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venerdì 8 dicembre 2023

Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

 


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)

Circ. 27/10/2023, n. 46

Assicurazione all'Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.


A. Soggetti tutelati dall'assicurazione gestita dall'inail


A seguito della riforma attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Allegato 1), modificato e integrato dai due successivi decreti correttivi, dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le seguenti categorie di lavoratori:


1. i lavoratori subordinati sportivi, per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 34, comma 1, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Il contratto di lavoro subordinato sportivo trova normalmente applicazione nei settori professionistici, pertanto, la riforma ha anche confermato il regime assicurativo previgente stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Il lavoratore sportivo assunto con un contratto di lavoro subordinato nel settore dilettantistico è ugualmente tutelato dall'Inail.


2. i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'articolo 34 dello stesso decreto. La tutela dell'Inail è comunque prevista per tutti gli apprendisti dall'articolo 42, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, oltre che dall'articolo 4, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;


3. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile [3], resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha previsto, infatti, l'applicazione ai rapporti di collaborazione in questione della disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso a suo tempo l'assicurazione pubblica gestita dall'Inail ai lavoratori parasubordinati;


4. i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e "secondo la normativa vigente", le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., come previsto dall'articolo 25, comma 3-bis, se rientranti nell'ambito di applicazione del dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


Non sono invece tutelati dall'Inail:


a. i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 [4], ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [5], e nei relativi provvedimenti attuativi e che sono pertanto assicurati con polizze private, in base all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;


b. gli sportivi dilettanti, di cui al predetto articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, anch'essi assicurati obbligatoriamente con polizze private in base al predetto articolo 34, comma 4. Le prestazioni sportive dei "volontari" sono disciplinate specificatamente all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;


c. i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestino in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;


d. i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo e sia quindi esercitata previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o a seguito del decorso del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 25, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In tali casi, per espressa previsione normativa di cui al quinto periodo del medesimo comma 6, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (relativo al trattamento pensionistico) e all'articolo 36, comma 6 (riguardante il trattamento tributario), senza alcun richiamo all'articolo 34;


e. il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc., (sportivo o meno) non si applica in via generale la tutela dell'Inail ma la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza [6];


f. i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera ex articolo 2222 del codice civile [7].


La riforma, in sintesi, disciplina con norme speciali il lavoro sportivo, definisce cosa debba intendersi per "lavoratore sportivo" e regolamenta le forme contrattuali che il lavoro sportivo può assumere.


Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario [8].


In tale contesto si inseriscono le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 e all'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto, che stabiliscono rispettivamente l'assicurazione obbligatoria all'Inail dei lavoratori subordinati sportivi in continuità con il previgente articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, in precedenza non tutelati dall'assicurazione pubblica.


Si riassumono di seguito le disposizioni in materia di lavoro sportivo connesse ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto.


[3] Codice di procedura civile, articolo 409 (Controversie individuali di lavoro)


Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (…)


3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa; (..).


[4] Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 2 Collaborazioni organizzate dal committente, commi 1 e 2, lettera d), come modificato dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:


1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.


2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: (…)


d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (…)


[5] Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), articolo 51 Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi:


1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.


2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.


2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonchè la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.


[6] Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, articolo 12-bis Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:


1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.


Per quanto riguarda i Vigili del fuoco, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, comma 3, n. 22, stabilisce:


L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: (…)


22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


[7] Codice civile, articolo 2222 Contratto d'opera:


Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.


Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi definisce come segue i redditi di lavoro autonomo all'articolo 53, commi 1 e 2, lettera a):


1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.


2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:


a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (…).


[8] Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, articolo 25, comma 5. 

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