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venerdì 8 dicembre 2023

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

 Dec. 4 dicembre 2023, n. 2023/2698/UE (1).


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2023, L.



LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (2), in particolare l'articolo 7 octies bis, paragrafo 7,


considerando quanto segue:


(1) A norma dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, gli Stati membri devono differenziare gli oneri per l'infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti. La variazione deve basarsi sulle emissioni di CO2 di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, ed è calcolata in modo diverso per i vari gruppi di veicoli di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3). Per un gruppo di veicoli che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le emissioni di CO2 di riferimento devono basarsi sui dati indicati in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e devono corrispondere al valore medio di tutte le emissioni di CO2 dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli.


(2) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione ha pubblicato una relazione (6) che analizza i dati sui veicoli pesanti per il periodo di riferimento 2020, compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La relazione comprende i dati relativi a una serie di gruppi di veicoli per il primo periodo di riferimento completo.


(3) La presente decisione di esecuzione dovrebbe specificare le emissioni di CO2 di riferimento per i gruppi di veicoli 1, 2, 3, 11, 12 e 16, riportando i dati pertinenti per ciascuno di tali gruppi di veicoli così come pubblicati nella relazione di cui al considerando 2.


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


(2) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.


(3) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).


(4) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj).


(5) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).


(6) Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2020 sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi [COM (2023) 517 final].



Articolo 1

In vigore dal 26 dicembre 2023


Le emissioni di CO2 di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

In vigore dal 26 dicembre 2023


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN



Allegato

In vigore dal 26 dicembre 2023


Emissioni di CO2di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE


Gruppo di veicoli Emissioni di CO2 di riferimento in g/tkm

1 410,1

2 267,9

3 207,2

11 157,0

12 104,4

16 110,3 

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