Translate

domenica 11 dicembre 2016

TAR: Servizio pregresso prestato nell'E.I. e nell'Arma dei Carabinieri - Ricostruzione nella Polizia di Stato



Servizio pregresso prestato nell'E.I. e nell'Arma dei Carabinieri - Ricostruzione nella Polizia di Stato

IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 16-04-2010, n. 1996

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 4 luglio 2008, il Ministero dell'Interno, Dipartimento centrale per le risorse umane, sezione stato progressione carriera, ha respinto una sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento del periodo di servizio prestato in ferma volontaria nell'Esercito Italiano e nell'Arma dei Carabinieri, ai fini della sua progressione nel corpo della Polizia di Stato.

Avverso tale provvedimento ha articolato diverse censure di violazione di legge (art. 11 delle preleggi, legge n. 121/1981, art. 41 del d.P.R. 1077/70, legge 241/90) ed eccesso di potere.

Il Ministero dell'Interno, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Con istanza depositata il 23 aprile 2009 (e non notificata) il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelativa del provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto la sua "esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 108 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Tale atto è stato poi gravato con il primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente ha articolato censure in buona parte sovrapponibili a quelle spese avverso il primo atto gravato.

L'istanza di sospensione cautelativa del provvedimento, respinta dal giudice di primo grado, è stata concessa in appello.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il verbale con il quale la commissione giudicatrice del suddetto concorso interno, nello stilare la graduatoria, gli ha attribuito, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio di 80,90, inserendolo al 932° posto e dichiarandolo idoneo non vincitore.

Con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato i medesimi atti già oggetto del secondo per motivi aggiunti, specificando, con riferimento agli atti collegati e presupposti, di censurare la griglia dei criteri di valutazione dei titoli di servizio e la scheda di valutazione relativa alla sua posizione, ottenute in sede di accesso.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione
Il ricorso introduttivo è infondato.

In data 17 maggio 2008 il ricorrente presentava al Ministero dell'Interno una domanda tesa ad ottenere "l'applicazione ed i benefici previsti dall'art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, al fine di ottenere il computo del servizio continuativo prestato in ferma volontaria nell'Esercito Italiano e nell'Arma dei Carabinieri dal 19/4/1994 al 19/4/1999".

A tal fine egli rappresentava di:

- essersi arruolato come volontario in ferma prolungata il 19 aprile 1994;

- essere transitato nel ruolo dei sottufficiali in data 19 giugno 1995, con nomina a sergente di cpl;

- essere stato prosciolto a domanda in data 7 settembre 1997 per arruolarsi come volontario nell'Arma dei Carabinieri il successivo 8 settembre;

- essere stato posto in aspettativa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 19 aprile 1999 per la frequenza del corso di allievo agente della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 28 della legge 668/86;

- essersi presentato in data 20 aprile 1999 presso la scuola allievi agenti di Trieste per la frequenza del 148° corso di allievo agente, terminato il 20 ottobre 1999.

Con il provvedimento gravato il Ministero ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere la sua richiesta in considerazione del fatto che l'art. 51 della legge 668/86 e l'art. 47 della legge 121/81 erano stati abrogati rispettivamente dall'art. 69 lettera h) del decreto legislativo 334/2000, a decorrere dal 5.12.2000, e dall'art. 15 del decreto legislativo 53/2001, a decorrere dal 31 marzo 2001.

Preliminarmente deve osservarsi come la norma invocata dal ricorrente (art. 41 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077), dettata in materia di riordinamento degli impiegati civili dello stato, consentiva, al dipendente che avesse prestato servizio effettivo per almeno tre anni, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella carriera corrispondente o immediatamente inferiore. Il beneficio era stato esteso, ad opera dell'art. 51 della legge 668/86, agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, limitatamente ai soli dipendenti che non avessero già goduto del beneficio del riconoscimento prima dell'entrata in vigore della legge 121/81.

Come correttamente indicato nel provvedimento gravato, le disposizioni, sulla cui base avrebbe dovuto avvenire il riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata dal ricorrente, erano state da tempo espunte dall'ordinamento vigente, dovendosi, peraltro, considerare l'intervenuta abrogazione anche dell'articolo 41 della legge 1077/70 ad opera dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Sempre in via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità delle censure articolate in gravame avverso due precedenti provvedimenti di diniego di riconoscimento dei medesimi benefici, adottati dall'amministrazione in date 5 febbraio 2001 e 20 giugno 2001, in considerazione del fatto che tali provvedimenti non sono stati oggetto di tempestiva ed utile impugnativa da parte del ricorrente.

Alla luce della indiscutibile abrogazione delle norme invocate dal ricorrente al momento dell'adozione del provvedimento gravato deve essere respinto il primo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione della legge 121/1981 e dell'art. 47 della legge 1077/70 Il motivo va respinto anche nella parte il ricorrente lamenta violazione dell'art. 11 delle preleggi e carenza di motivazione, rilevandosi da un lato la già sottolineata irrilevanza dei pretesi vizi dei provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva in passato respinto analoga istanza e dall'altro la sufficienza e la completezza della motivazione dell'atto.

Va pure respinto il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione del principio tempus regit actum.

Deve in proposito ribadirsi tanto al momento di presentazione dell'istanza, quanto a quello dell'adozione del provvedimento gravato le norme invocate non erano più in vigore.

Il contenuto vincolato del provvedimento consente, poi, di respingere la lamentata violazione delle garanzie partecipative articolata con il terzo motivo di doglianza.

L'infondatezza della domanda di annullamento, infine, importa il rigetto dell'istanza risarcitoria, formulata con il quarto motivo di doglianza.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

Con tale gravame il ricorrente ha censurato la sua esclusione dal concorso per titoli ed esame a 108 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con d.m. 19.09.2008, disposta in considerazione dell'assenza del requisito dell'anzianità di servizio.

Va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha censurato il provvedimento gravato per non aver applicato al suo caso l'art. 47, comma 8, della legge 121/1981.

Sul punto deve rilevarsi l'avvenuta abrogazione anche di tale disposizione a partire dal 2001, rilevando, altresì, che non si può invocare l'applicazione di ufficio di una disposizione la cui operatività era stata esclusa con precedente atto autoritativo non gravato (cfr., ex multis, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 27 novembre 2008, n. 2056).

Va poi respinto il secondo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha riproposto pedissequamente le doglianza articolate con il ricorso introduttivo.

Alla luce della legittimità dell'esclusione del ricorrente dalla partecipazione al concorso, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti, rivolti avverso la determinazione del posto in graduatoria del ricorrente e di criteri alla cui stregua sono stati valutati i suoi titoli, diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sezione sesta:

Respinge il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti;

Dichiara improcedibili il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere

Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
 

Nessun commento: