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domenica 11 dicembre 2016

Consiglio di Stato: Polizia di Stato - conteggio fini previdenziali tredicesima, assegni familiari, ferie previdenziali



Polizia di Stato - conteggio fini previdenziali tredicesima, assegni familiari, ferie previdenziali
FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, 02-03-2010, n. 1217
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1- Con ricorso al TAR del Piemonte gli odierni appellanti, ex appartenenti alla Polizia di Stato ed attualmente collocati a riposo, domandavano l'accertamento nei confronti delle amministrazioni intimate (rispettivamente per la parte di propria competenza) del diritto al conteggio, ai fini previdenziali, della tredicesima mensilità, degli assegni familiari e delle "ferie previdenziali") delle ore di lavoro straordinario prestate in forza dell'art. 63 della legge n. 121/1981 e dei DD.PP.RR n.69/1984 e n. 234/1988, obbligatoriamente ed in eccedenza al normale orario di servizio. I ricorrenti domandavano altresì la condanna delle amministrazioni al pagamento delle somme per interessi e rivalutazione monetaria sulle predette vantate spettanze.
2- Con la sentenza epigrafata il TAR, riepilogato il quadro normativo in materia, ha:
- con riguardo al computo dell'indennità di buonuscita, dichiarato la prescrizione del diritto solo nei confronti di alcuni dei ricorrenti (specificati nella sentenza), mentre per i restanti ha rigettato nel merito il ricorso;
- con riferimento al calcolo della tredicesima, degli assegni familiari e delle"ferie previdenziali", respinto il ricorso nei confronti di tutti gli istanti. -
Di qui l'appello proposto dagli interessati menzionati in epigrafe, i quali hanno proposto a sostegno del gravame motivi ed argomentazioni che sono trattati nel prosieguo della presente decisione.
3- Il gravame, al quale hanno resistito l'INPDAP (che ha in particolare eccepito il difetto di giurisdizione relativamente alle domande concernenti la misura della pensione) ed i Ministeri intimati, alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2009 è stato trattenuto in decisione.
4- Nel merito, l'appello ripropone innanzi a questo Consesso i motivi già formulati in primo grado, premettendo che le due ore di straordinario obbligatorio, poste a sostegno del "petitum" in trattazione, debbono essere prese in considerazione non, come ritenuto dal TAR, sulla base del dato formale costituito dal regime loro impresso dalla legge, ma in ragione delle indubbie caratteristiche di fissità e continuità, e pertanto valutate nella determinazione di tutti quegli emolumenti che presentino analoghe caratteristiche, evidenziate peraltro dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
4.1- Il giudice di prime cure avrebbe errato anche nel dichiarare la prescrizione del diritto nei confronti dei ricorrenti indicati dalla sentenza contestata, applicando il termine di prescrizione quinquennale anzicchè decennale.
5- Nessuna delle sopra riassunte argomentazioni è meritevole di essere condivisa, risultando l'appello infondato.
5.1- Deve premettersi l'assorbimento delle questioni sollevate sulla prescrizione del diritto nei confronti di alcuni dei ricorrenti in primo grado, e ciò poiché tutte le pretese avanzate (e da tutti gli appellanti) non hanno fondamento; ed invero, in assenza di diritti, non può oggettivamente porsi questione sul termine entro il quale i medesimi debbano essere esercitati pena la prescrizione.
5.2 - Per la stessa ragione non assume rilievo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPDAP con riferimento alle domande inerenti i ratei del trattamento di pensione.
5.3- Quanto agli altri motivi d'appello, non è meritevole di accoglimento l'argomentazione per la quale le ore di straordinario prestate dai ricorrenti ai sensi dei DD.PP.RR n.69/1984 e n. 234/1988 dovrebbero essere computate nella determinazione dell'indennità di buonuscita. Sul punto, che va affrontato tenendo conto dell'evolversi della normativa, la giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di esprimersi affermando. con orientamento dal quale non si ritiene in questa sede di discostarsi, che "Non è computabile nella buonuscita il trattamento economico retribuente prestazioni di lavoro straordinario in senso tecnico, per tale dovendosi intendere il trattamento che retribuisce l'orario superiore alle quaranta ore del personale di Polizia e assimilato di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121, ed all'art. 78 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335; disposizioni, queste ultime, che hanno previsto la retribuzione delle due ore oltre le quaranta come straordinario in via solamente transitoria, rimettendo alla successiva normativa - poi intervenuta a partire dal contratto approvato con D.P.R. 27 marzo 1984 n. 69 (artt. 6 e 7) - la disciplina dell'istituto orario normale e straordinario, facendo rientrare quest'ultimo nell'alveo normale della regolamentazione prevista in proposito per tutti gli statali" (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 529 del 13051992).
La confluenza sopra evidenziata comporta quindi che le ore di cui si tratta, e prestate successivamente all'intervento del D.P.R. n. 69/1984, non possano essere prese in ulteriore ed autonoma considerazione, in quanto già destinatarie del trattamento riservato alle ore di lavoro normale da parte e quindi in quella sede rilevanti.
5.4- Per le ore di straordinario effettuate invece anteriormente all'intervento del D.P.R. n. 69/1984, vale a dire tra l'istituzione del medesimo e la sua confluenza nella disciplina ordinaria, il Collegio deve confermare quanto affermato dalla decisione impugnata, la quale ha evidenziato la necessità di prendere in considerazione non il carattere sostanziale di un determinato emolumento bensì il regime giuridico impresso dalla normativa posta a sua disciplina. Ed invero, mentre dalla lettura dell'art. 38 del DPR n. 1032/1973 risulta che formano la base imponibile stipendi, assegni, indennità (e in tale contesto non figura lo straordinario in questione), per contro la disciplina recata dall'art. 63 della legge n. 121/81 e dai successivi DD.PP.RR. non solo non dispone che lo straordinario "de quo" concorra a determinare la base di conteggio della buonuscita, ma non fornisce alcun elemento da cui possa trarsi indicazione in tal senso, come sostenuto dagli appellanti.
E del resto deve osservarsi che nell'applicazione di disposizioni recanti indicazione di elementi, condizioni o requisiti costitutivi di un diritto vale il principio ermeneutico "ubi voluit dixit", con la conseguenza che la norma non può essere applicata "tout court" in senso estensivo delle sue prescrizioni a casi da essa non contemplati.
Né il rilevato silenzio della normativa sul punto può essere colmato facendo riferimento alla obbligatorietà della prestazione in parola, poiché questa può legittimamente riconnettersi anche ad esigenze temporanee del servizio, la cui natura preclude dunque per definizione che il relativo emolumento assuma il carattere della continuità e possa quindi rilevare ai fini richiesti dagli appellanti.
5.5- Quanto sin qui osservato determina che alle medesime conclusioni negative debba prevenirsi con riferimento al conteggio della tredicesima mensilità, degli assegni familiari e con riguardo alle "ferie previdenziali".
6- Conclusivamente l'appello deve essere respinto, risultando la sentenza di primo grado meritevole di essere confermata.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate e trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

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