D.M. 8 novembre 2023 (1).
Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024. (2)
(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 dicembre 2023.
(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro";
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare l'articolo 1, comma 128, che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
VISTO, in particolare, il terzo periodo del citato articolo 1, comma 128, che individua le tipologie di premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante: "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, di approvazione della determina presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, avente ad oggetto "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto interministeriale 22 aprile 2014, secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato articolo 1, comma 128, della legge 147 del 2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
VISTO il successivo articolo 3 del predetto decreto interministeriale che, nel fissare la percentuale di riduzione per il 2014, ha poi stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento;
VISTO il decreto direttoriale del 14 gennaio 2015, di approvazione della determina presidenziale 3 novembre 2014 n. 327 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2015;
VISTO il decreto direttoriale del 30 settembre 2015, di approvazione della determina presidenziale 27 luglio 2015 n. 283, recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016, di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2016 n. 307 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017" con il quale sono stati confermati per il triennio 2017-2019 i criteri e le modalità applicative fissati con D.M. del 22 aprile 2014, sono stati calcolati i nuovi indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2017-2019 ed è stata aggiornata la percentuale di riduzione per il 2017;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, di approvazione della determina presidenziale 24 ottobre 2017 n. 388 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2018", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2018;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2018, di approvazione della determina presidenziale 8 agosto 2018 n. 356 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019", con il quale si è proceduto all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2019;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove Tariffe dei Premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché delle relative Modalità di applicazione;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, nonché delle relative modalità di applicazione;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 di approvazione della nuova Tariffa dei premi della gestione Navigazione;
CONSIDERATO che per effetto dei citati decreti ministeriali del 27 febbraio 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per le gestioni ivi previste l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora stabilita dalla suddetta normativa;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2020, di approvazione della determina presidenziale 26 settembre 2019 n. 290 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2020", con il quale sono stati confermati anche per il triennio 2020-2022 i criteri e le modalità applicative fissati con D.M. del 22 aprile 2014, sono stati calcolati i nuovi indici di Gravità Medi sempre per il triennio 2020-2022 ed è stata aggiornata la percentuale di riduzione per il 2020;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2021, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 29 settembre 2020 n. 179 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2021";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 21 settembre 2021, n. 238 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per il 2022";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 luglio 2022, n. 157, concernente "Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC";
CONSIDERATO che per effetto del citato decreto interministeriale del 6 settembre 2022, dal 1° gennaio 2023 non si applica la riduzione di cui l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, in quanto oggetto di revisione;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 2 agosto 2022, n. 176 recante "Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023".
CONSIDERATO che la predetta riduzione continua ad essere applicata dal 1° gennaio 2024, esclusivamente a quelle gestioni/polizze per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato, ovvero ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps;
CONSIDERATO che la riduzione in questione non sarà comunque applicata alle gestioni/polizze assicurative, tra quelle sopraindicate, per le quali l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi sia intervenuto con decorrenza 1° gennaio 2024;
RITENUTO che allo stato non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014, del 7 febbraio 2020 e del 20 settembre 2022;
RAVVISATA la necessità di procedere, nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;
VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 24 luglio 2023, concernente "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147. Misura della riduzione per l'anno 2024", secondo la quale "Il gettito premi stimato per il 2024 per il complesso delle tariffe per cui opererà la riduzione dei premi e contributi, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ammonta a circa 651 milioni di euro. I premi e contributi rispondenti al requisito di virtuosità in termini di andamento infortunistico sono stimati in circa 640 milioni di euro.
L'applicazione della percentuale di riduzione del 15,11 % alle gestioni in parola comporta un minor gettito stimato in circa 96,6 milioni di euro, compreso nell'importo di 1.200 milioni di euro destinato dal 2016 all'applicazione della Legge n. 147/2013, in linea con quello degli anni precedenti";
VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 4 settembre 2023, avente ad oggetto "riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2024", laddove è riportato che "Dal 2024, pertanto, la riduzione in argomento continua ad essere applicata esclusivamente ai seguenti premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe: 1. premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; 2. premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93; 3. contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall'Inps. Stante quanto sopra, è necessario procedere per l'anno 2024 al calcolo della percentuale di riduzione da applicare alle predette gestioni/polizze ai sensi della citata legge 147/2013 nelle more delle conclusioni di dette attività" e che "In proposito corre l'obbligo di precisare che la riduzione in questione non sarà comunque applicata alle gestioni/polizze assicurative, tra quelle sopraindicate, per le quali l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi sia intervenuto con decorrenza 1° gennaio 2024";
VISTA la deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, avente il medesimo oggetto, che ha stabilito "ravvisata la necessità di procedere, nelle more della citata revisione tariffaria, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013; ritenuto che allo stato non sussistono motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con i più volte citati decreti interministeriali del 22 aprile 2014, del 7 febbraio 2020 e del 20 settembre 2022";
VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS - IGESPES, espresso con nota prot. n. 236143 del 3 ottobre 2023, con il quale nel comunicare di prendere atto delle elaborazioni effettuate dall'INAIL ha precisato che "la riduzione in esame non deve essere applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi";
TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 26 "Politiche per il lavoro" - Programma 11 "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Azione 3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali"
DECRETA
Articolo 1 Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2024
1. E' approvata la deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e, per l'effetto, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi di cui al comma 2 del presente articolo, nelle more della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.
2. La riduzione del 15,11% si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.
3. La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.
Articolo 2 Trasferimento risorse
1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 - Missione 26 "Politiche per il lavoro" - Programma 11 "Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" - Azione 3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali".
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".
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