Polizia di Stato - Sezioni PG c/o Tribunali - Indennità di servizio esterno
T.A.R. Puglia @@@@@@@ Sez. III, 11-03-2010, n. 922
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Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno richiesto l'accertamento del loro diritto al pagamento dell'indennità c.d. "di servizio esterno" e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute.
I ricorrenti hanno esposto di essere agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla Polizia di Stato, dipendenti dalla Questura di @@@@@@@, e di svolgere la loro attività lavorativa giornaliera presso la Sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di @@@@@@@; hanno quindi dedotto che la loro attività si volge in uffici e locali diversi rispetto a quello di appartenenza, anche considerato che spesso il servizio viene svolto anche al di fuori dalla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura, in quanto per ordine di servizio del Procuratore della Repubblica una parte del personale appartenente alle 3 sezioni di polizia giudiziaria è stato assegnato agli uffici dei sostituti procuratori, in coordinamento con le rispettive segreterie; nell'ambito di tali attività i ricorrenti effettuano anche notifiche, accertamenti e indagini fuori dagli uffici, presso altre amministrazioni e presso privati, su ordine o delega del PM.
Viene richiesta, pertanto, l'indennità prevista per la prima volta dall'art. 12 D.P.R. 147/90 "per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di formali ordini di servizio"; secondo le circolari del Ministero dell'Interno ratio della norma è quella di rimunerare il particolare disagio derivante dall'espletare l'attività in ambiente esterno, fuori dai locali dell'ufficio di appartenenza, per la durata del turno, e l'indennità può essere corrisposta anche al personale che effettui servizi esterni articolati in turni non continuativi. L'art. 11 D.P.R. 254/99 ha poi precisato che l'indennità spetta al personale impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
L'indennità in questione tuttavia è stata versata per un breve periodo e poi negata ai ricorrenti nonostante le numerose richieste.
A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.P.R. 147/90, dell'art. 9 del D.P.R. 395/95, dell'art. 11 del D.P.R. 254/99 e dell'art. 7 del D.P.R. 140/2001, eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto l'attività svolta presso la Procura della Repubblica rientrava nel servizio presso enti e strutture di terzi, all'esterno del reparto di appartenenza, così come le attività di notifica, accertamento e indagine svolte presso terzi.
Si è costituito il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'11.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi sussistente l'esigenza di remunerare un'attività svolta fuori dall'ufficio di appartenenza, non venendo in considerazione un'attività presso un ente di terzi ma un'attività svolta dall'ufficio - Sezione di polizia giudiziaria - cui si è assegnati, localizzato ed ubicato presso un ente terzo; manca quindi, nella fattispecie, quell'elemento di disagio e/o maggiore onerosità della prestazione che è alla base della previsione dell'indennità richiesta.
Al riguardo il comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ha disposto che "il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990".
Sono poi intervenuti l'art. 9 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, che ha previsto che "a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde", il D.P.R. n. 254 del 1999 che ha esteso, all'art. 11, tale compenso aggiuntivo al personale che eserciti "precipuamente attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità ....impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi", il d.P.R. n. 140 del 2001 che ha rideterminato il relativo importo.
L'indennità in esame dunque mira a remunerare con un compenso aggiuntivo le più diverse situazioni di disagio psicofisico che il personale delle forze di polizia è chiamato ad affrontare, per l'esposizione ad agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, nell'attività di sorveglianza e di controllo del territorio (Cons. St., sez. VI, n. 4826 del 2002).
Per la spettanza della citata indennità devono quindi ricorrere le seguenti condizioni: deve trattarsi di servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno; con la precisazione che, a decorrere dall'1.6.1999, anche il servizio svolto in uffici di enti o terzi e dunque in ambienti chiusi ma ovviamente esterni (e materialmente ubicati in edifici diversi rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio e/o struttura di appartenenza (Comando compagnia, Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.), deve essere remunerato con l'indennità de qua; di servizi organizzati in turni (non aventi carattere saltuario) la cui durata coincide con l'orario obbligatorio giornaliero ovvero, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 164/2002, di durata "non inferiore a tre ore"; di attività espletata in base a formali ordini di servizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 12799).
Secondo i ricorrenti nel caso di specie si tratterebbe di servizio esterno in quanto svolto in uffici di enti o terzi e dunque in ambienti chiusi ma ovviamente esterni (e materialmente ubicati in edifici diversi rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio e/o struttura di appartenenza).
La giurisprudenza amministrativa ha tuttavia escluso il diritto alla ristorazione indennitaria in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta dal militare (pur formalmente dipendente per l'impiego ed amministrativamente da altro ufficio: Stazione, Comando, Compagnia ecc.) si esaurisca nell'ambito dell'ente (di terzi) ove riceve dal superiore le disposizioni di servizio cui attenersi. In tale evenienza la circostanza che il militare per ritirare lo stipendio debba recarsi presso l'Ufficio dell'Arma da cui formalmente dipende ovvero che debba avere autorizzate le ferie (che ha concordato con l'Ufficio presso il quale presta servizio) dall'ufficiale dell'Arma che dirige l'ufficio che formalmente lo ha in forza, non può essere assunta a sintomo di quel disagio che l'indennità mira a ristorare.
La situazione lavorativa degli odierni ricorrenti rientra appieno nella ipotesi appena descritta: viene infatti in considerazione non un'attività presso un ente di terzi ma un'attività svolta dall'Ufficio (cui si è assegnati e da cui provengono gli ordini di servizio) che è localizzato ed ubicato presso un Ente terzo, di tal che non è ravvisabile quell'elemento di disagio e/o maggiore onerosità della prestazione che giustifica una remunerazione aggiuntiva; i ricorrenti svolgono quotidianamente e stabilmente il loro servizio presso gli uffici di procura, nell'ambito dei quali sono addetti alle segreterie dei diversi sostituti, senza che ciò comporti alcun maggior disagio rispetto alla prestazione del servizio in Questura.
Per quanto attiene invece al trattamento indennitario da ricollegarsi ai servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno, nessuna prova viene offerta dai ricorrenti dell'attività effettivamente svolta fuori dagli uffici di procura, di tal che anche sotto questo profilo il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di @@@@@@@, sez. III, defintivamente pronunciando, così provvede:
respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione in favore delle amministrazioni resistenti delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
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