Carabinieri - Violazione art. 10 Legge 231/1990 - Computo 2 ore su tredicesima mensilità
FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, 24-05-2010, n. 3260
Cons. Stato Sez. IV, 24-05-2010, n. 3260
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente in primo grado, appartenente all'Arma dei carabinieri, aveva lamentato la violazione dell'art.10 della legge n.231 del 1990, nella parte in cui l'Amministrazione non aveva computato le ulteriori due ore settimanali obbligatorie di servizio ai fini della tredicesima mensilità e dell'indennità di buonuscita.
Il giudice di primo grado con la sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso.
L'Amministrazione ha proposto appello per chiedere la riforma impugnata anche in relazione al vizio di ultra petizione, in relazione all'insussistenza di richiesta di computo ai fini della buonuscita.
Parte appellata non si è costituita per opporsi al gravame che all'udienza odierna è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
La sentenza impugnata, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione appellante, va sicuramente riformata nella parte in cui ha ritenuto computabile l'emolumento in questione anche ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, pur non essendovi stata al riguardo richiesta alcuna da parte del ricorrente, cadendo quindi il primo giudice nel dedotto vizio di pronuncia ultra petitum.
Il primo giudice ha accolto inoltre il ricorso assumendo che dell'emolumento in questione deve tenersi conto ai fini del calcolo della tredicesima mensilità atteso il suo carattere di emolumento fisso e continuativo.
Tale impostazione è errata, venendo trascurato che l'indennità in questione ripete la sua natura dal medesimo emolumento in precedenza previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato da cui, appunto, deriva (d.p.r. 10 aprile 1987 n.150), e della quale è indiscussa la natura di compenso per lavoro straordinario svolto oltre le obbligatorie 36 ore settimanali, che rappresentano il limite di durata settimanale del servizio anche per l'Arma dei Carabinieri (art.63, commi 2 e 3, della legge n.121 del 1981)..
Del resto è pacifico che l'obbligatorietà delle due ore di servizio in parola riguarda esclusivamente la prestazione alla quale il militare è tenuto per far fronte alle specifiche esigenze di turnazione dell'Arma che, ex art.10, comma 1, legge n.231 del 1990, viene previamente autorizzata ad avvalersene.
Ciò conferisce alla prestazione in parola, eccedente appunto le trentasei ore di servizio, connotazione di attività aggiuntiva, rispetto a quella normale, di natura straordinaria.
Non vi sono quindi ragioni per discostarsi dall'orientamento unanime di questo Consesso e di questa Sezione, in particolare secondo cui "Non è computabile nella tredicesima mensilità la retribuzione delle due ore settimanali supplementari che il personale militare è tenuto a prestare in aggiunta al normale orario d'obbligo di 36 ore, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, atteso che le stesse hanno natura di lavoro straordinario, essendo il compenso per tale prestazione commisurato a quello per lavoro straordinario a norma dell'art. 10 comma 1 L. 8 agosto 1990 n. 231 (Cons Stato. Sez. III 29 gennaio 2008, n.3754; Sez. IV, 30 maggio 2005 n.2764).
L'appello deve quindi essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
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