Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circ. 22-6-2010 n. 20/2010 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: Linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione IV. |
Circ. 22 giugno 2010, n. 20/2010 (1).
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: Linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione IV.
Ai
|
Presidenti delle Regioni
| |
Ai
|
Presidenti delle Province
| |
e, p.c.:
|
Alla
|
Consigliera nazionale di parità
|
Premessa
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, “Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” e a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla normativa in oggetto indicata al fine di assicurare una uniforme applicazione delle disposizioni di legge e di richiamare l’attenzione delle amministrazioni sui principi e sulle regole fondamentali dell’azione amministrativa.
1. Nomina
L’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che: «A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente, che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo».
Il legislatore è intervenuto, preliminarmente, a chiarire i rapporti tra consigliera di parità effettiva e supplente.
In particolare, nella disposizione succitata, si precisa che la consigliera di parità supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.
Pertanto, la consigliera di parità effettiva valuta quando conferire il mandato, fermo restando che la consigliera di parità supplente agisce in sostituzione dell’effettiva e, quindi, non è consentita la partecipazione di entrambe ai medesimi incontri, né lo svolgimento delle stesse attività.
Sulla procedura di nomina l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 stabilisce che «Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo».
Il procedimento di nomina si attiva con la designazione dell’ente territoriale e si conclude con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
In merito alle modalità da seguire per la scelta delle consigliere/i di parità, da designare, in virtù del richiamo alle procedure previste dall'articolo 12, i soggetti pubblici designanti, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, avvieranno procedure di valutazione comparativa.
La preventiva regolamentazione e pubblicità delle suddette procedure costituisce adempimento essenziale ai fini delle designazioni, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.
In ordine ai requisiti l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo in oggetto prevede che «le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione».
Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione.
Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore a due anni presso enti e amministrazioni pubbliche o private.
Tali requisiti devono risultare dal curriculum vitae che, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere completo ma sintetico; non è ammesso il rinvio ad altri atti da cui risultino le informazioni.
I requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro devono, inoltre, essere comprovati da idonea documentazione.
Ai fini della nomina occorre inviare alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro, Divisione IV, Via Cesare De Lollis n. 12, Roma:
1) originale o copia conforme del provvedimento dell'organo che ha provveduto alla designazione;
2) copia conforme del parere della commissione regionale o provinciale tripartita, o stralcio del verbale della commissione medesima, contenente l’ordine del giorno e sottoscritta dalle persone preposte;
3) curriculum vitae della/del consigliera/e designata/o ed idonea documentazione comprovante i requisiti dichiarati nel curriculum vitae;
4) attestazione dell’espletamento della procedura di valutazione comparativa.
2. Mandato
L’articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, stabilisce che «Il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità di cui all’articolo 12 ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall’articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine».
La durata del mandato deve essere calcolata dalla data del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha il solo valore di pubblicità dichiarativa.
La disposizione prevede che il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte.
Con riferimento al momento in cui debbano essere attivate, in ossequio al principio di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, le procedure di rinnovo dovrebbero permettere al Ministero del lavoro di nominare le nuove consigliere di parità alla scadenza delle precedenti senza soluzioni di continuità.
3. Potere sostitutivo.
L’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che «in caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in -assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1 e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità, anziché di un consigliere».
Al fine di evitare un vuoto nella carica, il decreto legislativo attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, la facoltà, in funzione sussidiaria, di procedere alle nomine.
Analogo potere viene esercitato in caso di assenza dei requisiti.
4. Permessi.
L’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che: «Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l’esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti. Ai fini dell’esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima».
La norma prevede la possibilità, per i lavoratovi dipendenti, di usufruire di permessi retribuiti sino ad un massimo di 50 ore lavorative mensili medie per i consiglieri di parità, nazionale e regionali e sino ad un massimo di 30 ore lavorative mensili medie per le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità. L’utilizzo dei permessi retribuiti è subordinata alla comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima.
È possibile usufruire delle ore di permesso non utilizzate in un mese, in quello successivo.
L’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, prevede che: «Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all’articolo 18, alle consigliere e ai consiglieri di parità, sia lavoratori dipendenti che autonomi o liberi professionisti, è attribuita una indennità mensile, la cui misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, è fissata annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza».
Per le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali il legislatore ha previsto un’indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente, da fissare annualmente con il decreto di riparto del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.
Il nuovo testo di legge enumera a titolo esemplificativo le categorie dei lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, pertanto, a tali soggetti sono equiparate le restanti categorie non contemplate espressamente.
Poiché il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza, ai fini della liquidazione dell’indennità sarà necessario che la consigliera di parità effettiva attesti che nel mese di riferimento sia stata effettivamente esercitata la supplenza.
Per il periodo precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, il decreto di riparto stabilirà la misura massima dei permessi non retribuiti e l’importo della relativa indennità secondo l’impostazione di cui alle tabelle 2B e 2C allegate ai precedenti decreti, e per il periodo successivo la misura dell’indennità mensile differenziata tra consigliera effettiva e consigliera supplente.
Il Direttore generale ad interim
Cons. Francesco Verbaro
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 12
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 13
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 14
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 17
D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, art. 1
Nessun commento:
Posta un commento