibilità della teste. In sede di appello, la rinnovazione della istruzione dibattimentale prevede due diverse discipline a seconda che si tratti di prove esistenti o concomitanti al giudizio di primo grado o di prove nuove oppure scoperte successivamente. Nel primo caso, la Corte dispone il supplemento istruttorio se non è in condizione di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare il dibattimento avendo come referente i parametri contenuti nell'art. 495 c.p.p..
Nella ipotesi concreta, non erano emerse prove inedite dopo il primo giudizio e la Corte territoriale ha dimostrato nella sua sentenza che nessuna lacuna probatoria impediva una puntuale ricostruzione storica dei fatti; di conseguenza, la decisione dei Giudici di non dare ingresso alla richiesta - in quanto estrinsecazione di un potere discrezionale correttamente esercitato- non è sindacabile in questa sede.
Anche critica sulla non ammissione dei testi del "complotto" non è meritevole di accoglimento.
Il Giudice può negare l'ammissibilità di una prova quando è vietata dalla legge, oppure appare evidente la sua irrilevanza, superfluità, scarsa o nulla attinenza con il tema del processo; non può escludere un mezzo probatorio sulla presunzione, anche se fondata, della sua incapacità dimostrativa del fatto da accertare perchè, così operando, ne anticipa arbitrariamente la valutazione.
Ora i Giudici, facendo leva sul loro potere di ammissione delle prove, hanno ritenuto le testimonianze irrilevanti perchè non concernenti i fatti per cui è processo; la conclusione non è censurabile.
Le Difese intendevano provare che tale G. aveva rivolto delle minacce agli imputati e che l'uomo aveva avuto contatti con la V.; in tale situazione, i Giudici hanno concluso che le richieste testimonianze non si incentravano sul thema probandum, cioè, sul nesso tra la "lezione" che G. intendeva dare ai due poliziotti e le dichiarazioni della V..
La Corte non ha anticipato un giudizio sul valore del contributo dichiarativo, ma ha evidenziato come l'oggetto delle testimonianze fosse eccentrico rispetto ai fatti per cui è processo. Non vi è stata la lamentata violazione al diritto alla prova, garantito dal nostro ordinamento e dalla Convenzione Europea, il cui esercizio non ha un ambito illimitato, ma è circoscritto a dimostrare l'esistenza, o l'inesistenza, del fatto storico enunciato nell'imputazione o degli altri fatti indicati dall'art. 187 c.p.p..
Il problema fondamentale che il ricorso pone si incentra sulla attendibilità delle asserzioni formulate dalla V..
E' appena il caso di rilevare come le testimonianze rese da imputato di reato connesso a quello per cui si procede, stante la peculiare posizione del soggetto, sono considerate una fonte probatoria non priva di sospetti di inquinamento.
Pertanto, il primo scoglio da superare è quello della credibilità dello accusatore; sul punto, il Giudice deve effettuare un rigoroso esame sulle intrinseche caratteristiche della testimonianza (spontaneità, univocità, coerenza logica, costanza) e sui profili della credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, posizione processuale, rapporti con l'imputato, genesi della risoluzione a confessare). Successivamente, il Giudice deve effettuare una valutazione sul contenuto della prova in relazione alla quale incontra un limite al libero convincimento per il disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e comma 4 che, introducendo un criterio precostituito, lo vincola alla ricerca di "altri elementi" che confermino l'attendibilità del dichiarante.
La norma coniuga due esigenze meritevoli di tutela: quella di fare entrare nel processo utili dichiarazione e quella di evitare che la decisione si fondi solo su testimonianze ritenute "a rischio".
Nel caso che ci occupa, la motivazione della sentenza della Corte di Appello si è svolta su vari livelli corrispondenti alla complessa verifica richiesta dalla legge.
I Giudici hanno affrontato il problema della credibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarante dedicando al tema buona parte della elaborata motivazione.
A tale fine, hanno valorizzato la decisione della V. di uscire dalla situazione di degrado morale in cui versava e di rompere con l'ambiente criminale denunciando i suoi sfruttatori; questa - hanno sottolineato i Giudici - è stata una decisione sofferta e coraggiosa anche per i rischi di vendetta connessi.
La scelta di riferire i fatti per cui è processo in un secondo momento e solo davanti al Magistrato, è stata spiegata come il frutto di una attenta meditazione sulla gravità delle dichiarazioni accusatorie che coinvolgevano Pubblici Ufficiali.
L'apparato motivazionale su questi temi non è nè illogico nè manifestamente infondato per cui sfugge al sindacato di legittimità.
La tesi difensiva di una strumentale denuncia per conseguire benefici è già motivatamente disattesa dalla Corte di Appello; alla sufficiente argomentazione reperibile nella sentenza, si può aggiungere che, quando la V. ha esteso le sue accuse agli imputati, era già collaboratrice di giustizia e, di conseguenza, non era alla ricerca della relativa tutela.
I Giudici hanno dato atto che la dichiarante in altri processi in cui era coinvolta è stata ritenuta, a volte, credibile ed, a volte, inattendibile hanno - e correttamente - concentrato la loro valutazione solo sui fatti in esame; il metodo è corretto dal momento che la valutazione intrinseca della credibilità di un dichiarante può portare ad esiti differenziati anche nello stesso ambito processuale.
La valutazione della V. effettuata da altri Giudici in altri contesti, non coinvolge le accuse nei confronti degli imputati perchè non esiste una interferenza fattuale e logica tra i vari processi. La Corte ha rilevato come la trama narrativa della donna sia coerente, precisa, circostanziata e sostanzialmente uniforme; ha preso nella dovuta considerazione le prospettazioni difensive inerenti a delle discrasie nel narrato ed ha evidenziato, con percorso argomentativo del tutto logico, la ragione per la quale, anche in considerazione dello sfumato ricordo dovuto al decorso del tempo, non minavano la globale attendibilità della testimone.
I Giudici hanno, pure, fornito una spiegazione corretta e plausibile della circostanza che altre colleghe della donna, per evidente paura di ritorsioni, abbiano fornito del comportamento degli imputati una differente versione.
Sullo argomento, è esemplare il caso della R. la cui dichiarazione dibattimentale (nella quale aveva negato perfino di conoscere C. e T.) è stata squalificata dalle intercettazioni telefoniche che appalesavano all'evidenza il mendacio della donna. Si deve, pertanto, concludere come non sia sostenuta da serie e comprovate considerazioni la ipotesi di una denuncia calunniosa; sul punto, si può rilevare come neppure i ricorrenti abbiano segnalato quali vantaggi potesse perseguire, o quali danni evitare, la donna con una menzognera accusa.
L'unica labile traccia a sostegno delle Difese era ritenere che la V. fosse il veicolo con il quale si sono attuate le minacce verbali del G.; come riferito, i Giudici non hanno riscontrato alcun collegamento tra il proposito di costui e la denuncia che ha originato il processo ed hanno sostenuto questa conclusione con motivazione corretta.
La ipotesi difensiva rimaneva e rimane al livello di sospetto privo di ogni elemento che lo renda di attualità; negli atti di ricorso non è evidenziabile un serio argomento che possa collegare concretamente le minacce del G. alle accuse della V..
Esistono, infine, importanti e decisivi riscontri, messi in luce dai Giudici di merito, che siglano la attendibilità della V. e completano il quadro probatorio con elementi di sicura conferma della accusa. La T.T. è stata vittima del comportamento vessatorio degli imputati che l'hanno costretta a subite atti sessuali con modalità analoghe a quello poste in essere nei confronti della V.; la donna (che non si è costituita parte civile) ha riferito in dibattimento con dichiarazioni circostanziate e coerenti che rivestono una autonoma valenza probatoria.
Per minare la affidabilità della dichiarante, i ricorrenti formulano censure già disattese dai Giudici di merito la cui conclusione, in quanto sorretta da argomentazioni logiche e plausibili, non può essere messa in discussione da questa Corte.
Altre due testimoni hanno deposto sulle richieste sessuali che gli imputati proponevano alle prostitute sotto la minaccia del rimpatrio.
Tutte le deduzioni dei ricorrenti ora al vaglio di legittimità (relative alla impossibilità che gli atti sessuali siano stati commessi nel Commissariato, alle diverse versioni dei testi e delle parti lese) sono già state sottoposte allo esame della Corte territoriale e confutate con esaustiva e logica argomentazione.
In tale contesto, i ricorrenti introducono problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità; anche dopo la novazione legislativa introdotta con la L. n. 46 del 2006, - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria- rimane fermo il divieto di una diversa valutazione delle prove anche se plausibile.
Non è sufficiente, per invocare l'applicazione del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, che il ricorrente prospetti come alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa da quella operata nel provvedimento impugnato; necessita che il ricorrente segnali a sostegno del suo assunto prove decisive e dotate di forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del Giudice sì da renderne illogica o contraddittoria la motivazione.
Nulla di ciò è reperibile nei ricorsi nei quali gli imputati si limitano a chiedere una ponderazione delle prove alternativa a quella correttamente operata dalla Corte di Appello.
Alla odierna udienza un Difensore ha sostenuto che, in ogni caso, le minacce che gli imputati avrebbero proferito non erano idonee ad intimorire le parti lese perchè l'avverarsi del male prospettato (il rimpatrio) non rientrava nella loro disponibilità. La censura non coglie nel segno dal momento che difficilmente le donne erano informate su quale fosse la autorità competente ad allontanarle dal territorio e, comunque, gli imputati erano nella condizione di segnalare alla Questura, perchè prendesse gli opportuni provvedimenti sulla espulsione, il nominativo di persone dedite alla prostituzione irregolarmente presenti in Italia.
In merito alla quantificazione della pena, la Corte ha evidenziato i parametri in base ai quali ha esercitato il suo potere discrezionale;
ha messo a fuoco la gravità oggettiva dei fatti per avere gli imputati approfittato della loro posizione autoritaria di tipo formale e violato i relativi obblighi di tutela della legalità per abusare della condizione di soggetti deboli (commettendo i delitti nella sede istituzionale ove lavoravano).
Le attenuanti generiche sono state negato per il non corretto comportamento processuale in quanto gli imputati, facendo leva sulla loro qualifica, sono pesantemente intervenuti su alcuni testi istigandoli a mentire; questa conclusione, preceduta dalla puntuale indicazione e ponderazione dalle emergenze probatorie agli atti, regge alle critiche dei ricorrenti.
La motivazione sul quantum della pena è congrua, completa, corretta, e, di conseguenza, insindacabile; anche su questo tema, si deve ribadire come compito di questa Corte non sia quello di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dei Giudici di merito, ma di controllare la correttezza dell'iter argomentativo del gravato provvedimento avendo come linea guida i criteri della "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione".
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta i ricorsi con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nessun commento: