Dec. 4 dicembre 2023, n. 2023/2698/UE (1).
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla specifica delle emissioni di CO2 di riferimento dei gruppi di veicoli pesanti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2023, L.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (2), in particolare l'articolo 7 octies bis, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 7 octies bis, paragrafo 1, della direttiva 1999/62/CE, gli Stati membri devono differenziare gli oneri per l'infrastruttura e i diritti di utenza per i veicoli pesanti. La variazione deve basarsi sulle emissioni di CO2 di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, ed è calcolata in modo diverso per i vari gruppi di veicoli di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3). Per un gruppo di veicoli che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le emissioni di CO2 di riferimento devono basarsi sui dati indicati in conformità del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e devono corrispondere al valore medio di tutte le emissioni di CO2 dei veicoli appartenenti a tale gruppo di veicoli.
(2) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione ha pubblicato una relazione (6) che analizza i dati sui veicoli pesanti per il periodo di riferimento 2020, compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021. La relazione comprende i dati relativi a una serie di gruppi di veicoli per il primo periodo di riferimento completo.
(3) La presente decisione di esecuzione dovrebbe specificare le emissioni di CO2 di riferimento per i gruppi di veicoli 1, 2, 3, 11, 12 e 16, riportando i dati pertinenti per ciascuno di tali gruppi di veicoli così come pubblicati nella relazione di cui al considerando 2.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
(2) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.
(3) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).
(4) Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).
(6) Relazione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/956, che analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e dai costruttori per il periodo di riferimento 2020 sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi [COM (2023) 517 final].
Articolo 1
In vigore dal 26 dicembre 2023
Le emissioni di CO2 di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
In vigore dal 26 dicembre 2023
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Allegato
In vigore dal 26 dicembre 2023
Emissioni di CO2di riferimento per i gruppi di veicoli che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 38, lettera b), della direttiva 1999/62/CE
Gruppo di veicoli Emissioni di CO2 di riferimento in g/tkm
1 410,1
2 267,9
3 207,2
11 157,0
12 104,4
16 110,3
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